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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 33403/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CLAUDIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; esaminata la memoria difensiva, con motivi nuovi, fatta pervenire a mezzo p.e.c. dalla difesa avv.

C. Intrieri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua in esecuzione di anni uno e mesi quattro e giorni sette di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma n. 2017/3913.

2. Avverso l'indicato provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv.

C. Trii:i-ieri, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, nonché violazione della legge n. 199 del 2010 in ordine ai presupposti per la concessione della detenzione domiciliare.

2.1. Si assume che il periodo residuo da espiare è ridotto, che lo stato detentivo domiciliare per altra causa riguarda reati commessi nello stesso lasso di tempo (dal 25 settembre 2013 sino al 7 maggio 2014 e dal 4 novembre 2014 al 7 aprile 2017) di quello per il quale è in esecuzione la pena (reati fiscali dal 2012 al 2015) e che, a partire dalla data dell'arresto per tali fatti, avvenuto nel luglio 2020, non risultano ulteriori denunce a carico del ricorrente.

Si contesta che il diniego fonda sui precedenti e sulle pendenze, senza alcuna valutazione della condotta serbata negli ultimi quattro anni dal condannato, sottolineando una trasgressione alle prescrizioni connesse alla misura cautelare a suo carico che non compete al Tribunale di sorveglianza ma al giudice della cautela.

2.2. In secondo luogo, si contesta che la decisione è stata adottata in violazione dell'art. 47, comma 2, Ord. pen. perché non è stata acquisita alcuna relazione di polizia, né quella dell'Ufficio esecuzione penale esterna. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. GiorgiPha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3.1. Risultano depositati, a mezzo p.e.c., in data 20 aprile 2022, articolati motivi nuovi e replica alla requisitoria del Procuratore generale.

3.1.1. La difesa propone, con i motivi nuovi, l'ulteriore profilo che concerne la già dedotta violazione di legge, quanto alla mancata applicazione del regime di detenzione speciale, ex lege n. 199 del 2010.

Si sottolinea che, a seguito di un nuovo decreto di fungibilità allegato, la scadenza della pena è stata fissata al prossimo 22 ottobre 2022, fatti salvi due semestri di liberazione anticipata ancora da applicare.Inoltre, si richiama la pubblicazione, in data successiva al provvedimento impugnato, del d.

I. del 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga al 31 marzo 2022 la possibilità di consentire l'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dl. n. 137 del 2020.

Il ricorrente sottolinea che la legge statuisce che "in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena", salve le eccezioni ivi contemplate.

Inoltre, si sottolineano imprecisioni del provvedimentci censurato e della requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, sui precedenti penali del condannato nonché sull'esito degli altri procedimenti a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti indicati.

1.1. La succinta motivazione del provvedimento impugnato sottolinea, ai fini del pronunciato rigetto, la condanna in primo grado del 3 marzo 2021, subita dal condannato in altro procedimento, alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per associazione per delinquere finalizzata a reati di truffa, estorsione, usura, reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., fattispecie per le quali pende giudizio in appello, sottolineando che si tratta di fatti commessi sino al 2017.

Si è, inoltre, evidenziata l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, per essersi recato il Cirinnà, già autorizzato al lavoro, al Tribunale per trattare il procedimento in esame (fatto per il quale il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore generale per quanto di competenza).

Non si considera quindi il condannato meritevole di alcuna misura alternativa, ivi compresa la detenzione domiciliare ex lege n. 199 del 2010.

2. Osserva il Collegio, preliminarmente, che la prima ratio decidendi risulta puntualmente avversata, con il ricorso e con i motivi aggiunti tempestivamente depositati, cui si allega documentazione, ove si osserva che in sede di merito, rispetto al precedente valorizzato dal Tribunale di sorveglianza, le fattispecie ritenute a carico del condannato sono quelle del reato di usura, tentata estorsione e riciclaggio, per essere stato assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestazione che, invece, il Giudice di sorveglianza considera, ai fini dell'operato giudizio di pericolosità.2.1.In secondo luogo deve osservarsi, con rilievo di carattere dirimente che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sui risultati del trattamento individualizzato del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata).

Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione complessiva dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314).

In tale prospettiva, è evidente il dedotto difetto di motivazione, in relazione all'eccepita carenza di esame sia delle informazioni di Polizia che dell'UEPE da valutare, in quanto necessarie„ in ordine alla personalità, allo stile di vita dell'interessato e da parametrare alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione dei benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

Tanto, pur nel rispetto dei margini di discrezionalità, sempre rimessi al giudizio di merito del Giudice di sorveglianza che, quanto all'esito, non è, ovviamente, in alcun modo, vincolato dalle conclusioni in tema di idoneità ivi espresse.

2.2. Il provvedimento censurato, invero, non opera a cun riferimento alle informazioni assunte negli anni successivi alla cessazione della condotta in addebito nel procedimento sub iudice, limitandosi ad esprimere un giudizio prognostico negativo, soffermandosi sulla pericolosità sociale, ritenuta all'attualità sulla base del procedimento pendente, per trarne il convincimento negativo circa il giudizio di idoneità delle misure.

Tale giudizio negativo, peraltro, appare fondato anche sul generico riferimento ad una mera segnalazione, trasmessa dal medesimo Tribunale di sorveglianza alla Procura Generale, per la presunta violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, per l'assenza di autorizzazione a presentarsi in udienza, ma soltanto di quella di recarsi al lavoro, in mancanza di ogni indicazione circa gli esiti di detta segnalazione.

2.3. Risulta, infine, corretto sebbene assistito da motivazione stringata, il rigetto della richiesta nella parte che si riferisce alla misura della detenzione domiciliare, ai sensi della legge n. 199 del 2010, rimettendo l'art. 1 della citata norma, come richiamato anche dall'art. 30 legge n. 137 del 2020 e succ. mod., al Magistrato di sorveglianza ogni provvedimento in tal senso.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, nei limiti di cui alla parte motiva, onde, all'esito di un nuovo esame, siano colmate le individuate carenze motivazionali da parte del Giudice di sorveglianza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CLAUDIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; esaminata la memoria difensiva, con motivi nuovi, fatta pervenire a mezzo p.e.c. dalla difesa avv. C. Intrieri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua in esecuzione di anni uno e mesi quattro e giorni sette di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Roma n. 2017/3913. 2. Avverso l'indicato provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. C. Trii:i-ieri, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, nonché violazione della legge n. 199 del 2010 in ordine ai presupposti per la concessione della detenzione domiciliare. 2.1. Si assume che il periodo residuo da espiare è ridotto, che lo stato detentivo domiciliare per altra causa riguarda reati commessi nello stesso lasso di tempo (dal 25 settembre 2013 sino al 7 maggio 2014 e dal 4 novembre 2014 al 7 aprile 2017) di quello per il quale è in esecuzione la pena (reati fiscali dal 2012 al 2015) e che, a partire dalla data dell'arresto per tali fatti, avvenuto nel luglio 2020, non risultano ulteriori denunce a carico del ricorrente. Si contesta che il diniego fonda sui precedenti e sulle pendenze, senza alcuna valutazione della condotta serbata negli ultimi quattro anni dal condannato, sottolineando una trasgressione alle prescrizioni connesse alla misura cautelare a suo carico che non compete al Tribunale di sorveglianza ma al giudice della cautela. 2.2. In secondo luogo, si contesta che la decisione è stata adottata in violazione dell'art. 47, comma 2, Ord. pen. perché non è stata acquisita alcuna relazione di polizia, né quella dell'Ufficio esecuzione penale esterna. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. GiorgiPha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. Risultano depositati, a mezzo p.e.c., in data 20 aprile 2022, articolati motivi nuovi e replica alla requisitoria del Procuratore generale. 3.1.1. La difesa propone, con i motivi nuovi, l'ulteriore profilo che concerne la già dedotta violazione di legge, quanto alla mancata applicazione del regime di detenzione speciale, ex lege n. 199 del 2010. Si sottolinea che, a seguito di un nuovo decreto di fungibilità allegato, la scadenza della pena è stata fissata al prossimo 22 ottobre 2022, fatti salvi due semestri di liberazione anticipata ancora da applicare.Inoltre, si richiama la pubblicazione, in data successiva al provvedimento impugnato, del d. I. del 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga al 31 marzo 2022 la possibilità di consentire l'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del dl. n. 137 del 2020. Il ricorrente sottolinea che la legge statuisce che "in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena", salve le eccezioni ivi contemplate. Inoltre, si sottolineano imprecisioni del provvedimentci censurato e della requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, sui precedenti penali del condannato nonché sull'esito degli altri procedimenti a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti indicati. 1.1. La succinta motivazione del provvedimento impugnato sottolinea, ai fini del pronunciato rigetto, la condanna in primo grado del 3 marzo 2021, subita dal condannato in altro procedimento, alla pena di anni quattro mesi otto di reclusione per associazione per delinquere finalizzata a reati di truffa, estorsione, usura, reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., fattispecie per le quali pende giudizio in appello, sottolineando che si tratta di fatti commessi sino al 2017. Si è, inoltre, evidenziata l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, per essersi recato il Cirinnà, già autorizzato al lavoro, al Tribunale per trattare il procedimento in esame (fatto per il quale il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore generale per quanto di competenza). Non si considera quindi il condannato meritevole di alcuna misura alternativa, ivi compresa la detenzione domiciliare ex lege n. 199 del 2010. 2. Osserva il Collegio, preliminarmente, che la prima ratio decidendi risulta puntualmente avversata, con il ricorso e con i motivi aggiunti tempestivamente depositati, cui si allega documentazione, ove si osserva che in sede di merito, rispetto al precedente valorizzato dal Tribunale di sorveglianza, le fattispecie ritenute a carico del condannato sono quelle del reato di usura, tentata estorsione e riciclaggio, per essere stato assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., contestazione che, invece, il Giudice di sorveglianza considera, ai fini dell'operato giudizio di pericolosità.2.1.In secondo luogo deve osservarsi, con rilievo di carattere dirimente che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sui risultati del trattamento individualizzato del condannato, condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non massimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione complessiva dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314). In tale prospettiva, è evidente il dedotto difetto di motivazione, in relazione all'eccepita carenza di esame sia delle informazioni di Polizia che dell'UEPE da valutare, in quanto necessarie„ in ordine alla personalità, allo stile di vita dell'interessato e da parametrare alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione dei benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Tanto, pur nel rispetto dei margini di discrezionalità, sempre rimessi al giudizio di merito del Giudice di sorveglianza che, quanto all'esito, non è, ovviamente, in alcun modo, vincolato dalle conclusioni in tema di idoneità ivi espresse. 2.2. Il provvedimento censurato, invero, non opera a cun riferimento alle informazioni assunte negli anni successivi alla cessazione della condotta in addebito nel procedimento sub iudice, limitandosi ad esprimere un giudizio prognostico negativo, soffermandosi sulla pericolosità sociale, ritenuta all'attualità sulla base del procedimento pendente, per trarne il convincimento negativo circa il giudizio di idoneità delle misure. Tale giudizio negativo, peraltro, appare fondato anche sul generico riferimento ad una mera segnalazione, trasmessa dal medesimo Tribunale di sorveglianza alla Procura Generale, per la presunta violazione delle prescrizioni inerenti alla misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, per l'assenza di autorizzazione a presentarsi in udienza, ma soltanto di quella di recarsi al lavoro, in mancanza di ogni indicazione circa gli esiti di detta segnalazione. 2.3. Risulta, infine, corretto sebbene assistito da motivazione stringata, il rigetto della richiesta nella parte che si riferisce alla misura della detenzione domiciliare, ai sensi della legge n. 199 del 2010, rimettendo l'art. 1 della citata norma, come richiamato anche dall'art. 30 legge n. 137 del 2020 e succ. mod., al Magistrato di sorveglianza ogni provvedimento in tal senso. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, nei limiti di cui alla parte motiva, onde, all'esito di un nuovo esame, siano colmate le individuate carenze motivazionali da parte del Giudice di sorveglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p
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