CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 48873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato la detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 13 maggio 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza, confermando la sospensione cautelativa ex art. 51-ter Ord. pen. della misura. Rilevato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. C. Cristiano, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione del dettato normativo circa la valutazione della gravità della violazione a fronte delle motivazioni contenute nella memoria difensiva e nella documentazione prodotta. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve censure di mero fatto circa le ragioni dell'allontanamento dal domicilio e, comunque, riproduttive di profili di censura già vagliati, prima dal Magistrato di sorveglianza e, poi, dal Tribunale (gravità della violazione e ulteriore violazione concernente l'ospitalità offerta a soggetto destinatario, a sua volta di misura di sicurezza). Rilevato che risultano adeguatamente esaminate dal Tribunale di sorveglianza anche la documentazione e la memoria difensiva prodotta in sede di merito (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), con motivazione ineccepibile perché immune da illogicità manifesta, dunque, non censurabile in questa sede. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensor Il