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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2021

Cassazione n. 22155/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12622/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1366/2021, depositata in data 9.3.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: compensi professionali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in due motivi, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso professionale per la difesa svolta dai ricorrenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negando la sussistenza del vincolo di solidarietà a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono intimati.

Il tribunale ha posto in rilievo che: a) i ricorrenti avevano svolto il patrocinio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in un connesso procedimento per querela di falso e poi nella successiva causa di appello; b) i giudizi erano stati abbandonati in virtù dell’accordo oggetto della scrittura del 31.07.2017, il cui art. 10 conteneva la rinunzia del legale rappresentante della UBI Banca ad ogni pretesa, domanda, diritto, azione, impugnazione, con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo della solidarietà dei difensori; c) per effetto della rinuncia alla solidarietà contenuta nel negozio transattivo non era ammissibile condannare anche l’istituto bancario al pagamento dei compensi richiesti in giudizio, di cui potevano rispondere solo i clienti.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.1372 e 1965 c.c., nonché dell’art. 13, comma ottavo, L. 247/2012, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, non avendo i ricorrenti mai sottoscritto l’art. 10 dell’accordo transattivo, contenente la rinuncia alla solidarietà intervenuta tra le parti in causa, anche [OSCURATO:PERSONA] era obbligata al pagamento del compenso.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, per aver l’ordinanza riconosciuto all’accordo transattivo piena efficacia anche verso i difensori, e poi asserito che tale efficacia era preclusa dalla rinuncia alla solidarietà, conclusione logicamentesostenibile solo ove anche i difensori avessero aderito alla rinuncia.

Il primo motivo è fondato.

Premessa la ricorribilità in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. dell’ordinanza impugnata, emessa i sensi dell’art. 14 D.lgs. 150/2011, che ne prevede espressamente la non appellabilità (sicché l’unico rimedio è appunto il ricorso straordinario, dato che il provvedimento incide su diritti soggettivi con carattere di potenziale definitività), risulta evidente l’errore in cui è incorso il tribunale che, rilevato il perfezionamento di una transazione dei giudizi pendenti tra gli intimati e [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito all’atto effetti giuridici anche nei confronti dei difensori – nella parte in cui contemplava la rinuncia alla solidarietà ex art. 13, comma ottavo, L. 247/2012 - pur dando atto che questi ultimi non vi avevano aderito.

Si profila – nella specie – non una mera questione di merito circa l’avvenuto perfezionamento della rinuncia, come infondatamente sostenuto dall’Istituto di credito, ma un vizio giuridico della pronuncia consistente nell’aver attribuito efficacia alla rinuncia alla solidarietà passiva, sebbene non sottoscritta ed accettata dai difensori.

L’art. 13, comma 8, l. 247/2012 prevede che quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

E’ quindi testuale la previsione secondo cui - al pari di quanto sostenuto con riferimento all’art. dell’art. 68 L.P.- la solidarietà passiva tra le parti del giudizio per il pagamento dei compensi dei difensori operi a condizione che questi ultimi non vi abbiano rinunciato (nel qual caso obbligato al pagamento continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione ed accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso (cfr., con riferimento all’art. 68 L.P., Cass. 13135/2006; Cass. 13047/2009; Cass.184/2018).

Anche la nuova norma intende garantire P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12622/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA], presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1366/2021, depositata in data 9.3.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: compensi professionali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in due motivi, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato il compenso professionale per la difesa svolta dai ricorrenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], negando la sussistenza del vincolo di solidarietà a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono intimati. Il tribunale ha posto in rilievo che: a) i ricorrenti avevano svolto il patrocinio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in un connesso procedimento per querela di falso e poi nella successiva causa di appello; b) i giudizi erano stati abbandonati in virtù dell’accordo oggetto della scrittura del 31.07.2017, il cui art. 10 conteneva la rinunzia del legale rappresentante della UBI Banca ad ogni pretesa, domanda, diritto, azione, impugnazione, con compensazione delle spese e rinuncia al vincolo della solidarietà dei difensori; c) per effetto della rinuncia alla solidarietà contenuta nel negozio transattivo non era ammissibile condannare anche l’istituto bancario al pagamento dei compensi richiesti in giudizio, di cui potevano rispondere solo i clienti. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.1372 e 1965 c.c., nonché dell’art. 13, comma ottavo, L. 247/2012, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che, non avendo i ricorrenti mai sottoscritto l’art. 10 dell’accordo transattivo, contenente la rinuncia alla solidarietà intervenuta tra le parti in causa, anche [OSCURATO:PERSONA] era obbligata al pagamento del compenso. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione, per aver l’ordinanza riconosciuto all’accordo transattivo piena efficacia anche verso i difensori, e poi asserito che tale efficacia era preclusa dalla rinuncia alla solidarietà, conclusione logicamentesostenibile solo ove anche i difensori avessero aderito alla rinuncia. Il primo motivo è fondato. Premessa la ricorribilità in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. dell’ordinanza impugnata, emessa i sensi dell’art. 14 D.lgs. 150/2011, che ne prevede espressamente la non appellabilità (sicché l’unico rimedio è appunto il ricorso straordinario, dato che il provvedimento incide su diritti soggettivi con carattere di potenziale definitività), risulta evidente l’errore in cui è incorso il tribunale che, rilevato il perfezionamento di una transazione dei giudizi pendenti tra gli intimati e [OSCURATO:PERSONA], ha attribuito all’atto effetti giuridici anche nei confronti dei difensori – nella parte in cui contemplava la rinuncia alla solidarietà ex art. 13, comma ottavo, L. 247/2012 - pur dando atto che questi ultimi non vi avevano aderito. Si profila – nella specie – non una mera questione di merito circa l’avvenuto perfezionamento della rinuncia, come infondatamente sostenuto dall’Istituto di credito, ma un vizio giuridico della pronuncia consistente nell’aver attribuito efficacia alla rinuncia alla solidarietà passiva, sebbene non sottoscritta ed accettata dai difensori. L’art. 13, comma 8, l. 247/2012 prevede che quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà. E’ quindi testuale la previsione secondo cui - al pari di quanto sostenuto con riferimento all’art. dell’art. 68 L.P.- la solidarietà passiva tra le parti del giudizio per il pagamento dei compensi dei difensori operi a condizione che questi ultimi non vi abbiano rinunciato (nel qual caso obbligato al pagamento continua ad essere solo il cliente) ovvero, intervenendo nella transazione, non abbiano liberato il cliente dalla relativa obbligazione ed accettato che nei loro confronti, a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso (cfr., con riferimento all’art. 68 L.P., Cass. 13135/2006; Cass. 13047/2009; Cass.184/2018). Anche la nuova norma intende garantire P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, s
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