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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36813/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 10 luglio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 2500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; con il terzo motivo di gravame, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio a causa della ritenuta recidiva e della mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico dell'imputato, ritenendo di condividere le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice.

Nello specifico, veniva sottolineata la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente in veste di persona informata dei fatti, il quale da subito aveva collaborato con le forze dell'ordine fornendo loro il numero di telefono del soggetto da cui aveva acquistato la droga, poi identificato con l'odierno imputato.

La Corte, con argomentazione immune da vizi logici, ha considerato sfornita di qualsiasi riscontro, e dunque meramente congetturale, la tesi difensiva secondo cui l'acquirente era inserito nell'ambiente criminoso ed avrebbe avuto un interesse ad accusare il Mormina.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 23 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 10 luglio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 2500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; con il terzo motivo di gravame, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio a causa della ritenuta recidiva e della mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico dell'imputato, ritenendo di condividere le argomentazioni fatte proprie dal primo giudice. Nello specifico, veniva sottolineata la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente in veste di persona informata dei fatti, il quale da subito aveva collaborato con le forze dell'ordine fornendo loro il numero di telefono del soggetto da cui aveva acquistato la droga, poi identificato con l'odierno imputato. La Corte, con argomentazione immune da vizi logici, ha considerato sfornita di qualsiasi riscontro, e dunque meramente congetturale, la tesi difensiva secondo cui l'acquirente era inserito nell'ambiente criminoso ed avrebbe avuto un interesse ad accusare il Mormina. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 s
Sentenza Cassazione n. 36813/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris