CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16757/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 635 comma 2 n. 1 cod.pen. denunciandone la illogicità sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni del Genzo - non è consentito stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei recedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pagina 4 della sentenza impugnata, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della pena sostitutiva è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidente illogicità, ove, a pagina 5 della sentenza impugnata, si ribadisce l'inidoneità delle stesse alla rieducazione dell'imputato, o alla prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, in considerazione della elevata capacità a delinquere del reo desunta sia dai numerosi precedenti penali, si dai motivi a delinquere, sia dalla condotta susseguente al reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]. Il Presidente ndra ec,Cone L,jjigi Agostinacchio