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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 24416/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20365/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4255/2022depositata il 21/06/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta il 15/12/2005 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Società), in persona del l’ a mministratore [OSCURATO:PERSONA] (nominato dall’assemblea nell’ottobre 2005 , in sostituzione della dimissionaria [OSCURATO:PERSONA]), condannò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Banca) al pagamento di € 1.024.213,39 oltre interessi, avendone accertata la responsabilità per aver dato corso alle operazioni di addebito e prelievo in data 20 luglio, 2 , 4 , 8 e 23 agosto 2005 di assegni circolari materialmente ritirati da [OSCURATO:PERSONA](già legale rappresentante della S ocietà dal 27 /0 7 / 2000 al 27/04/2005, nonché figlio di un ex dirigente della Banca nazionale delle Comunicazioni, poi [OSCURATO:PERSONA]), la cui richiesta di emissione era apparentemente sottoscritta dall’allora legale rappresentante, la di lui madre ottantenne,[OSCURATO:PERSONA] (deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , trattandosi di firma apocrifa disconosciuta dalla Società attrice, senza che la Banca convenuta avesse coltivato l’istanza di verificazione, con la conseguenza che gli ordini di emissione degli assegni circolari disconosciuti dovevano ritenersi inesistenti, e perciò illegittimi i relativi addebiti sul conto corrente intestato alla Società, non avendo la B anca fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza delle circostanze addotte ad esclusione della propria responsabilità, per aver dato corso ad operazioni di addebito sulla base di ordinisottoscritti con firma apocrifa.

1.1. – La Corte d’appello di Roma conferm ò la sentenza di primo grado, osservando che la Banca appellante nulla aveva dedotto sulla mancata esibizione dei documenti in originale, di cui era onerata, e che le prove per testi espletate in appello non erano rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità della Banca per condotta negligente, in quanto generiche o de relato.

1.2. – Questa Corte, con ordinanza n. 13680 del 2018, accolse il ricorso per cassazione della Banca per omessa pronuncia sui motivi di appello quarto (mancata considerazione degli estratti conto inviati), quinto (ruolo di mandatario apparente rivestito dal Sergola) e sesto (concorso di colpa della società nella causazione del danno), essendosi la corte d’appello pronunciata solo sul primo (abbandono dell'istanza di verificazione), sul secondo (disconoscimento degli assegni circolari e relativa utilizzabilità) e sul terzo (mancanza di prove di fatti specifici concernenti l'emissionedegli assegni).

1.3. –Con la sentenza indicata in epigrafe , l a Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’appello proposto dalla Banca, dopo aver disatteso l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale iscritto per il reato di truffa a carico di [OSCURATO:PERSONA], su denuncia della stessa Banca, che si era ivi costituita parte civile.

1.4. –In particolare, la Corte capitolina ha osservato: i) che è irrilevante la mancata contestazione degli estratti conto mensili, tempestivamente ricevuti dalla società, nel termine di sessanta giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni ivi annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti nella loro realtà effettuale e nella loro verità contabile e storica, ma non impediscono la formulazione di censure sulla validità efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti; ii) che non ha avuto alcun riscontro testimoniale il comportamento asseritamente adottato dallaFinocchi al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla società e del deposito dello specimen; iii) che, peraltro , dai verbali di sommarie informazioni rese dagli stessi testimoni in data 21/04/2009 davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma era emerso che «in alcune occasioni erano sorti dubbi sulla veridicità della firma apparentemente apposta dalla Finocchi» sulle richieste di emissione di assegni circolari (che il Sergolaesibiva in cassa già firmate dalla madre, la quale lo accompagnava in filiale) o della loro monetizzazione, ma «in dette occasioni la richiesta erastata evasa in quanto controfirmata dal direttore di filiale dell'epoca, senza che venissero venisse chiesto nulla alla Finocchi pur presente che rimaneva in disparte»; iv) che «la costante presenza della Finocchi in occasione della consegna degli assegni circolari» (riferita dai testimoni) e la mancata conferma delle dichiarazioni asseritamente fatte dalla stessa in occasione dell'apertura del conto corrente (nel senso che per l’età e le non perfette condizioni di salute e di vista avrebbe effettuato sottoscrizioni l'una differente dall'altra e che gli utilizzi delle disponibilità del conto corrente sarebbero avvenuti a mezzo richieste di assegni circolari intestati al figlio, in quanto lei risiedeva in luogo distante dai locali dell'agenzia) escludono anche la possibilità di ravvisare il ruolo di mandatario apparente del Sergola – risultato un mero “accompagnatore della madre” – nonché di ipotizzare un concorso di colpa della Società nella causazione del danno, anche perché, se fossero state vere le dichiarazioni rese dalla Finocchi al momento dell'apertura del conto corrente, la Banca avrebbe dovuto semmai porre una ancor maggiore attenzione alle richieste di emissione di numerosi assegni circolari di importo rilevante,in un breve lasso di tempo; v) che appare evidente che il danno si sia verificato per l'omesso effettivo controllo da parte della Banca su lle firme apposte, nonostante le stesse potessero suscitare dubbi, in qua nto «provenienti da una persona molto anziana che, pur presente in filiale, rimaneva in disparte e non veniva contattata direttamente dai funzionari, neanche in caso di problemi, stante l'intervento del direttore o di un suo incaricato».

1.5. – Avverso det ta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato da memoria (con allegata sentenza penale di condanna del Sergola per bancarotta fraudolenta, in concorso anche con la madre , in relazione al fallimento di altra società, nonché di non doversi procedere quanto ai reati di truffa e falsità della firma sulle richieste di assegni per cui è causa,per prescrizione) .

1.6. – [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 120.000,00 pari alla devalutazione monetaria della somma non ancora corrisposta a causa della sospensione dell’esecutorietà concessa dalla corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA]

2. –Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c. e nullità della sentenza (art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.) per non avere la corte d’appello dichiarato la nullità dell’atto di citazione in riassunzione, in quanto limitato alla esposizione del giudizio fino all’esito del ricorso per cassazione, seguito dalla vocatio in ius, senza indicazione di petitume causa petendi.

2.1. –La censura è infondata, in quanto il contenuto dell’atto di citazione in riassunzione (appositamente riportato in ricorso) risulta sufficiente e comunque idoneo allo scopo, che è stato raggiunto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

3. – Il secondo mezzo lamenta la v iolazione e f alsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per essere stata erroneamente disattesa la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del giudizio penale in cui era stato ascritto al Sergola il reato di truffa a carico della Banca per gli artifizi posti in essere con le firme apocrifein questione.

3.1. – La censura è ammissibile (v.

Cass. 891/2023, 9714/2013, 16992/2007, per cui la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito; essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., ed è quindi deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca o modifichi precedenti ordinanze adottate in materia nella fase dell'istruzione della causa) ma risulta infondato.

3.2. – Invero, l a ratio dell'art. 295 c.p.c., che prevede la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipende dalla definizione di altra causa, è quella di evitare un conflitto di giudicati, sicché fra le due emanande decisioni deve sussistere un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, non già un mero collegamento in fatto o in diritto.

Occorre altresì che i giudizi, oltre ad implicare una questione di carattere pregiudiziale (cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere) siano pendenti tra le stesse parti, non essendo configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause che, quand’anche legate fra loro da pregiudizialità logica, coinvolgano – come nel caso in esame – soggetti anche solo parzialmente diversi, giacché la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 4343/2022, 12996/2018, 20072/2017, 17235/2014).

3.3. – In particolare, è stato chiarito che l a sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile,ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile.

Perché si verifichi tale condizione di “dipendenza tecnica” della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta però che nei due processi rilevino gli stessi fatti, occorrendo che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. Cass.18918/2019, che ha perciò escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente a quella istituzionale e produttiva di un danno all'immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l'esperimento da parte della banca dell'azione generale di risarcimento del danno; conf.

Cass. 15248/2021).

4. – Il terzo mezzo denuncia v iolazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e dell’art. 1832 c.c., in quanto la mancata contestazione degli estratti conto (in particolare di quello al 31 luglio 2005 che recava il primo addebito del 20 luglio 2005) avrebbe ingenerato nella Banca il legittimo affidamento sulla provenienza e autenticità delle successive richieste diassegni circolari di agosto .

Tale motivo va esaminato congiuntamente al quinto, che lamenta la violazione dell’ art. 1227 c.c. , per aver e la corte d’appelloescluso un concorso di colpa della S ocietà, vista anche la presenza della Finocchi in banca quando il figlio depositava le richieste di emissione degli assegni circolari.

4.1. –I motivi terzo e quinto meritano accoglimento.

4.2. –Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, ai sensi dell'art. 1832 c.c., riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, e dunque la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate – con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse – anche se non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. (Cass. 23421/2016, 30000/2018).

In altri termini, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 , c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e addebiti iscritti nell'estratto conto,e dunque alla verità delle operazioni annotate .

4.3. – Alla luce di questa consolidata lettura dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione, nella loro verità effettuale, di addebiti di importo così elevato e in tempi così ravvicinati, non può non spiegare alcun rilievo ai fini dell’invocato concorso di colpa della Società, ai sensi dell’art. 1227 c.c., specie nel contesto di un quadro istruttorio che ha rivelato molte anomalie ma altrettante peculiarità, come la presenza fisica della legale rappresentante al momento delle operazioni e le sue condizioni personali.

5. – Il quarto motivo deduce la v iolazione degli artt. 1387 e 1399 c.c., per avere la corte d’appello escluso l’ipotesi della rappresentanza apparente.

5.1. –La censura è inammissibile perché attiene al merito .

6. – Il sesto denuncia v iolazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in quanto i verbali di sommarie informazioni in sede penale s arebbero stati allegati ad una istanza di anticipazione rigettata de plano senza essere comunicati all a banca, sicché la decisione si sarebbe irritualmente fondata su di essi.

6.1. –Il motivo è inammissibile.

6.2. – Al di là del fatto che la circostanza addotta è contestata dalla controricorrente –che allega a tal fine una nota di deposito telematico del12/02/ 2019 contenente le trascrizioni delle “prove testimoniali” rese in varie udienze, mentre qui sono in contestazione i “verbali di sommarie informazioni degli stessi testi ascoltati in sede civile, rese al PM in data 21.4.2009” – e del fatto che la Banca era comunque costituita parte civile in sede penale, l’aspetto non è decisivo, poiché il riferimento a quei verbali integra una ratio aggiuntiva rispetto al fatto che i testi non avevano confermato le circostanze addotte a discolpa dalla Banca.

7. –Segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso , rigetta il primo e il secondo, dichiara inammissibili il quarto e il sesto ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di utilizzazione della presente or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20365/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4255/2022depositata il 21/06/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta il 15/12/2005 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Società), in persona del l’ a mministratore [OSCURATO:PERSONA] (nominato dall’assemblea nell’ottobre 2005 , in sostituzione della dimissionaria [OSCURATO:PERSONA]), condannò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Banca) al pagamento di € 1.024.213,39 oltre interessi, avendone accertata la responsabilità per aver dato corso alle operazioni di addebito e prelievo in data 20 luglio, 2 , 4 , 8 e 23 agosto 2005 di assegni circolari materialmente ritirati da [OSCURATO:PERSONA](già legale rappresentante della S ocietà dal 27 /0 7 / 2000 al 27/04/2005, nonché figlio di un ex dirigente della Banca nazionale delle Comunicazioni, poi [OSCURATO:PERSONA]), la cui richiesta di emissione era apparentemente sottoscritta dall’allora legale rappresentante, la di lui madre ottantenne,[OSCURATO:PERSONA] (deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) , trattandosi di firma apocrifa disconosciuta dalla Società attrice, senza che la Banca convenuta avesse coltivato l’istanza di verificazione, con la conseguenza che gli ordini di emissione degli assegni circolari disconosciuti dovevano ritenersi inesistenti, e perciò illegittimi i relativi addebiti sul conto corrente intestato alla Società, non avendo la B anca fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza delle circostanze addotte ad esclusione della propria responsabilità, per aver dato corso ad operazioni di addebito sulla base di ordinisottoscritti con firma apocrifa. 1.1. – La Corte d’appello di Roma conferm ò la sentenza di primo grado, osservando che la Banca appellante nulla aveva dedotto sulla mancata esibizione dei documenti in originale, di cui era onerata, e che le prove per testi espletate in appello non erano rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità della Banca per condotta negligente, in quanto generiche o de relato. 1.2. – Questa Corte, con ordinanza n. 13680 del 2018, accolse il ricorso per cassazione della Banca per omessa pronuncia sui motivi di appello quarto (mancata considerazione degli estratti conto inviati), quinto (ruolo di mandatario apparente rivestito dal Sergola) e sesto (concorso di colpa della società nella causazione del danno), essendosi la corte d’appello pronunciata solo sul primo (abbandono dell'istanza di verificazione), sul secondo (disconoscimento degli assegni circolari e relativa utilizzabilità) e sul terzo (mancanza di prove di fatti specifici concernenti l'emissionedegli assegni). 1.3. –Con la sentenza indicata in epigrafe , l a Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’appello proposto dalla Banca, dopo aver disatteso l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale iscritto per il reato di truffa a carico di [OSCURATO:PERSONA], su denuncia della stessa Banca, che si era ivi costituita parte civile. 1.4. –In particolare, la Corte capitolina ha osservato: i) che è irrilevante la mancata contestazione degli estratti conto mensili, tempestivamente ricevuti dalla società, nel termine di sessanta giorni, in quanto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni ivi annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti nella loro realtà effettuale e nella loro verità contabile e storica, ma non impediscono la formulazione di censure sulla validità efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti; ii) che non ha avuto alcun riscontro testimoniale il comportamento asseritamente adottato dallaFinocchi al momento dell'apertura del conto corrente intestato alla società e del deposito dello specimen; iii) che, peraltro , dai verbali di sommarie informazioni rese dagli stessi testimoni in data 21/04/2009 davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma era emerso che «in alcune occasioni erano sorti dubbi sulla veridicità della firma apparentemente apposta dalla Finocchi» sulle richieste di emissione di assegni circolari (che il Sergolaesibiva in cassa già firmate dalla madre, la quale lo accompagnava in filiale) o della loro monetizzazione, ma «in dette occasioni la richiesta erastata evasa in quanto controfirmata dal direttore di filiale dell'epoca, senza che venissero venisse chiesto nulla alla Finocchi pur presente che rimaneva in disparte»; iv) che «la costante presenza della Finocchi in occasione della consegna degli assegni circolari» (riferita dai testimoni) e la mancata conferma delle dichiarazioni asseritamente fatte dalla stessa in occasione dell'apertura del conto corrente (nel senso che per l’età e le non perfette condizioni di salute e di vista avrebbe effettuato sottoscrizioni l'una differente dall'altra e che gli utilizzi delle disponibilità del conto corrente sarebbero avvenuti a mezzo richieste di assegni circolari intestati al figlio, in quanto lei risiedeva in luogo distante dai locali dell'agenzia) escludono anche la possibilità di ravvisare il ruolo di mandatario apparente del Sergola – risultato un mero “accompagnatore della madre” – nonché di ipotizzare un concorso di colpa della Società nella causazione del danno, anche perché, se fossero state vere le dichiarazioni rese dalla Finocchi al momento dell'apertura del conto corrente, la Banca avrebbe dovuto semmai porre una ancor maggiore attenzione alle richieste di emissione di numerosi assegni circolari di importo rilevante,in un breve lasso di tempo; v) che appare evidente che il danno si sia verificato per l'omesso effettivo controllo da parte della Banca su lle firme apposte, nonostante le stesse potessero suscitare dubbi, in qua nto «provenienti da una persona molto anziana che, pur presente in filiale, rimaneva in disparte e non veniva contattata direttamente dai funzionari, neanche in caso di problemi, stante l'intervento del direttore o di un suo incaricato». 1.5. – Avverso det ta sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrato da memoria (con allegata sentenza penale di condanna del Sergola per bancarotta fraudolenta, in concorso anche con la madre , in relazione al fallimento di altra società, nonché di non doversi procedere quanto ai reati di truffa e falsità della firma sulle richieste di assegni per cui è causa,per prescrizione) . 1.6. – [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. nella misura di € 120.000,00 pari alla devalutazione monetaria della somma non ancora corrisposta a causa della sospensione dell’esecutorietà concessa dalla corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA] 2. –Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c. e nullità della sentenza (art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.) per non avere la corte d’appello dichiarato la nullità dell’atto di citazione in riassunzione, in quanto limitato alla esposizione del giudizio fino all’esito del ricorso per cassazione, seguito dalla vocatio in ius, senza indicazione di petitume causa petendi. 2.1. –La censura è infondata, in quanto il contenuto dell’atto di citazione in riassunzione (appositamente riportato in ricorso) risulta sufficiente e comunque idoneo allo scopo, che è stato raggiunto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. 3. – Il secondo mezzo lamenta la v iolazione e f alsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per essere stata erroneamente disattesa la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’esito del giudizio penale in cui era stato ascritto al Sergola il reato di truffa a carico della Banca per gli artifizi posti in essere con le firme apocrifein questione. 3.1. – La censura è ammissibile (v. Cass. 891/2023, 9714/2013, 16992/2007, per cui la mancata sospensione del giudizio, nei casi in cui se ne assume la necessarietà, integra un vizio della decisione, astrattamente idoneo ad inficiare la successiva pronuncia di merito; essa, traducendosi nella violazione di una norma processuale, ricade nella previsione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., ed è quindi deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza che contenga eventuali provvedimenti sulla sospensione, ovvero ribadisca o modifichi precedenti ordinanze adottate in materia nella fase dell'istruzione della causa) ma risulta infondato. 3.2. – Invero, l a ratio dell'art. 295 c.p.c., che prevede la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione dipende dalla definizione di altra causa, è quella di evitare un conflitto di giudicati, sicché fra le due emanande decisioni deve sussistere un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità, non già un mero collegamento in fatto o in diritto. Occorre altresì che i giudizi, oltre ad implicare una questione di carattere pregiudiziale (cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere) siano pendenti tra le stesse parti, non essendo configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause che, quand’anche legate fra loro da pregiudizialità logica, coinvolgano – come nel caso in esame – soggetti anche solo parzialmente diversi, giacché la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 4343/2022, 12996/2018, 20072/2017, 17235/2014). 3.3. – In particolare, è stato chiarito che l a sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile,ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di “dipendenza tecnica” della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta però che nei due processi rilevino gli stessi fatti, occorrendo che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. Cass.18918/2019, che ha perciò escluso la configurabilità di una relazione di pregiudizialità tecnica fra il giudizio civile di risarcimento danni proposto da una banca nei confronti del presidente del c.d.a. per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico ed il giudizio di accertamento in sede penale della responsabilità di tale soggetto dovuta ad illecita attività finanziaria, svolta parallelamente a quella istituzionale e produttiva di un danno all'immagine della banca, ritenendo che tale accertamento non costituisse presupposto necessario per l'esperimento da parte della banca dell'azione generale di risarcimento del danno; conf. Cass. 15248/2021). 4. – Il terzo mezzo denuncia v iolazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e dell’art. 1832 c.c., in quanto la mancata contestazione degli estratti conto (in particolare di quello al 31 luglio 2005 che recava il primo addebito del 20 luglio 2005) avrebbe ingenerato nella Banca il legittimo affidamento sulla provenienza e autenticità delle successive richieste diassegni circolari di agosto . Tale motivo va esaminato congiuntamente al quinto, che lamenta la violazione dell’ art. 1227 c.c. , per aver e la corte d’appelloescluso un concorso di colpa della S ocietà, vista anche la presenza della Finocchi in banca quando il figlio depositava le richieste di emissione degli assegni circolari. 4.1. –I motivi terzo e quinto meritano accoglimento. 4.2. –Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate, ai sensi dell'art. 1832 c.c., riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, e dunque la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate – con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse – anche se non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente. (Cass. 23421/2016, 30000/2018). In altri termini, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1 , c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e addebiti iscritti nell'estratto conto,e dunque alla verità delle operazioni annotate . 4.3. – Alla luce di questa consolidata lettura dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione, nella loro verità effettuale, di addebiti di importo così elevato e in tempi così ravvicinati, non può non spiegare alcun rilievo ai fini dell’invocato concorso di colpa della Società, ai sensi dell’art. 1227 c.c., specie nel contesto di un quadro istruttorio che ha rivelato molte anomalie ma altrettante peculiarità, come la presenza fisica della legale rappresentante al momento delle operazioni e le sue condizioni personali. 5. – Il quarto motivo deduce la v iolazione degli artt. 1387 e 1399 c.c., per avere la corte d’appello escluso l’ipotesi della rappresentanza apparente. 5.1. –La censura è inammissibile perché attiene al merito . 6. – Il sesto denuncia v iolazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in quanto i verbali di sommarie informazioni in sede penale s arebbero stati allegati ad una istanza di anticipazione rigettata de plano senza essere comunicati all a banca, sicché la decisione si sarebbe irritualmente fondata su di essi. 6.1. –Il motivo è inammissibile. 6.2. – Al di là del fatto che la circostanza addotta è contestata dalla controricorrente –che allega a tal fine una nota di deposito telematico del12/02/ 2019 contenente le trascrizioni delle “prove testimoniali” rese in varie udienze, mentre qui sono in contestazione i “verbali di sommarie informazioni degli stessi testi ascoltati in sede civile, rese al PM in data 21.4.2009” – e del fatto che la Banca era comunque costituita parte civile in sede penale, l’aspetto non è decisivo, poiché il riferimento a quei verbali integra una ratio aggiuntiva rispetto al fatto che i testi non avevano confermato le circostanze addotte a discolpa dalla Banca. 7. –Segue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso , rigetta il primo e il secondo, dichiara inammissibili il quarto e il sesto ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di utilizzazione della presente or
Sentenza Cassazione n. 24416/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris