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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 07531/2025

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12340/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], avvocato, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato al proprio indirizzo PEC; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri , Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero della Salute del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D' A prano Silvana ; -intimati - per la correzione dell’ordinanza di questa Corte 18 dicembre 2023 n. 35409; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo in proprio , chiede la correzione di un errore materiale presente nell’epigrafe dell’ordinanza di questa C orte Oggetto: correzione di errore materiale.

N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 18.12.2023 n. 35409 (indicata nel ricorso come “35049”; nondimeno il contesto dell’intero ricorso non genera incertezze su quale sia il provvedimento corrigendo)

2. L’errore denunciato dal ricorrente consiste in ciò: nell’epigrafe della ordinanza suindicata è scritto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha difeso, in uno dei due ricorsiriuniti (il ricorso n. 20557/21) ventuno ricorrenti: di questi, venti in unione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed uno solo ([OSCURATO:PERSONA]) in via esclusiva.

Deduce il ricorrente che in realtà nel ricorso n. 20557/21 egli assunse la difesa del solo [OSCURATO:PERSONA], e non degli altri venti ricorrenti.

3. Nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmenteva rilevato che nel caso di specie l’avvocato è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione.

Il ricorrente infatti lamenta di essere statoindicato quale difensore di parti che in realtà non assisteva: e questo è un interesse suo, non del cliente (ad es., per evitare contestazioni di responsabilità professionale), che lo legittima a proporre il ricorso qui in esame.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Sebbene il sistema informatico della Cancelleria faccia apparire i ricorrenti che proposero il ricorso n. 20557/21 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri venti) come difesi da due avvocati, e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’esame diretto degli atti evidenzia che il ricorso proposto da “[OSCURATO:PERSONA]+20”, datato 19 luglio2021 e composto di 37 pagine, reca a p. 2, primo capoverso, la chiara indicazione che i ricorrenti sono “tutti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

3. L’ordinanza n. 35409/23 deve dunque essere corretta come segue: a pag. 1, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]”, in luogo delle parole: N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 “tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], difeso dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA])” si leggano le parole: tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA])”.

4. Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di forma re un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, come stabilito dall’art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c..

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale(Cass. Sez.

U., 14/11/2024, n. 29432).

P.q.m. (-) corregge l’ordinanza di questa Corte n. 35409 del 018.12.2023 come indicato al § 3 della motivazione che precede; (-) manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 12340/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], avvocato, difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c. e domiciliato al proprio indirizzo PEC; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri , Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Ministero della Salute del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D' A prano Silvana ; -intimati - per la correzione dell’ordinanza di questa Corte 18 dicembre 2023 n. 35409; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo in proprio , chiede la correzione di un errore materiale presente nell’epigrafe dell’ordinanza di questa C orte Oggetto: correzione di errore materiale. N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 18.12.2023 n. 35409 (indicata nel ricorso come “35049”; nondimeno il contesto dell’intero ricorso non genera incertezze su quale sia il provvedimento corrigendo) 2. L’errore denunciato dal ricorrente consiste in ciò: nell’epigrafe della ordinanza suindicata è scritto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha difeso, in uno dei due ricorsiriuniti (il ricorso n. 20557/21) ventuno ricorrenti: di questi, venti in unione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed uno solo ([OSCURATO:PERSONA]) in via esclusiva. Deduce il ricorrente che in realtà nel ricorso n. 20557/21 egli assunse la difesa del solo [OSCURATO:PERSONA], e non degli altri venti ricorrenti. 3. Nessuna delle altre parti ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmenteva rilevato che nel caso di specie l’avvocato è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione. Il ricorrente infatti lamenta di essere statoindicato quale difensore di parti che in realtà non assisteva: e questo è un interesse suo, non del cliente (ad es., per evitare contestazioni di responsabilità professionale), che lo legittima a proporre il ricorso qui in esame. 2. Nel merito, il ricorso è fondato. Sebbene il sistema informatico della Cancelleria faccia apparire i ricorrenti che proposero il ricorso n. 20557/21 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri venti) come difesi da due avvocati, e cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’esame diretto degli atti evidenzia che il ricorso proposto da “[OSCURATO:PERSONA]+20”, datato 19 luglio2021 e composto di 37 pagine, reca a p. 2, primo capoverso, la chiara indicazione che i ricorrenti sono “tutti difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”. 3. L’ordinanza n. 35409/23 deve dunque essere corretta come segue: a pag. 1, dopo le parole “[OSCURATO:PERSONA]”, in luogo delle parole: N.R.G.: 12340/24 Camera di consiglio del 21 gennaio 2025 “tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], difeso dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA])” si leggano le parole: tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA])”. 4. Poiché il presente provvedimento di correzione è redatto in formato elettronico, deve darsi mandato al Cancelliere di forma re un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del presente provvedimento di correzione, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nel fascicolo informatico, come stabilito dall’art. 196 quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.. 5. Non è luogo a provvedere sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale(Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432). P.q.m. (-) corregge l’ordinanza di questa Corte n. 35409 del 018.12.2023 come indicato al § 3 della motivazione che precede; (-) manda alla Cancelleria di provvedere ai sensi dell’art. 196 quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Te
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