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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49618/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, in data 7 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337, 648 e 707 cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, inerenti al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 e n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154) secondo cui, in tema di ricettazione di particolare tenuità, l'esclusione dell'attuante in parola, differentemente dal riconoscimento che presuppone una valutazione complessiva del fatto, può trovare giustificazione nella sussistenza anche di un solo elemento negativo ritenuto ostativo, ampiamente argomentando sul punto (si vedano pagg. 2 e 3 sull'esclusione dell'ipotesi attenuata alla luce della capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici); ritenuto che l'ulteriore doglianza, relativa all'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentita in sede di legittimità alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02) in quanto, non essendo stato previamente sollecitato, dalla parte interessata, l'espletamento del riconoscimento d'ufficio della circostanza attenuante, il mancato esercizio officioso, anche se non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 27 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, in data 7 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337, 648 e 707 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, inerenti al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 e n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154) secondo cui, in tema di ricettazione di particolare tenuità, l'esclusione dell'attuante in parola, differentemente dal riconoscimento che presuppone una valutazione complessiva del fatto, può trovare giustificazione nella sussistenza anche di un solo elemento negativo ritenuto ostativo, ampiamente argomentando sul punto (si vedano pagg. 2 e 3 sull'esclusione dell'ipotesi attenuata alla luce della capacità a delinquere dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici); ritenuto che l'ulteriore doglianza, relativa all'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentita in sede di legittimità alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02) in quanto, non essendo stato previamente sollecitato, dalla parte interessata, l'espletamento del riconoscimento d'ufficio della circostanza attenuante, il mancato esercizio officioso, anche se non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 no
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