CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05942/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° EDUARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1. All'esito del giudizio di rinvio disposto da questa Corte, che con la sentenza Sezione Prima n. 45970 del 23 settembre 2022 aveva annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Roma del 14 ottobre 2021 - pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile dei delitti di omicidio aggravato dal mezzo insidioso, di tentato omicidio e di lesioni personali in danno di Andrea e [OSCURATO:PERSONA] - limitatamente all'aggravante del mezzo insidioso e all'attenuante della provocazione, la Corte di assise di appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cassino in data 5 novembre 2020, esclusa la circostanza aggravante del mezzo insidioso, riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione e con le già concesse circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena complessiva inflitta allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in anni dodici e mesi sei di reclusione. 2. L'impugnativa nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoscritta dal difensore, consta di tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 589, 598, 599-bis, 627 e 178 lett. b) cod. proc. pen.. Si eccepisce che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, investito della richiesta di concordato in appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], omettendo nel termine previsto dalla legge processuale di formulare il proprio parere, aveva impedito alla Corte di assise di appello di pronunciarsi con propria ordinanza sulla vexata quaestio dell'ammissibilità o meno, nel giudizio di rinvio, del concordato sulla pena previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., precludendo, altresì, all'imputato di riproporre un diverso concordato, prospettato in termini differenti. Ciò avrebbe cagionato al ricorrente una lesione del diritto di difesa ex art. 178 lett. b) cod. proc. pen., con conseguente nullità del giudizio celebrato e della sentenza all'esito pronunciata. - Con il secondo motivo è denunciato il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione delle riduzioni di pena operate per effetto della riconosciuta attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che, a dispetto dell'esclusione della circostanza aggravante del mezzo insidioso e del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, il trattamento sanzionatorio irrogato sarebbe stato solo modestamente scalfito, in ragione della mancata applicazione della riduzione prevista per le circostanze attenuanti applicate (artt. 62 n. 2 e 62-bis cod. pen.) nella loro massima estensione: scelta, questa, che il giudice censurato avrebbe giustificato con meri stilemi argomentativi - la "gravità delle condotte" e la "personalità non tranquillizzante" dell'imputato (cfr. pag. 15 sentenza), nonché la sua pericolosità sociale -, e, comunque, con enunciazioni illogiche e contraddittorie rispetto al percorso motivazionale sviluppato a sostegno del riconoscimento delle menzionate circostanze attenuanti. t - Con il terzo motivo è denunciato il vizio di motivazione apparente in relazione alla determinazione del 'quantum' di pena applicato per ciascuna delle due fattispecie di reato avvinte dal vincolo della continuazione (tentato omicidio e lesioni aggravate dall'uso di un'arma): è dedotto, a sostegno, che non sarebbe stato chiarito né in che termini la riduzione, per le riconosciute attenuanti, avrebbe inciso sulla pena applicata per ciascuno dei detti reati, né quali sarebbero state le ragioni sottese alla determinazione dell'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite. 3. Richiesta tempestivamente la trattazione orale del ricorso dal difensore del ricorrente, questa è stata accordata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Il primo motivo è inammissibile, perché non sostenuto da alcun interesse ad impugnare in assenza di statuizione sul concordato in appello. Come dedotto, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, avendo aderito all'orientamento interpretativo secondo cui nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è inammissibile la proposizione dell'istanza di concordato in appello, non ha espresso il proprio parere sulla richiesta avanzatagli per conto dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]: ciò ha comportato che, non essendo stato formalizzato alcun parere, ancorché negativo, del Procuratore Generale, né, tantomeno, alcun accordo tra le parti, la Corte di assise di appello di Roma non è stata investita della decisione circa il concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, di conseguenza, non si è pronunciata sul punto. 2. Il secondo ed il terzo motivo sono generici, non consentiti in questa sede e manifestamente infondati. 2.1. La Corte di assise di appello di Roma, in adempimento del mandato ricevuto da questa Corte con la sentenza rescindente, riconosciuta, in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la ricorrenza della circostanza attenuante della provocazione ed esclusa l'aggravante del mezzo insidioso, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio applicatogli come segue: <<pena base per il più grave reato di omicidio volontario di cui al capo A), esclusa la contestata aggravante del mezzo insidioso, pari ad anni 21 di reclusione (corrispondente al minimo edittale e già in tale misura determinata dal primo Giudice), ridotta per le già concesse circostanze attenuanti generiche ed in ragione del riconoscimento dell'attenuante della provocazione, da ritenersi prevalenti sulla recidiva contestata per la risalenza nel tempo del precedente per il reato di rissa - commesso dal [OSCURATO:PERSONA] quando era poco meno che ventenne, con applicazione della sola pena della multa - alla pena di anni 16 di reclusione (in ragione di una riduzione di anni 3 di reclusione per l'ipotesi di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. e di anni 2 di reclusione per l'ipotesi di cui all'art. 62-bis cod. pen.), aumentata ex art. 81, comma 1, cod. pen. per il reato di tentato omicidio di cui al capo A) ad anni 18 e mesi 6 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di lesioni di cui al capo B) ad anni 18 e mesi 9 di reclusione, ridotta di un terzo, per la scelta del rito abbreviato, ad anni 12 e mesi 6 di reclusione, con conferma delle pene accessorie». [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha giustificato la mancata riduzione della pena nella massima estensione, a fronte delle riconosciute attenuanti, pur prevalenti sulla recidiva, assegnando rilievo «alla gravità delle condotte, determinanti plurime rilevanti offese alle parti lese e caratterizzate da dolo, pur d'impeto, di significativa intensità, come evidenziato dalla condotta posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'investimento, allorquando, brandendo un bastone, colpiva ripetutamente il [OSCURATO:PERSONA], nonché in ragione della sua personalità, non essendo ad ogni buon conto l'imputato nuovo ad episodi di violenza (come si evince dal certificato penale in atti) ed evidentemente incapace di controllare le proprie pulsioni aggressive, quandanche reattive ad altrui condotte ingiuste»; ha, parimenti, dato ragione degli aumenti di pena irrogati a titolo di concorso formale e di continuazione, in relazione ai reati di tentato omicidio e di lesioni aggravate, tenendo conto «nella determinazione del più contenuto aumento di pena per il reato di tentato omicidio, dell' esclusione della contestata aggravante, nonché per il reato di lesioni, dello strumento utilizzato, un bastone, e della non trascurabile entità delle lesioni cagionate, giudicate guaribili in giorni 15». 2.2. A fronte di sì compiuta e plausibile motivazione in ordine alle scelte compiute dal giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, le censure del ricorrente sulla misura della riduzione di pena corrispondente alle riconosciute circostanze attenuanti (della provocazione e di quelle ex art. 62-bis cod. pen.) e sul quantum sanzionatorio irrogato a titolo di concorso formale e di continuazione in relazione ai reati satellite, non solo non si confrontano affatto con l'interezza delle ragioni rassegnate in sentenza a sostegno delle relative statuizioni, ma pretendono di rimettere in discussione valutazioni in fatto riservate in via esclusiva al giudice di merito. Insegna, tra l'altro, questa Corte che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Oltretutto, è stato specificamente affermato che non è ravvisabile neppure il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta (Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020, Rv. 280359; Sez. 4, n. 48391 del 05/11/2015, Rv. 265332; Sez. 3, n. 13210 del 11/03/2010, Rv. 246820). E', parimenti, jus receptum che, poiché la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. Poiché è peraltro inesigibile, di fronte ad una gamma di discrezionalità tanto vasta quale quella affidata al giudice di merito dal combinato disposto degli articoli 132, 133 ed 81 del codice penale, una motivazione che spieghi le ragioni delle differenze tra l'entità della pena concretamente prescelta ed un'altra di poco inferiore (o eventualmente superiore), l'obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a cadere su una pena che non appaia, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto oggetto di sanzione (Sez. 1, n. 2350 del 27/11/1989, dep. 1990, Rv. 183388); il che è certamente accaduto nel caso di specie, con riferimento alla determinazione dell'importo sanzionatorio applicato al ricorrente ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. 3. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 i