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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22843/2022

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 9/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 640 ter cod.pen., condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati che, con unico atto, ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità dei prevenuti.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità della censura proposta, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione con conseguente violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] -\ r,A ), l, eu,s,- I [OSCURATO:PERSONA] 1 3 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 9/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del delitto di cui all'art. 640 ter cod.pen., condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati che, con unico atto, ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità dei prevenuti. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità della censura proposta, priva dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione con conseguente violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] -\ r,A ), l, eu,s,- I [OSCURATO:PERSONA] 1 3 2
Sentenza Cassazione n. 22843/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris