Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:549
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0154_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 –
IY / Parlamento
(Causa T‑154/20)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Gruppo politico – Licenziamento – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Diritto di essere ascoltato – Parità di trattamento – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Responsabilità»
1.
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Scioglimento del gruppo politico – Conseguenza – Risoluzione del contratto – Obbligo del Parlamento di riassegnare l’interessato a un nuovo gruppo – Insussistenza
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c); regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 33 e 34, § 3]
(v. punti 17‑24, 116, 117)
2.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 2, e 89, § 3, d)]
(v. punti 47‑49, 133)
3.
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Assunzione presso un gruppo politico del Parlamento – Potere discrezionale di detto gruppo – Rigetto della candidatura – Obbligo del Segretario generale del Parlamento di sentire l’interessato – Insussistenza
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punti 100‑103, 117)
4.
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato a un gruppo politico del Parlamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Possibilità di licenziamento
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punto 122)
5.
Ricorsi dei funzionari – Motivo basato su una violazione del principio di parità di trattamento – Inversione dell’onere della prova – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1; regime applicabile agli altri agenti, art. 10, §§ 1 e 5)
(v. punti 123, 124)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 luglio 2019 di terminare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale decisione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
IY è condannata alle spese.