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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21413/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10705/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 263/03/21 depositata in data 26 marzo 2021, notificata in data 30 marzo 2021.

Oggetto: tributi – regime di importazione temporanea N.10705/21 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un atto di contestazionedi sanzioni e contestuale confisca di autoveicolo immatricolato extra UE, conseguente a precedente PVC e sequestro; che, in particolare, si accertava che il contribuente, residente in Polonia, aveva fatto ingresso nel territorio doganale dalla Tunisia all a guida di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata Lybia senza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 per poter circolare sul territorio nazionale , con conseguente contestazione del contrabbando doganale ex art. 282 e 293 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) per avere tentato di importare un autoveicolo immatricolato extra UE senza pagamento dei diritti di confine e con evasione (come risulta dalla sentenza impugnata) di IVA all’importazione ex art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la CTP diGenova ha rigettato il ricorso; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 26 marzo 2021, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che il contribuente fosse cittadino extra UE, in quanto meramente domiciliato in Polonia ma non ivi residente; che il giudice di appello ha ritenuto che i cittadini non residenti nell’UE possono usufruire del regime di importazione temporanea di cui alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, evidenziando che il contrabbando doganale si configura solo nel caso in cui l’autoveicolo venga introdotto nel territorio doganale per oltre sei mesinell’arco di un anno, circostanza non accertata nel caso di specie; N.10705/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a quattro motivie che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione degli artt. 216, 282, 291, 292, 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), degli artt. 13e 20 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente in quanto cittadino libico dotato di un permesso di soggiorno in un Paese dell’Unione possa usufruire dell’esenzione doganale di cui all’art. 212 Reg. (UE) n. 2446/[20]15; il ricorrente deduce che l’infrazione doganale sarebbe avvenuta in data 31 luglio 2017, introducendo nel territorio doganale un veicolo adibito a uso privato ; aggiunge il ricorrente che il contribuente potrebbe usufruire dell’esenzione dal pagamento dei diritti doganali a titolo di ammissione temporanea per un periodo di sei mesi,a condizione che proprietario e conducente del veicolo non siano residentinell’UE, che l’autoveicolo sia immatricolato al di fuori dell’UE e che l’introduzione del veicolo abbia carattere temporaneo ; osserva come il contribuente è residente in Polonia e che ciò sarebbe appurato dal permesso di soggiorno rilasciato al contribuente, coniugato con cittadina polacca, circostanze indiziarie della abituale dimora in Polonia; che con il secondo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, All.

C, artt. 2 e 9, nonché degli artt. 2 e 9 della suddetta Convenzione, ritenendo che il regime di importazione temporanea presuppone che il contribuente comunichi all’atto dell’introduzione tale regime di importazione; che con il terzo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata N.10705/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello disconosciuto il valore probatorio delle allegazioni dell’Ufficio relative alla residenza del contribuente all’interno dell’Unione; che con il quarto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo esservi apparenza della motivazione; che non sussistono i presupposti per la decisione della causa in adunanza camerale; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della causa a nuovo ruolo per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10705/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 263/03/21 depositata in data 26 marzo 2021, notificata in data 30 marzo 2021. Oggetto: tributi – regime di importazione temporanea N.10705/21 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 3 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un atto di contestazionedi sanzioni e contestuale confisca di autoveicolo immatricolato extra UE, conseguente a precedente PVC e sequestro; che, in particolare, si accertava che il contribuente, residente in Polonia, aveva fatto ingresso nel territorio doganale dalla Tunisia all a guida di una autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata Lybia senza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990 per poter circolare sul territorio nazionale , con conseguente contestazione del contrabbando doganale ex art. 282 e 293 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) per avere tentato di importare un autoveicolo immatricolato extra UE senza pagamento dei diritti di confine e con evasione (come risulta dalla sentenza impugnata) di IVA all’importazione ex art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la CTP diGenova ha rigettato il ricorso; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 26 marzo 2021, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che il contribuente fosse cittadino extra UE, in quanto meramente domiciliato in Polonia ma non ivi residente; che il giudice di appello ha ritenuto che i cittadini non residenti nell’UE possono usufruire del regime di importazione temporanea di cui alla Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, evidenziando che il contrabbando doganale si configura solo nel caso in cui l’autoveicolo venga introdotto nel territorio doganale per oltre sei mesinell’arco di un anno, circostanza non accertata nel caso di specie; N.10705/21 R.G. Est. F. D’Aquino che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a quattro motivie che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione degli artt. 216, 282, 291, 292, 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), degli artt. 13e 20 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il contribuente in quanto cittadino libico dotato di un permesso di soggiorno in un Paese dell’Unione possa usufruire dell’esenzione doganale di cui all’art. 212 Reg. (UE) n. 2446/[20]15; il ricorrente deduce che l’infrazione doganale sarebbe avvenuta in data 31 luglio 2017, introducendo nel territorio doganale un veicolo adibito a uso privato ; aggiunge il ricorrente che il contribuente potrebbe usufruire dell’esenzione dal pagamento dei diritti doganali a titolo di ammissione temporanea per un periodo di sei mesi,a condizione che proprietario e conducente del veicolo non siano residentinell’UE, che l’autoveicolo sia immatricolato al di fuori dell’UE e che l’introduzione del veicolo abbia carattere temporaneo ; osserva come il contribuente è residente in Polonia e che ciò sarebbe appurato dal permesso di soggiorno rilasciato al contribuente, coniugato con cittadina polacca, circostanze indiziarie della abituale dimora in Polonia; che con il secondo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione della convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, All. C, artt. 2 e 9, nonché degli artt. 2 e 9 della suddetta Convenzione, ritenendo che il regime di importazione temporanea presuppone che il contribuente comunichi all’atto dell’introduzione tale regime di importazione; che con il terzo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata N.10705/21 R.G. Est. F. D’Aquino applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello disconosciuto il valore probatorio delle allegazioni dell’Ufficio relative alla residenza del contribuente all’interno dell’Unione; che con il quarto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo esservi apparenza della motivazione; che non sussistono i presupposti per la decisione della causa in adunanza camerale; P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il rinvio della causa a nuovo ruolo per
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