CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente egg,, 2e MAR, 2024 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; IT., FUNZT0',Z A , IZI,NR!O avverso la ordinanza del 21/08/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo, adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza del Gip del medesimo tribunale di aggravamento della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, rigettava la domanda. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, contestandosi la condivisione della ordinanza del Gip nonostante l'assoluta assenza di elementi fondanti la riconduzione del ricorrente nell'ambito dell'associazione ex art. 74 del DPR 309/90, di cui al capo 15 di incolpazione. Si osserva, in proposito, che con Ma prima ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico la misura era stata ricollegata solo all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 del DPR 309/90, e che le comunicazioni che avrebbero poi giustificato la contestata ordinanza di aggravamento sarebbero intercorse con soggetto estraneo all'odierno procedimento, confermandosi, quindi, la estraneità del ricorrente al contesto associativo ipotizzato, peraltro indimostrato nella sua sussistenza. Si sottolinea, inoltre, la inidoneità, nel supportare l'appartenenza al sodalizio criminale del ricorrente, della sua conversazione con tale Micalizzi, estraneo al procedimento, come già sopra riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. A fronte di un aggravamento di una misura cautelare disposta limitatamente alla sola ipotesi di incolpazione ex art. 73 del DPR 309/90, argomentato dal Gip in relazione al rilievo della intervenuta violazione di divieti di comunicazione con terzi, il tribunale ha respinto l'istanza di riesame attraverso una argomentazione incentrata su profili attinenti la distinta e non rilevante, nel caso in esame, fattispecie di cui all'art. 74 del DPR 309/90, così redigendo una motivazione eccentrica rispetto al thema decidendum. Così che le notazioni correlate alla appartenenza del ricorrente al sodalizio e alla possibilità di agevolazione dello stesso non paiono pertinenti. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere annullata l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309 co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.