CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 29372/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della Corte d'appello di Venezia letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo processuale emesso il 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Monaco di Baviera per concorso nel delitto di furto di due autovetture. La Corte di appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna in base alla nota trasmessa dall'autorità giudiziaria tedesca, dalla quale emergeva che: a) il Lerose era stato individuato il 9 dicembre 2012 al posto di confine Kufstein (Austria) come conducente della Maserati targata [OSCURATO:TARGA]; b) era stato accusato dal coindagato Suljjc di essere l'autore materiale dei furti insieme a [OSCURATO:PERSONA]; c) era stato ripreso dalle telecamere posizionate in due distributori di carburante ove era stato effettuato il rifornimento dei veicoli rubati in data 17 e 18 dicembre 2022. Nel respingere le deduzioni difensive dirette a sostenere l'estraneità del Lerose, in quanto non aveva fatto ingresso in Germania dall'Austria il 9 dicembre 2022 e il 16 dicembre 2022 si trovava in Italia, la Corte di appello affermava di non poter effettuare l'approfondimento istruttorio richiesto per escludere l'errore di persona, essendo precluso ogni accertamento di merito e, ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva la consegna. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ne chiede l'annullamento per violazione di legge, in particolare, con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per essersi la Corte di appello limitata a desumerne la sussistenza dalla mera descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto europeo, senza valutare l'idoneità e la genuinità della documentazione prodotta a dimostrare la non attribuibilità dei fatti al Lerose, presente in territorio italiano al momento della commissione dei reati. 3. Con ordinanza in data 15 giugno 2023 la Corte di appello di Venezia ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al Lerose a seguito della nota ministeriale in pari data con la quale si comunicava che l'autorità giudiziaria emittente il mandato di arresto europeo nei confronti del Lerose, lo aveva revocato. 4. Rilevato che dalla nota in atti del Ministero della Giustizia in data 15 giugno 2023 risulta che l'autorità giudiziaria emittente il mandato di arresto europeo nei confronti del Lerose, a seguito di ulteriori accertamenti e dei documenti forniti dal difensore dell'imputato, ha verificato l'erronea comunicazione dei dati anagrafici dell'autore dei furti e ha revocato la richiesta di consegna nei confronti del ricorrente; considerato, pertanto, che con la revoca del mandato di arresto europeo viene meno la domanda sicché la consegna non può essere disposta e conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 22, comma 5, I. n.