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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:549
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0154_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 – IY / Parlamento (Causa T‑154/20) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità»

1. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Scioglimento del gruppo politico – Conseguenza – Risoluzione del contratto – Obbligo del Parlamento di riassegnare l’interessato a un nuovo gruppo – Insussistenza [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c); regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 33 e 34, § 3] (v. punti 17‑24, 116, 117)

2. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 2, e 89, § 3, d)] (v. punti 47‑49, 133)

3. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Assunzione presso un gruppo politico del Parlamento – Potere discrezionale di detto gruppo – Rigetto della candidatura – Obbligo del Segretario generale del Parlamento di sentire l’interessato – Insussistenza [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punti 100‑103, 117)

4. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Possibilità di licenziamento [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punto 122)

5. Ricorsi dei funzionari – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Inversione dell’onere della prova – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1; regime applicabile agli altri agenti, art. 10, §§ 1 e 5) (v. punti 123, 124) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) IY è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0154_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 – IY / Parlamento (Causa T‑154/20) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità» 1. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Scioglimento del gruppo politico – Conseguenza – Risoluzione del contratto – Obbligo del Parlamento di riassegnare l’interessato a un nuovo gruppo – Insussistenza [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c); regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 33 e 34, § 3] (v. punti 17‑24, 116, 117) 2. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 2, e 89, § 3, d)] (v. punti 47‑49, 133) 3. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Assunzione presso un gruppo politico del Parlamento – Potere discrezionale di detto gruppo – Rigetto della candidatura – Obbligo del Segretario generale del Parlamento di sentire l’interessato – Insussistenza [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punti 100‑103, 117) 4. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Possibilità di licenziamento [Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)] (v. punto 122) 5. Ricorsi dei funzionari – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Inversione dell’onere della prova – Presupposti (Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1; regime applicabile agli altri agenti, art. 10, §§ 1 e 5) (v. punti 123, 124) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) IY è condannata alle spese.
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