CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1972
Cassazione n. 16170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 16/06/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30/05/1980 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi sono, nel loro complesso, inammissibili, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento della sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa, omettendo di considerare dati fattuali specifici dimostrativi dei reati di cui agli art. 337 e 341-bis cod. pen. e incompatibili con la scriminante invocata; rilevato che il motivo relativo all'esclusione della particolare tenuità del fatto non si confronta con la valutazione di gravità espressa dalla Corte di appello, né con la non occasionalità della condotta, essendosi dato atto che gli imputati presentano numerosi precedenti penali anche specifici; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ciascuno tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il residen