CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44416/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 22/12/2020 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Firenze de127/11/2015, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73. comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo si incentra sul beneficio della sospensione condizionale della pena, che non aveva formato oggetto di motivo di appello, non avendo il ricorrente allegato neppure di aver formulato specifica richiesta in tal senso in sede di•conclusioni nel giudizio di appello. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cri olo DEPO -ITATA tt,1 CA — 113C 2021 IL