CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 07531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12340/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], avvocato, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato al proprio indirizzo PEC; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri , Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero della Salute del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D' A prano Silvana ; -intimati - per la correzione dell’ordinanza di questa Corte 18 dicembre 2023 n. 35409; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo in proprio , chiede la correzione di un errore materiale presente nell’epigrafe dell’ordinanza di questa C orte Oggetto: correzione di errore materiale. N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 18.12.2023 n. 35409 (indicata nel ricorso come “35049”; nondimeno il contesto dell’intero ricorso non genera incertezze su quale sia il provvedimento corrigendo) 2. L’errore denunciato dal ricorrente consiste in ciò: nell’epigrafe della ordinanza suindicata è scritto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha difeso, in uno dei due ricorsiriuniti (il ricorso n. 20557/21) ventuno ricorrenti: di questi, venti in unione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed uno solo ([OSCURATO:PERSONA]) in via esclusiva. Deduce il ricorrente che in realtà nel ricorso n. 20557/21 egli assunse la difesa del solo [OSCURATO:PERSONA], e non degli altri venti ricorrenti. 3. Nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmenteva rilevato che nel caso di specie l’avvocato è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione. Il ricorrente infatti lamenta di essere statoindicato quale difensore di parti che in realtà non assisteva: e questo è un interesse suo, non del cliente (ad es., per evitare contestazioni di responsabilità professionale), che lo legittima a proporre il ricorso qui in esame. 2. Nel merito, il ricorso è fondato. Sebbene il sistema informatico della Cancelleria faccia apparire i ricorrenti che proposero il ricorso n. 20557/21 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri venti) come difesi da due avvocati, e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’esame diretto degli atti evidenzia che il ricorso proposto da “[OSCURATO:PERSONA]+20”, datato 19 luglio2021 e composto di 37 pagine, reca a p. 2, primo capoverso, la chiara indicazione che i ricorrenti sono “tutti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”. 3. L’ordinanza n. 35409/23 deve dunque essere corretta come segue: a pag. 1, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]”, in luogo delle parole: N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 “tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], difeso dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA])” si leggano le parole: tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA])”. 4. Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di forma re un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, come stabilito dall’art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.. 5. Non è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale(Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432). P.q.m. (-) corregge l’ordinanza di questa Corte n. 35409 del 018.12.2023 come indicato al § 3 della motivazione che precede; (-) manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te