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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23586/2026

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resentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.4214/17, depositata il 12/07/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK70312052117/2014, con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazioneall’anno 2008, aveva contestato l’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi e determinato le imposte dovute a titolo di Ires(euro 117.467,00), Irap (euro 24.733,00) e Iva (euro 110.317,00), oltreinteressi e sanzioni.Numero registro generale 167/2018Numero sezionale 5291/2026Numero di raccolta generale 23586/2026Data pubblicazione 20/07/2026A sostegno del ricorso la società contribuente deduceva: a) laviolazione dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, per decadenzadell’Ufficio dal potere accertativo; b) la violazione della legge n. 890/1982,per assenza della sottoscrizione del funzionario messo notificatore e perassenza della prova della spedizione dell’atto impositivo entro la data del31/12/2014 secondo i crismi di cui alla predetta normativa; c) laviolazione dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, in quanto ilfunzionario sottoscrittore dell’avviso non era provvisto di delega delDirettore dell'Ufficio provinciale e non apparteneva alla carriera direttiva;d) la violazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimentiamministrativi e degli artt. 39, comma 2, e 41 del d.P.R. n. 600/1973, percarenza di motivazione in ordine all’omessa considerazione dei libricontabili e degli altri documenti depositati dalla ricorrente nelprocedimento amministrativo; e) il mancato riconoscimento di costi epassività utilizzabili legalmente come detrazioni e deduzioni fiscali; f) laviolazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, in quanto l’attoimpositivo richiamava accertamenti e documenti acquisiti presso laCamera di commercio di Roma non descritti né allegati; g) la violazionedell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973; h) la violazione dell'art. 12,comma 7, della legge n. 212/2000, in quanto al contribuente non erastato consentito di controdedurre in merito alle deduzioni dell'Ufficio primadell'emanazione del provvedimento impositivo.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo.2.

L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi acinque motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione con ilquale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica didiscussione della causa.Numero registro generale 167/2018Numero sezionale 5291/2026Numero di raccolta generale 23586/2026Data pubblicazione 20/07/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato che:1.

Preliminarmente appare necessario procedere all’acquisizione deifascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, in particolare in relazione al secondomotivo del ricorso per cassazione, col quale si deduce il vizio ditravisamento della prova da parte della CTR, sicché occorre disporre ilrinvio a nuovo ruolo della causa.

P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo e manda alla cancelleria di acquisire i fascicolid’ufficio dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.4214/17, depositata il 12/07/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK70312052117/2014, con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazioneall’anno 2008, aveva contestato l’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi e determinato le imposte dovute a titolo di Ires(euro 117.467,00), Irap (euro 24.733,00) e Iva (euro 110.317,00), oltreinteressi e sanzioni.Numero registro generale 167/2018Numero sezionale 5291/2026Numero di raccolta generale 23586/2026Data pubblicazione 20/07/2026A sostegno del ricorso la società contribuente deduceva: a) laviolazione dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, per decadenzadell’Ufficio dal potere accertativo; b) la violazione della legge n. 890/1982,per assenza della sottoscrizione del funzionario messo notificatore e perassenza della prova della spedizione dell’atto impositivo entro la data del31/12/2014 secondo i crismi di cui alla predetta normativa; c) laviolazione dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, in quanto ilfunzionario sottoscrittore dell’avviso non era provvisto di delega delDirettore dell'Ufficio provinciale e non apparteneva alla carriera direttiva;d) la violazione delle norme in tema di motivazione dei provvedimentiamministrativi e degli artt. 39, comma 2, e 41 del d.P.R. n. 600/1973, percarenza di motivazione in ordine all’omessa considerazione dei libricontabili e degli altri documenti depositati dalla ricorrente nelprocedimento amministrativo; e) il mancato riconoscimento di costi epassività utilizzabili legalmente come detrazioni e deduzioni fiscali; f) laviolazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, in quanto l’attoimpositivo richiamava accertamenti e documenti acquisiti presso laCamera di commercio di Roma non descritti né allegati; g) la violazionedell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973; h) la violazione dell'art. 12,comma 7, della legge n. 212/2000, in quanto al contribuente non erastato consentito di controdedurre in merito alle deduzioni dell'Ufficio primadell'emanazione del provvedimento impositivo.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il gravame.3. Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi acinque motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione con ilquale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza pubblica didiscussione della causa.Numero registro generale 167/2018Numero sezionale 5291/2026Numero di raccolta generale 23586/2026Data pubblicazione 20/07/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Considerato che:1. Preliminarmente appare necessario procedere all’acquisizione deifascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, in particolare in relazione al secondomotivo del ricorso per cassazione, col quale si deduce il vizio ditravisamento della prova da parte della CTR, sicché occorre disporre ilrinvio a nuovo ruolo della causa. P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo e manda alla cancelleria di acquisire i fascicolid’ufficio dei giudizi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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