CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 11816/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 13746/2019,proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 15,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Daniele G.B. Taula, in forza di procura speciale in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall'avvcato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in atti controricorrente- avverso la sentenza n. 340/2019, della Corte d'appello di Genova, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/2/2022, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 340/2019, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in controversia promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa, per sentire, in via principale, dichiarare la nullità del contratto di compravendita di titoli CIRIO, stipulato inter partes il 20/12/2020, o, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della banca o, in ulteriore subordine, il risarcimento dei danni, ha riformato la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del contratto, stante l'inesistenza del contratto-quadro, condannando la banca al pagamento dell'importo di C 51.145,58, a titolo di restituzione della somma versata, disponendo la restituzione alla banca dei titoli. La Corte d'appello, accogliendo il primo motivo del gravame principale della banca, respingendo quello incidentale degli investitori appellati, in punto di liquidazione delle spese di primo grado (in misura inferiore a quanto richiesto nella nota spese), ha respinto la domanda principale di nullità del contratto di compravendita dei titoli, rilevando che: a) pacifica l'esistenza di un contratto-quadro inter partes risalente al 1994, l'entrata in vigore del d.lgs. 58/1998 non aveva comportato l'obbligo per la banca di redigere un nuovo contratto-quadro; b) non era dimostrato oltretutto che, nel contratto del 1994, non fosse stata effettuata la profilazione dei clienti, essendosi gli investitori rifiutati di fornire informazioni sulla propria propensione al rischio, il che non esimeva la banca dal valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, ma, in ogni caso, tale condotta rilevava come inadempimento ai soli fini della risoluzione del contratto, non anche ai fini della declaratoria di nullità; c) in ordine alla domanda di nullità, invero, non assumeva rilievo la violazione di norme, pur imperative, attinenti al comportamento, quali gli obblighi informativi; d) in appe!lo, gli appellati, costituendosi, si erano limitati a chiedere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità per assenza del contratto-quadro, non riproponendo espressamente, ex art.346 c.p.c., le domande formulate in primo grado, in via subordinata, di risoluzione del contratto per inadempimento o di risarcimento danni, malgrado la parte vittoriosa abbia l'onere di riproporre esplicitamente domande ed eccezioni «respinte», anche implicitamente, nella sentenza impugnata, non rilevando le argomentazioni difensive svolte nelle memorie finali. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 23/4/2019, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa (che resiste con controricorso, notificato il 30-31/5/2019). Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. I ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.346 c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente interpretato gli atti difensivi degli appellanti in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie svolte in primo grado e che dovevano ritenersi riproposte in appello; b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.346 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel non ritenere riproposte le domande di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno, non oggetto di provvedimento di rigetto, neppure implicito, nella decisione di primo grado che non si era pronunciata sulle stesse, avendo accolto la domanda principale attorea di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta. 2. Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate. E' stato più volte chiarito da questa Corte a Sezioni Unte (Cass 12067/2007) che la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale, per far valere le domande e le eccezioni non accolte, e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l'accoglimento, ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (conf. Cass. 9889/2016). Inoltre, come ulteriormente precisato (Cass.10173/1998yCass. 7457/2015; Cass. 13721/2020), l'appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art.346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello, la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, non potendo quest'ultima rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice dell'impugnazione. La disciplina dettata dall'art. 346 c.p.c., quale risultante dalla Riforma di cui alla 1.353/1990, entrata in vigore il 30/4/1995, e successive modifiche, che hanno reintrodotto nel processo ordinario di cognizione, il principio di preclusione, fa sì che in appello viga un «effetto devolutivo limitato e non automatico», con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Tale principio non opera per le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice. La parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve quindi, non avendo l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione, in qualsiasi forma idonea ad evidenziare in modo non equivoco la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello (Cass. n.12345 del 2003), sebbene non sia sufficiente, a tal fine, il richiamo alle conclusioni e deduzioni operate nel giudizio di primo grado, dovendo la riproposizione avvenire in maniera specifica (Cass. n.16360 del 2004). In ordine alla forma della riproposizione ex art.346 c.p., questa Corte (Cass. 10796/2009; Cass. 22311/2020; Cass. 25840/2020) ha ulteriormente precisato che «in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse» e che, tuttavia, «pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice». Le Sezioni Unite (Cass. SU 7940/2019), da ultimo, hanno affermato che «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla I. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art.343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbiti», chiarendo che ciò deve avvenire con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado. Ora, gli appellati, vittoriosi sulla domanda di nullità del contratto di intermediazione finanziaria cui accedevano le contestate operazioni di investimento e sulla connessa domanda restitutoria, potevano effettivamente limitarsi a riproporre, al fine di non incorrere nella decadenza di cui all'art.346 c.pc., tutte le domande formulate, senza necessità di formulare appello incidentale, in relazione a quelle subordinate di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento danni, rimaste assorbite in primo grado e non respinte. Tuttavia, dalla decisione impugnata, si evince che essi «in sede di precisazione delle conclusioni gli appellati hanno richiamato quelle formulate in comparsa di costituzione», in appello (pag. 6 della sentenza impugnata), nella quale avevano chiesto soltanto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado . I ricorrenti, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, hanno riprodotto le argomentazioni e le conclusioni formulate in primo grado, in sede di costituzione in giudizio, in via principale ed in via gradata (pagg. 6-7 del ricorso per cassazione), nonché l' esposizione dei fatti di causa e le ragioni spiegate in appello, con la comparsa di costituzione in appello (pagg. 13-20 del ricorso), nelle quali reiteravano anche le doglianze in punto di violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediaria, non anche le conclusioni svolte in tale grado. Verificati gli atti, trattandosi di error in procedendo, risulta che, in effetti, essi avevano concluso, nella suddetta comparsa d'appello, nel senso espresso nella sentenza impugnata, chiedendo solo respingersi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata, salvo il gravame incidentale proposto sulle spese di primo grado. Peraltro, come sopra rilevato, neppure un richiamo generico alle conclusioni di primo grado sarebbe stato sufficiente. Essi quindi non avevano riproposto espressamente, ex art.346 c.p.c., le domande formulate in primo grado, in via subordinata, diverse all'azione di nullità, di risoluzione del contratto per inadempimento o di risarcimento danni, malgrado la parte vittoriosa abbia l'onere di riproporre esplicitamente domande ed eccezioni «respinte o assorbite», non rilevando le argomentazioni difensive svolte nelle memorie finali. Le sole argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione in appello, a confutazione del contenuto dell'atto di appello della banca, non erano sufficienti ad esprimere la loro chiara volontà di riproporre, in tale sede, anche le domande subordinate fondate su diversi petita e causae petendi. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.500,00, a titolo di compensi, oltre C 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio d