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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18208/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, e il terzo, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, sono, prima ancora che aspecifici, manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e congrua (che si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità) ha ritenuto sussistente la recidiva contestata in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, anche specifici rispetto al reato contestato, e che, a tacere del divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. non vi erano obiettive ragioni per ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, e il terzo, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, sono, prima ancora che aspecifici, manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e congrua (che si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità) ha ritenuto sussistente la recidiva contestata in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, anche specifici rispetto al reato contestato, e che, a tacere del divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. non vi erano obiettive ragioni per ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbr
Sentenza Cassazione n. 18208/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris