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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 18673/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 7015/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) elettivamente domiciliata in Modena, [OSCURATO:PERSONA]. 134 presso il proprio studio rappresenta e difesa da sé stessa; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione; intimati avverso il decreto nr. 1035/2019 pronunciato in data 22/01/2019 dal Tribunale di Crotone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, ex art 99 l. fall. del 22/1/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa che aveva escluso il credito professionale, fatto valere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per € 65.000 oltre accessori di legge, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2, a titolo di compenso per attività professionali di assistenza e predisposizione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e per la predisposizione della proposta di affitto di ramo di azienda e di acquisto della stessa. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo di ricorso proposto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. 161 comma 3° 162 comma 2° l.fall. 93 e 111 l.fall. in relazione all’art.360 1° comma nr 3 c.p.c. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2233 c.c., 161 comma 3°, 162 comma 2° l.fall., 132, 134 c.p.c. con riferimento all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. 2 La ricorrente , in prossimità della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia, a spese integralmente compensate tra le parti, dalla stessasottoscritto. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del procedimento.

Così deciso nella Camera di Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 7015/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) elettivamente domiciliata in Modena, [OSCURATO:PERSONA]. 134 presso il proprio studio rappresenta e difesa da sé stessa; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione; intimati avverso il decreto nr. 1035/2019 pronunciato in data 22/01/2019 dal Tribunale di Crotone; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, ex art 99 l. fall. del 22/1/2019, il Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa che aveva escluso il credito professionale, fatto valere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per € 65.000 oltre accessori di legge, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2, a titolo di compenso per attività professionali di assistenza e predisposizione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo e per la predisposizione della proposta di affitto di ramo di azienda e di acquisto della stessa. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione non hanno svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo di ricorso proposto denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. 161 comma 3° 162 comma 2° l.fall. 93 e 111 l.fall. in relazione all’art.360 1° comma nr 3 c.p.c. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2233 c.c., 161 comma 3°, 162 comma 2° l.fall., 132, 134 c.p.c. con riferimento all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c. 2 La ricorrente , in prossimità della camera di consiglio, ha depositato atto di rinuncia, a spese integralmente compensate tra le parti, dalla stessasottoscritto. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva. 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del procedimento. Così deciso nella Camera di Co
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