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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06664/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/C17/1970 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di coltivazione di cannabis indica, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 e 4 sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 90, in ragione delle caratteristiche della coltivazione, e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della ripetitività dei comportamenti, connessi alle specifiche caratteristiche dell'attività di coltivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA:1 IN CANCELL5nI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/C17/1970 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di coltivazione di cannabis indica, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 e 4 sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 90, in ragione delle caratteristiche della coltivazione, e sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della ripetitività dei comportamenti, connessi alle specifiche caratteristiche dell'attività di coltivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA:1 IN CANCELL5nI
Sentenza Cassazione n. 06664/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris