CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per il rigetto dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e nei motivi nuovi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro con la decisione in epigrafe condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione ed euro 6000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] a quella di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa, oltre alle pene accessorie previste dalla legge (interdizione dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena). A carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] si contestava la detenzione di sostanza stupefacente e di armi. In particolare, all'esito della perquisizione dei due immobili -che erano appartenuti in vita allo zio deceduto e alla nonna dei due indagati- erano state rinvenute, in quello dello zio, armi clandestine, un giubbotto antiproiettile e un passamontagna, oltre a droga, del tipo marijuana (circa 280 gr.) e cocaina (circa 29 gr.), in uno a bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. La disponibilità dei luoghi in capo agli indagati era inferibile, secondo la Corte territoriale, da diversi elementi. Il primo era che la vicinanza dell'appartamento dei due indagati ai luoghi ne permetteva il controllo e il monitoraggio costante, permettendo di prelevare armi e droga all'occorrenza. La presenza di accessori e sostanza per il taglio dello stupefacente nell'abitazione che era appartenuta alla nonna - e frequentata da entrambi gli imputati - faceva, poi, ritenere che costoro, all'occorrenza, prelevavano la sostanza da cedere dall'appartamento dello zio e la confezionavano nell'altro immobile. Ancora, il rinvenimento di una carta di circolazione, all'interno del medesimo appartamento, documento intestato al padre degli indagati, detenuto dal 2009, dimostrava che, contrariamente a quanto avevano entrambi affermato in interrogatorio, avevano fatto accesso all'immobile. La percezione, poi, in fase di perquisizione di una frase che [OSCURATO:PERSONA] aveva sussurrato al fratello, manifestando anche con l'atteggiamento e l'espressione del viso la sua preoccupazione per la possibile estensione dell'atto di polizia giudiziaria ad altro luogo (là sopra) faceva intendere che entrambi si riferissero all'appartamento in questione ove erano occultate la droga e le armi. Ininfluente era, secondo i giudici territoriali, la circostanza che non era stata dimostrata la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, poiché all'immobile si accedeva dalla finestra del bagno. A sostegno della responsabilità si sono ancora segnalati i seguenti elementi: la caratteristica degli immobili: quella della nonna e quella dello zio erano separate da un muretto decisamente basso; le abitazioni erano parte di un unico complesso; l'ingresso nell'abitazione avveniva attraverso la rimozione di uno scaffale.- la deposizione del teste Cirone, che descriveva le modalità dell'atto su sollecitazione del teste [OSCURATO:PERSONA], incaricato di monitorare i fratelli Piccolo durante la perquisizione stessa; - la conferma da parte del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva sentito parlare gli imputati e chiedersi se avevano fatto la perquisizione al piano superiore; - la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA] che affermava di essere state stato visto dagli imputati e che uno aveva scavalcato un muretto; - la versione contraddittoria di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e deducono quanto segue. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, per aver omesso l'integrazione istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen. e per aver revocato il teste precedentemente ammesso. La difesa aveva insistito nell'esame di [OSCURATO:PERSONA] e aveva richiesto di ascoltare Sollitto a cui aveva fatto riferimento il teste nel corso del suo esame. La Corte d'appello con ordinanza priva in definitiva di motivazione aveva revocato il teste [OSCURATO:PERSONA], nonostante i contrasti tra le dichiarazioni degli operanti e aveva escluso Sollitto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62, 195 comma 4 e 546 cod. proc. pen. Era stata recepita l'inutilizzabilità della dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui riportava il dialogo avvenuto tra gli imputati, durante la perquisizione. Il dialogo era riferito al maresciallo Cirone che ordinava di estendere la perquisizione al piano superiore ove erano rinvenuti i reperti. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con travisamento ed elusione delle censure difensive. Nel motivo si designa, in via preliminare, il perimetro del vizio di motivazione in caso di doppia conforme, richiamando la giurisprudenza in proposito. La Corte territoriale ha ritenuto provata la riconducibilità del materiale rinvenuto nel terzo immobile, di proprietà degli eredi dello zio di Piccolo. Le critiche sono relative a una motivazione omessa sulla disponibilità dell'immobile e dei reperti, facendo riferimento all'assenza di impronte su di essi con una motivazione contraddittoria, nella parte in cui aveva, per un verso, fatto riferimento per giustificare la mancanza delle impronte al tempo decorso e alle condizioni ambientali e, per altro verso, alla circostanza che il materiale e la pistola si presentavano privi di polvere e l'arma ben oleata.[OSCURATO:PERSONA] aveva smentito Cirone sull'iniziativa di eseguire la perquisizione al piano superiore, spiegando che era stata attuata su iniziativa di Cirone e non per quanto aveva affermato lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; - era stata poi utilizzata la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], osservando che se costui era stato visto da [OSCURATO:PERSONA] perlustrare il giardino dello zio degli imputati non v'era motivo per cui l'imputato dovesse parlare con il fratello chiedendo della abitazione al piano superiore; la sentenza aveva ritenuto la disponibilità sulla scorta della semplice facilità di accesso. 4. Con ulteriore motivo si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione per violazione degli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen. 2.5. Il quinto motivo di ricorso riguarda la dosimetria della pena. Il giudice di merito aveva negato le circostanze attenuanti generiche: -per assenza di elementi positivi; -per l'offensività concreta della condotta. Quanto al primo elemento la mancanza di elementi positivi era stata ritenuta erroneamente, poiché [OSCURATO:PERSONA] era incensurato condizione non valutata e giacché l'offensività del fatto era stata inferita attraverso un ragionamento puramente apodittico. Il ragionamento sulla pena risultava eccessivamente illogico, con conseguente determinazione in violazione di legge. Violava, nella prospettiva dell'art. 27 Cost., l'art 133 cod. pen. (due anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. per [OSCURATO:PERSONA]; un anno e due mesi di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto indicato nella decisione di primo grado f1.11). Non si era tenuto conto che il Giudice quanto più intendeva discostarsi dal minimo edittale, tanto più aveva obbligo di motivare, adempimento cui non aveva qui assolto. 3. Con atto separato nell'interesse dei ricorrenti sono stati presentati motivi nuovi, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si insiste, quanto alle doglianze sviluppate, sulla violazione di legge avendo la Corte prima ammesso ex art. 507 cod. proc. Pen l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] ed avendo all'udienza successiva deciso di procedere alla revoca dell'ordinanza di ammissione dell'integrazione istruttoria. Ciò era accaduto senza una motivazione adeguata e senza considerare che il dichiarante avrebbe dovuto spiegare una serie di particolari di fatto che avevano caratterizzato la perquisizione. Si sarebbe poi dovuto esaminare il maggiore Solitto. Ancora nei motivi aggiunti si ripercorrono le ragioni già poste a fondamento dell'atto di impugnazione principale e si insiste per l'accoglimento del ricorso, sviluppando un secondo motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 62 e 4 195 cod. proc. pen. e l'omessa ritenuta inutilizzabilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] su quanto riferito in ordine a ciò che aveva ascoltato sul posto nel dialogo dei due fratelli Piccolo. Con il terzo motivo si insiste sul fatto che degli elementi segnalati a fondamento della responsabilità almeno cinque elementi non avevano efficacia dimostrativa univoca [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va respinto. Il Tribunale ha spiegato che la perquisizione era stata estesa al piano superiore sfruttando quanto aveva riferito il carabiniere [OSCURATO:PERSONA] che aveva ascoltato uno scambio di battute tra i fratelli Piccolo sul se le forze dell'ordine avessero già lì fatto accesso. La Corte territoriale, melius re perpensa, ha ritenuto certo il quadro dimostrativo e ha escluso la necessità di procedere all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], su un punto che risultava già chiaramente acquisito e non necessitava di chiarimenti ulteriori. La valutazione dunque sulla necessità di procedere alla rinnovazione istruttoria risulta una prerogativa del giudice di merito che in questo caso ha correttamente esercitato la sua discrezionalità e ha inteso escludere un nuovo esame del dichiarante ritenendolo superfluo. Non coglie nel segno, pertanto, il motivo di ricorso che non si confronta con il principio indicato e si rimette alla sola valutazione del risultato della prova, prerogativa del giudice che, nella specie, risulta esercitata senza punti o altri profili di incoerenza. Ciò vale anche per le considerazioni sviluppate sulla mancata rinnovazione dell'esame del teste Sollitto. Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di una prova nuova in appello, adottata in assenza del presupposto dell'assoluta necessità dell'integrazione, non determina l'inutilizzabilità della prova). (Sez. 6, 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). Ancora, infondati risultano i rilievi sulle dichiarazioni extragiudiziali, sulle percezioni storiche, ascoltate dal teste e su cui egli ha riferito. Non si tratta, invero, di dichiarazioni rese a qualsiasi titolo nel corso del procedimento, giacché , 4 ,Ag? dichiarazioni siffatte sono quelle rese in atti formali o in contesti processuali tipici. Questa Corte ha avuto modo di affermare che: L'oggetto della testimonianza, sia diretta che "de relato", può essere una comunicazione o una dichiarazione di contenuto narrativo, e la comunicazione può avere qualsiasi forma: non solo verbale, ma anche scritta o gestuale. ([OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza "de relato" avente ad oggetto la confessione dell'imputato, evocata dalla descrizione di gesti, comportamenti e alcune parole di quest'ultimo, valutati nell'ambito del complesso contesto comunicativo). (Sez. 5, n. 53181 del 20/09/2017, Dessena, Rv. 271601 - 01). Manifestamente infondate risultano le ulteriori deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso. Deve osservarsi, in primo luogo, che le critiche articolate nel terzo motivo sono essenzialmente rivolte a censurare il ragionamento che la Corte d'appello ha posto in essere, al fine di valutare il risultato della prova acquisita. Si è, cioè, affermato, con un ragionamento immune da censure, la ragione che induceva a ritenere i locali oggetto di perquisizione nella disponibilità di entrambi i fratelli e si sono selezionati gli elementi di fatto che inducevano a consolidare in chiave dimostrativa quella soluzione. Il ricorso, al di là della critica generica che articola sul punto, non propone né individua punti di manifesta illogicità o contraddittorietà della decisione e finisce per proporre una soluzione e un'interpretazione alternativa dei dati di prova secondo un ragionamento inammissibile in sede di legittimità. Sulla pena e sulle circostanze attenuanti generiche si opera un ragionamento che tende a curare valutazioni di puro merito sanzionatorio riservate al giudice della cognizione. Non correlato alla decisione risulta anche il riferimento alla determinazione della pena e all'obbligo di motivazione, là dove essa pena si discosti dal minimo edittale; ciò perché nella specie la pena inflitta risulta quantificata in una soglia già prossima al minimo edittale. La stessa incensuratezza, che si lamenta non essere stata valutata ai fini della determinazione sanzionatoria, dunque è un argomento assorbito; ciò anche in ragione del fatto che la mancanza di precedenti non è un aspetto che può indurre in mancanza dell'indicazione di elementi ulteriori a concedere le circostanze anzidette. Alla luce di quanto premesso i ricorsi vanno respinti. Segue la condanna dei ricorrenti al