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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13514/2026

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ontroGestore dei servizi energetici - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pugliese-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta-intimata-avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 828/2025 depositata il03/02/2025.Numero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso, articolatoin due motivi, avverso la sentenza n. 828/2025 del Consiglio di Stato,pubblicata il 3 febbraio 2025, con la quale sono stati rigettati gliappelli principale e incidentali contro la sentenza del Tribunaleamministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n.10162/2024.Resiste con controricorso il Gestore dei servizi energetici - G.s.e.S.p.a., mentre non ha svolto attività difensive l’altra intimata RegioneAutonoma della Valle d'Aosta2. - Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.Hanno depositato memorie sia le ricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA],sia la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei servizi energetici - [OSCURATO:SOCIETA].,3. - Il giudizio trae origine dalla impugnazione spiegata dalla Idroras.r.l., proprietaria dell’impianto idroelettrico denominato “Promise”sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (proprietà nella quale è subentrata laValdena s.r.l.), per ottenere l’annullamento di due note del febbraio edel maggio 2016, rese dal Gestore dei servizi energetici.

Queste notehanno accertato il superamento dei limiti assentiti di potenzanominale e di portata nella produzione di energia elettricadall’impianto idroelettrico “Promise”, hanno disposto il recupero degliincentivi corrispondenti all’energia eccedente e hanno quantificato ilnumero dei certificati verdi percepiti nel periodo 2003-2013 e darecuperare.Numero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026La causa fu promossa dinanzi al Tribunale superiore delle acque, ma,a seguito di regolamento preventivo proposto dal Gestore dei servizienergetici, queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 26150 del 2017,dichiararono la giurisdizione del giudice amministrativo.Il T.a.r. per il Lazio, adito in riassunzione, ha accolto il ricorso conriferimento all’intervenuta prescrizione del recupero dei beneficierogati prima del 10 febbraio 2006 e lo ha rigettato per il resto.Il Consiglio di Stato, pronunciando sull’appello incidentale dellesocietà [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ed in particolare sulla censura di«illegittimità della decisione del GSE di procedere al recupero deiCertificati Verdi in quanto basata su un presupposto errato», haaffermato che l’impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere incentiviper la derivazione di una quantità di acqua media annua superiore aquella prevista dal titolo concessorio, non essendo sufficiente ilrispetto del solo limite della portata massima, senza che rilevi chetale eccesso integri o meno una violazione del titolo concessoriorilasciato dalla Regione oppure abbia influenza soltanto ai fini delcomputo del canone.

Ciò giacché l’incentivo del Gestore vieneconcesso in ragione di una determinata quantità media annua, che varispettata, pena l’impossibilità di riscuotere benefici in misuramaggiore del preventivato.

I giudici di appello hanno poi sostenutoche il profilo tecnico di derivazione e la connessa concessione devonoessere considerati soltanto per i parametri ivi contenuti, ma nonpossono in alcun modo incidere sulla materia degli incentivi, con laconseguenza che la decadenza dai certificati verdi dipende daverifiche del Gestore, oggettive e con effetto vincolato, noninfluenzate dalla eventuale assenza di violazioni sanzionate delrapporto concessorio.

Il Consiglio di Stato ha quindi affermato che ilGestore avesse legittimamente quantificato il prezzo di riferimentodei certificati verdi in base a criteri normativamente determinati, eNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026così richiesto la medesima quantità e qualità di beni indebitamentepercepiti, ovvero il controvalore monetario dei titoli al prezzo diriferimento, calcolato alla stregua di parametri obiettivi e uniformi diriferimento generale, non essendo altrimenti applicabile nella specie ilprecetto di cui all’art. 2038, comma 1, c.c., in tema di alienazione dicosa ricevuta indebitamente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. censura l’eccessodi potere giurisdizionale nei confronti del Gestore dei servizienergetici, atteso che il provvedimento amministrativo impugnato eramotivato sull’esclusivo rilievo per cui alle società sarebbero stateimputabili violazioni dei titoli concessori o autorizzativi, accertatedalla [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta, senza far riferimento alsuperamento della portata media di concessione ai fini dell’accessoall’incentivazione.

La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata daeccesso di potere giurisdizionale, avendo essa operato un’illegittima einammissibile integrazione/sostituzione postuma della motivazionedel provvedimento oggetto di lite.Ulteriore censura delle ricorrenti concerne l’eccesso di poteregiurisdizionale nei confronti del legislatore e/o del Ministerodell’Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero dell’ex [OSCURATO:PERSONA] economico ovvero, ancora, dell’ex Ministerodell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), avendo il Consigliodi Stato affermato la necessità indefettibile di soddisfare le esigenzefinanziarie del Gestore di preventivare le spese da sostenere inrelazione ai singoli rapporti di incentivazione, soluzione che non trovariscontro in alcuna fonte normativa.

Tant’è che nessun riferimentolegislativo è contenuto sul punto nella pronuncia del Consiglio diStato, il quale si sarebbe è fatto carico degli interessi di mero fattoNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026del Gestore, invocando le “ineludibili esigenze di certezza dellaprogrammazione”.2. – I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamentee si rivelano manifestamente infondati.3. – Va premesso che l’ordinanza n. 26150 del 2017 resa da questeSezioni Unite, nel dichiarare la giurisdizione del giudiceamministrativo sulla controversia avente per oggetto l'annullamentodel provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici, ai sensidell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., ha qualificato talepretesa come inerente alla restituzione degli incentivi economici fruiticon riguardo alla produzione di energia da fonte idroelettrica, inquanto strumento d'indirizzo della produzione energetica nazionale.La giurisdizione amministrativa così dichiarata in sede di regolamentopreventivo costituisce, pertanto, giudicato con efficacia vincolante inquesto processo, pur senza pregiudicare le questioni di merito sullapertinenza del diritto (art. 386 c.p.c.) e senza limitare la sindacabilità,agli effetti dell'art. 111, comma 8, Cost., della sentenza d’appello delgiudice amministrativo in ordine all’ipotizzato vizio di eccesso dipotere giurisdizionale.4. – Le censure sono, comunque, infondate, giacché l’impugnatasentenza del Consiglio di Stato ha proceduto ad una complessivainterpretazione della disciplina in tema di quote d’obbligo di energierinnovabili e sistema dei certificati verdi, titoli negoziabili emessi dalGestore dei servizi energetici su richiesta dei produttori, pervenendoalla conclusione interpretativa della rilevanza, ai fini dellaquantificazione degli incentivi e dei certificati verdi da restituire, delsuperamento della portata media annua di concessione, nonchéstimando conseguentemente il valore del debito restitutorio.

Taleinterpretazione è stata peraltro poi confermata dal medesimo giudiceamministrativo nella più recente sentenza n. 7955 del 2025.Numero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/20265. – Deve ritenersi che in tal modo il Consiglio di Stato si sia attenutoal compito di ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto,senza denotare il vizio di eccesso di potere giurisdizionale perinvasione della sfera riservata al legislatore, non potendo dirsi che lasentenza impugnata abbia applicato non la norma esistente, ma unanorma creata dal giudice amministrativo, esercitando un'attività diproduzione normativa che non gli compete (tra le tante, Cass. Sez.Unite n. 23421 del 2025; n. 34499 e n. 18722 del 2024; n. 36899, n.36593 e n. 19244 del 2021; n. 22711 e n. 8311 del 2019).I ricorrenti lamentano che la soluzione seguita dal Consiglio di Stato,invocando le esigenze finanziarie del Gestore, non trova riscontro inalcuna fonte normativa; anche tuttavia, l’erronea individuazione diuna "lacuna legis", o il suo riempimento mediante impropriaapplicazione di una disposizione che regola casi o materie simili, o diprincipi generali dell’ordinamento giuridico, costituiscono vizi diNe consegue che, a fronte della compiuta operazione ermeneutica, lecensure dei ricorrenti valgono a profilare, tutt'al più, un eventualeerror in iudicando, ma non la violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione amministrativa.6. – Inoltre, la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo siesaurisce pur sempre nella conferma del provvedimento impugnato,sotto il profilo della verifica dei fatti posti a fondamento dell'atto edelle norme attributive del potere esercitato, senza sostituirsi adesso.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, ove sia respintal’istanza di annullamento, conserva perciò tutti i poteri che avrebbeavuto se l’atto stesso non fosse stato impugnato, eccetto la possibilitàdi ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice.Neppure è dunque ipotizzabile in tale tipo di pronuncia unosconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità eNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026opportunità dell'azione amministrativa (Cass. Sez.

Unite, n. 29842 del2024; n. 7207 del 2019; n. 32619 del 2018).7. - Il ricorso va perciò rigettato, con condanna in solido dellericorrenti a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei servizienergetici - [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di cassazione negliimporti liquidati in dispositivo, mentre non deve al riguardoprovvedersi per l’altra intimata Regione [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta,la quale non ha svolto attività difensive.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizioneanticipata comunicata ai difensori delle parti il 16 maggio 2025, cuiha fatto seguito l’istanza di decisione del 16 giugno 2025, trovanoapplicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensidell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.La conformità della presente ordinanza che definisce il giudiziorispetto alla proposta comunicata si ravvisa in quanto la decisione sulricorso è stata fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle medesimequestioni di diritto ed ai medesimi fatti, poste a base della propostastessa.L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. costituisce, poi, indice della colpa grave della condottaprocessuale delle ricorrenti, per lo svolgimento di un giudizio dicassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condannadelle stesse al pagamento di una somma equitativamentedeterminata in favore della controricorrente, nonché di somma infavore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo(Cass. Sez.

Unite, sentenza n. 9611 del 2024; ordinanze n. 36069, n.27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo diNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiaratainammissibile.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti arimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dallacontroricorrente Gestore dei servizi energetici - [OSCURATO:SOCIETA]., cheliquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre aspese generali e ad accessori di legge; condanna altresì le ricorrentiin solido, ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente della ulteriore somma di €2.500,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammendedella somma di € 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 24/02/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroGestore dei servizi energetici - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pugliese-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta-intimata-avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 828/2025 depositata il03/02/2025.Numero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso, articolatoin due motivi, avverso la sentenza n. 828/2025 del Consiglio di Stato,pubblicata il 3 febbraio 2025, con la quale sono stati rigettati gliappelli principale e incidentali contro la sentenza del Tribunaleamministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n.10162/2024.Resiste con controricorso il Gestore dei servizi energetici - G.s.e.S.p.a., mentre non ha svolto attività difensive l’altra intimata RegioneAutonoma della Valle d'Aosta2. - Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio anorma degli artt. 380-bis.1 e 375, comma 2, c.p.c.Ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo didichiarare inammissibile il ricorso.Hanno depositato memorie sia le ricorrenti società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA],sia la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei servizi energetici - [OSCURATO:SOCIETA].,3. - Il giudizio trae origine dalla impugnazione spiegata dalla Idroras.r.l., proprietaria dell’impianto idroelettrico denominato “Promise”sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (proprietà nella quale è subentrata laValdena s.r.l.), per ottenere l’annullamento di due note del febbraio edel maggio 2016, rese dal Gestore dei servizi energetici. Queste notehanno accertato il superamento dei limiti assentiti di potenzanominale e di portata nella produzione di energia elettricadall’impianto idroelettrico “Promise”, hanno disposto il recupero degliincentivi corrispondenti all’energia eccedente e hanno quantificato ilnumero dei certificati verdi percepiti nel periodo 2003-2013 e darecuperare.Numero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026La causa fu promossa dinanzi al Tribunale superiore delle acque, ma,a seguito di regolamento preventivo proposto dal Gestore dei servizienergetici, queste Sezioni Unite, con ordinanza n. 26150 del 2017,dichiararono la giurisdizione del giudice amministrativo.Il T.a.r. per il Lazio, adito in riassunzione, ha accolto il ricorso conriferimento all’intervenuta prescrizione del recupero dei beneficierogati prima del 10 febbraio 2006 e lo ha rigettato per il resto.Il Consiglio di Stato, pronunciando sull’appello incidentale dellesocietà [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], ed in particolare sulla censura di«illegittimità della decisione del GSE di procedere al recupero deiCertificati Verdi in quanto basata su un presupposto errato», haaffermato che l’impresa beneficiaria non ha diritto a ricevere incentiviper la derivazione di una quantità di acqua media annua superiore aquella prevista dal titolo concessorio, non essendo sufficiente ilrispetto del solo limite della portata massima, senza che rilevi chetale eccesso integri o meno una violazione del titolo concessoriorilasciato dalla Regione oppure abbia influenza soltanto ai fini delcomputo del canone. Ciò giacché l’incentivo del Gestore vieneconcesso in ragione di una determinata quantità media annua, che varispettata, pena l’impossibilità di riscuotere benefici in misuramaggiore del preventivato. I giudici di appello hanno poi sostenutoche il profilo tecnico di derivazione e la connessa concessione devonoessere considerati soltanto per i parametri ivi contenuti, ma nonpossono in alcun modo incidere sulla materia degli incentivi, con laconseguenza che la decadenza dai certificati verdi dipende daverifiche del Gestore, oggettive e con effetto vincolato, noninfluenzate dalla eventuale assenza di violazioni sanzionate delrapporto concessorio. Il Consiglio di Stato ha quindi affermato che ilGestore avesse legittimamente quantificato il prezzo di riferimentodei certificati verdi in base a criteri normativamente determinati, eNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026così richiesto la medesima quantità e qualità di beni indebitamentepercepiti, ovvero il controvalore monetario dei titoli al prezzo diriferimento, calcolato alla stregua di parametri obiettivi e uniformi diriferimento generale, non essendo altrimenti applicabile nella specie ilprecetto di cui all’art. 2038, comma 1, c.c., in tema di alienazione dicosa ricevuta indebitamente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. censura l’eccessodi potere giurisdizionale nei confronti del Gestore dei servizienergetici, atteso che il provvedimento amministrativo impugnato eramotivato sull’esclusivo rilievo per cui alle società sarebbero stateimputabili violazioni dei titoli concessori o autorizzativi, accertatedalla [OSCURATO:PERSONA] d’Aosta, senza far riferimento alsuperamento della portata media di concessione ai fini dell’accessoall’incentivazione. La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata daeccesso di potere giurisdizionale, avendo essa operato un’illegittima einammissibile integrazione/sostituzione postuma della motivazionedel provvedimento oggetto di lite.Ulteriore censura delle ricorrenti concerne l’eccesso di poteregiurisdizionale nei confronti del legislatore e/o del Ministerodell’Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA] (ovvero dell’ex [OSCURATO:PERSONA] economico ovvero, ancora, dell’ex Ministerodell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato), avendo il Consigliodi Stato affermato la necessità indefettibile di soddisfare le esigenzefinanziarie del Gestore di preventivare le spese da sostenere inrelazione ai singoli rapporti di incentivazione, soluzione che non trovariscontro in alcuna fonte normativa. Tant’è che nessun riferimentolegislativo è contenuto sul punto nella pronuncia del Consiglio diStato, il quale si sarebbe è fatto carico degli interessi di mero fattoNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026del Gestore, invocando le “ineludibili esigenze di certezza dellaprogrammazione”.2. – I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamentee si rivelano manifestamente infondati.3. – Va premesso che l’ordinanza n. 26150 del 2017 resa da questeSezioni Unite, nel dichiarare la giurisdizione del giudiceamministrativo sulla controversia avente per oggetto l'annullamentodel provvedimento emesso dal Gestore dei servizi energetici, ai sensidell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., ha qualificato talepretesa come inerente alla restituzione degli incentivi economici fruiticon riguardo alla produzione di energia da fonte idroelettrica, inquanto strumento d'indirizzo della produzione energetica nazionale.La giurisdizione amministrativa così dichiarata in sede di regolamentopreventivo costituisce, pertanto, giudicato con efficacia vincolante inquesto processo, pur senza pregiudicare le questioni di merito sullapertinenza del diritto (art. 386 c.p.c.) e senza limitare la sindacabilità,agli effetti dell'art. 111, comma 8, Cost., della sentenza d’appello delgiudice amministrativo in ordine all’ipotizzato vizio di eccesso dipotere giurisdizionale.4. – Le censure sono, comunque, infondate, giacché l’impugnatasentenza del Consiglio di Stato ha proceduto ad una complessivainterpretazione della disciplina in tema di quote d’obbligo di energierinnovabili e sistema dei certificati verdi, titoli negoziabili emessi dalGestore dei servizi energetici su richiesta dei produttori, pervenendoalla conclusione interpretativa della rilevanza, ai fini dellaquantificazione degli incentivi e dei certificati verdi da restituire, delsuperamento della portata media annua di concessione, nonchéstimando conseguentemente il valore del debito restitutorio. Taleinterpretazione è stata peraltro poi confermata dal medesimo giudiceamministrativo nella più recente sentenza n. 7955 del 2025.Numero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/20265. – Deve ritenersi che in tal modo il Consiglio di Stato si sia attenutoal compito di ricercare la voluntas legis applicabile nel caso concreto,senza denotare il vizio di eccesso di potere giurisdizionale perinvasione della sfera riservata al legislatore, non potendo dirsi che lasentenza impugnata abbia applicato non la norma esistente, ma unanorma creata dal giudice amministrativo, esercitando un'attività diproduzione normativa che non gli compete (tra le tante, Cass. Sez.Unite n. 23421 del 2025; n. 34499 e n. 18722 del 2024; n. 36899, n.36593 e n. 19244 del 2021; n. 22711 e n. 8311 del 2019).I ricorrenti lamentano che la soluzione seguita dal Consiglio di Stato,invocando le esigenze finanziarie del Gestore, non trova riscontro inalcuna fonte normativa; anche tuttavia, l’erronea individuazione diuna "lacuna legis", o il suo riempimento mediante impropriaapplicazione di una disposizione che regola casi o materie simili, o diprincipi generali dell’ordinamento giuridico, costituiscono vizi diNe consegue che, a fronte della compiuta operazione ermeneutica, lecensure dei ricorrenti valgono a profilare, tutt'al più, un eventualeerror in iudicando, ma non la violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione amministrativa.6. – Inoltre, la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo siesaurisce pur sempre nella conferma del provvedimento impugnato,sotto il profilo della verifica dei fatti posti a fondamento dell'atto edelle norme attributive del potere esercitato, senza sostituirsi adesso. L'autorità che ha emesso il provvedimento, ove sia respintal’istanza di annullamento, conserva perciò tutti i poteri che avrebbeavuto se l’atto stesso non fosse stato impugnato, eccetto la possibilitàdi ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice.Neppure è dunque ipotizzabile in tale tipo di pronuncia unosconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità eNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026opportunità dell'azione amministrativa (Cass. Sez. Unite, n. 29842 del2024; n. 7207 del 2019; n. 32619 del 2018).7. - Il ricorso va perciò rigettato, con condanna in solido dellericorrenti a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei servizienergetici - [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di cassazione negliimporti liquidati in dispositivo, mentre non deve al riguardoprovvedersi per l’altra intimata Regione [OSCURATO:PERSONA] della Valle d'Aosta,la quale non ha svolto attività difensive.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizioneanticipata comunicata ai difensori delle parti il 16 maggio 2025, cuiha fatto seguito l’istanza di decisione del 16 giugno 2025, trovanoapplicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensidell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.La conformità della presente ordinanza che definisce il giudiziorispetto alla proposta comunicata si ravvisa in quanto la decisione sulricorso è stata fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle medesimequestioni di diritto ed ai medesimi fatti, poste a base della propostastessa.L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bisc.p.c. costituisce, poi, indice della colpa grave della condottaprocessuale delle ricorrenti, per lo svolgimento di un giudizio dicassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condannadelle stesse al pagamento di una somma equitativamentedeterminata in favore della controricorrente, nonché di somma infavore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo(Cass. Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024; ordinanze n. 36069, n.27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo diNumero registro generale 6695/2025Numero sezionale 56/2026Numero di raccolta generale 13514/2026Data pubblicazione 09/05/2026versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiaratainammissibile. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti arimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dallacontroricorrente Gestore dei servizi energetici - [OSCURATO:SOCIETA]., cheliquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre aspese generali e ad accessori di legge; condanna altresì le ricorrentiin solido, ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., alpagamento in favore della controricorrente della ulteriore somma di €2.500,00, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammendedella somma di € 2.500,00.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 24/02/2026.Il PresidentePasquale D'Ascola
Sentenza Cassazione n. 13514/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris