CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: GUADAGNUOLO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], APREA Filippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], GIORDANO Anna, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], FICO Gennaro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 7/3/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, per Guadagnuolo, Aprea e Giordano, ha riformato solo quoad poenam la sentenza emessa in data 19 luglio 2017 dal Tribunale del medesimo capoluogo, confermandola integralmente per Fico- propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi di quanto prevede l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA], capo 3, motivo unico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del tutto sovrapponibile al primo motivo speso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], 1.1. manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), che non argomenta circa la consistenza probatoria atta a riconoscere la condotta contestata (violenza o minaccia, anche implicita, caratterizzata da metodo mafioso, finalizzata all'adempimento del debito di natura usuraria); motivi residui dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 1.2. deduce ancora la difesa (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il tentato delitto di estorsione sub 3), per difetto di prova del dolo generico atto a sostenere la condotta materiale, in quanto è del tutto equivoca la volontà di partecipare con tale invito alla offerta ad una iniziativa destinata verso terze persone; 1.3. ancora, mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentato soltanto richiamando la gravità del fatto, senza tener conto che la gravità del fatto non è ostativa al riconoscimento delle circostanze innominate; 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo 2, 2.1. deduce la difesa (in maniera promiscua) i tre vizi di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il concorso nel delitto di usura sub 2), la Corte di merito non avrebbe apprezzato il deficit di credibilità della persona offesa denunziato con i motivi di ricorso, anche in riferimento alle indicazioni fornite al fine di calcolare il tasso usurario del finanziamento erogato; 2.2. erronea applicazione della legge penale in riferimento al riconoscimento della aggravante di cui al comma quinto, n. 4, cod. pen. (qualità di imprenditore della vittima di usura), con riflessi in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione; 2.3. ancora violazione della legge penale e vizi esiziali della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte misurato la pena discostandosi immotivatamente, anche per la componente ingravescente, dal minimo edittale; 3. [OSCURATO:PERSONA], capo 1, 3.1. vizi esiziali di motivazione, avendo la Corte omesso di prendere in seria considerazione la tesi alternativa alla causa del finanziamento usurario, rappresentata con i motivi di gravame spesi nel merito (retrocessione di un motociclo già alienato, con conseguente obbligo di restituzione del prezzo già corrisposto; omessa motivazione della Corte in riferimento alla riconosciuta aggravante del metodo mafioso contestata al capo 1. 4. I motivi di ricorso proposti in unico contesto meritano trattazione unitaria in ragione della comune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza e il difetto di specificità di argomenti, che non si confrontano con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senza sostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure alla valutazione di merito congruamente motivata. 4.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle -diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4.2. Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). 4.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa (capi 1 e 2, pag. 3 per Fico e pag. 6 per Aprea e Giordano) è risultata assolutamente veridica e, come tale, autosufficiente nel narrato ai fini del decidere. L'accertamento della responsabilità fonda quindi sulla perfetta autosufficienza dell'apporto narrativo offerto dalla persona offesa, senza che un'ipotesi alternativa, prospettata in termini del tutto generici (Fico) possa incrinare la valutazione di attendibilità del narrato. In tema di generale attendibilità della persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; più recentemente Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragioni della inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialità del fatto, che la consistenza dell'elemento psicologico di sostegno. La Corte territoriale ha infatti spiegato, molto chiaramente, che la pattuizione usuraria intervenne in forme specifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili che appare immune da errori di calcolo. Il che consente di ritenere coperto dal dolo generico l'accordo illecito. 4.4. Del pari è a dirsi per la motivazione offerta dalla Corte sulla consistenza, ontologica e giuridica, della aggravante contestata in ragione della qualità imprenditoriale (non contestata) della vittima. Sul punto la Corte di merito ha correttamente fatto applicazione dei principi elaborati da questa stessa sezione della Corte di legittimità: In tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività (Sez. 2, n. 31803 del 4/7/2018, Rv. 273242). 4.5. Così pure per la consistenza ed efficacia della minaccia aggravata dal metodo mafioso (capo 3) riconosciuta nel giudizio di merito in riferimento alla condotta contestata in fatto al Guadaguolo (pag. 10 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha ben precisato che convocare la vittima di usura presso il domicilio di un soggetto, che ostenta il suo stato detentivo domiciliare e che, alla presenza di altre persone, invita a saldare la esposizione debitoria con persone identificate nella indicazione di quartiere, costituisce ipotesi paradigmatica di conato estorsivo, potendo la minaccia risultare perfino allusiva o concludente per l'atteggiamento tenuto al cospetto della vittima (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884). 4.6. Quanto a trattamento sanzionatorio e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha attentamente esaminato i profili di doglianza dedotti dagli appellanti, indicando specificamente per ciascuno degli appellanti i criteri legali e discrezionali attinti nella dosimetria della sanzione e nel negare accesso alle circostanze innominate. Tale argomentare si conforma perfettamente allo storico formante giurisprudenziale di questa Corte (giur. costante sin da Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, Rv. 217333). I giudici del merito hanno valorizzato in proposito la intensità del dolo, la misura dei tassi praticati, il deserto argomentativo di contenuti positivamente apprezzabili, così fornendo congruo sostegno alla decisione di merito. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. - P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre