Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28639/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e impugnato, ex art. 324 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], quale "legale rappresentante" della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, con il suddetto decreto era stato disposto il sequestro, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., della suddetta società, nonché il sequestro a fini di confisca previsto dagli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. della somma di 500 euro, in relazione ai reati contestati in via provvisoria a [OSCURATO:PERSONA] (anche in concorso con altri) di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso pubblico e attentato alla sicurezza dei trasporti, nonché di corruzione propria e falso.

Secondo l'ipotesi accusatoria, Infantino, titolare della "[OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]", avrebbe fatto parte, con ruolo apicale, di un'associazione per delinquere, pianificando con alcuni esaminatori numerose sedute di esame di teoria e pratica per il conseguimento di patenti di guida nelle quali venivano favoriti candidati delle proprie autoscuole non aventi la necessaria preparazione.

In tale contesto sarebbero stati predisposti falsi "certificati di attestazione" di idoneità di alcuni candidati per l'esame per il conseguimento della patente di guida ovvero, al fine di evitare la bocciatura, di assenza all'esame del candidato, il quale invece aveva sostenuto l'esame, o di idoneità di candidati ad assumere il ruolo di insegnante di teoria e di istruttore di guida nelle autoscuole.

Infantino, inoltre, si sarebbe fatto consegnare denaro dai candidati per corrompere pubblici funzionari - non identificati - della Motorizzazione civile di Pistoia al fine di ottenere illecitamente il rilascio di falsi certificati di idoneità ovvero di patenti di guida; quanto ai fatti corruttivi, invece, Infantino avrebbe per conto dei candidati, promesso e/o corrisposto denaro a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in cambio, avrebbe posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio formando falsi certificati di idoneità a conseguire patenti di guida.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", denunciando, a mezzo del difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 8, 9, 16 cod. proc. pen, 319 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa di incompetenza territoriale.

2.2. Violazione degli artt. 125, 191, 267 e 271 cod. proc. pen.

Il Tribunale erroneamente ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa.

Il compendio intercettativo vede come primo decreto autorizzativo (RIT 1607/15) quello disposto nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il P.M., nella sua richiesta di autorizzazione alle captazioni, avrebbe riferimento per la gravità indiziaria del reato di corruzione a due esposti anonimi con allegati due cd/rom contenenti immagini video captate presso la motorizzazione civil [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una seduta di esame - avvenuta in data imprecisata - in cui sarebbe stato "immortalato" un esaminatore, verosimilmente identificato nel Morabito, nonché l'uso del cellulare da parte degli esaminati.

Secondo l'anonimo, pagando tremila euro l'esame era svolto dall'esaminatore, pagando cinquemila euro l'esaminando veniva sostituito da un altro soggetto.

Le captazioni sarebbero state sostanzialmente autorizzate sulla base di un esposto e di un video anonimi e, dunque, in violazione dell'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., e, comunque, in assenza di elementi seri e concreti per ipotizzare l'esistenza del reato di corruzione; né la captazione avrebbe potuto essere autorizzata per il reato di abuso d'ufficio, non consentendo detto reato il ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione.

La inutilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal primo decreto autorizzativo renderebbe inutilizzabili anche quelle successive, disposte sulla base degli esiti delle prime.

L'ordinanza impugnata, che ha escluso la rilevanza della inutilizzabilità derivata, sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale per non avere considerato i rilievi difensivi e per aver richiamato precedenti di legittimità non rilevanti al caso in esame (a fronte di recenti arresti in ogni caso di segno diverso e della giurisprudenza della Corte EDU in tema di prove acquisite in violazione dei diritti tutelati dalla CEDU).

Si procede quindi ad una puntuale ricostruzione per dimostrare come tutti i decreti autorizzativi e di proroga successivi al primo siano stati disposti sulla base delle captazioni derivanti da quelle originali, inutilizzabili per le ragioni indicate.

Le doglianze valgono anche per l'autorizzazione del 16 gennaio 2016 all'uso del spyware (RT 55/16): la richiesta del P.M. relativa a reato di corruzione per il quale non era possibile all'epoca attivare lo spyware, richiamava tanto gli esposti anonimi, oltre che le intercettazioni autorizzate con il primo decreto (RIT 1607/2015 e i successivi decreti affetti da inutilizzabilità.

Sono inutilizzabili tutte quindi le conversazioni captate e sono indicate per ogni vicenda cautelare quelle rilevanti ai fini della prova di resistenza.

2.3. Violazione degli artt. 125 e 267 cod. proc. pen.

Si deduce la nullità, per motivazione apparente, dei decreti di proroga, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del terzo comma dell'art. 267 cod. proc. pen. 2.4.

Violazione degli artt. 266-bis e 271 cod. proc. pen. con riferimento al RIT 55/16 per l'uso dello spyware all'epoca utilizzabile solo per delitti di criminalità organizzata.

La vicenda di cui ai capi 6) e 9) si fonda esclusivamente sulle intercettazioni con spyware di cui al RIT 55/16 (decreto del 16 gennaio 2016 e relative p roghe), all'epoca non autorizzabile poiché non si versava in reati di criminalità organizzata (nella specie si procedeva per corruzione e il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è stato iscritto solo in data 10 ottobre 2016).

Tale inutilizzabilità si riflette anche sui capi 20) e 21), da 50) a 53), da 74) a 77), da 82) a 85), 86), 96) e alle relative captazioni sempre autorizzate con uso del captatore con il RIT 55/16.

2.5. Violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.

L'ordinanza appare illegittima anche con riferimento al fumus commissi delicti e al periculum in mora.

La difesa aveva allegato che la reiterazione del reato era prevenibile solo con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola.

Il Tribunale ha ritenuto di superare tale argomentazione con motivazione congetturale ed apparente.

Quanto al fumus, si evidenzia che per molti reati non è stata raggiunta la gravità indiziaria e per altri lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha derubricato i fatti in ipotesi meno gravi.

Inoltre, i presunti accordi illeciti non sono stati raggiunti all'interno dell'autoscuola e in nessun reato è coinvolto il complesso dei beni aziendali della società in sequestro (i reati sono stati commessi presso la Motorizzazione civile).

I fatti sono comunque risalenti nel tempo ed era emersa già allora la volontà di cessare da comportamenti illeciti e gli ostacoli frapposti alla loro realizzazione da parte di pubblici funzionari.

2.6. Si allegano i RIT per l'eccezione di inutilizzabilità e la ordinanza del Tribunale di Lecce del 19 ottobre 2021 che ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. in materia di inutilizzabilità derivata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal dl. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è da dichiararsi inammissibile per le ragioni che saranno di seguito esposte.2.

In primo luogo va esaminato il titolo in base al quale il ricorrente ha proposto l'impugnazione.

Il preliminare controllo sulla legittimazione e sull'interesse all'impugnazione rende infatti necessario stabilire la esatta veste processuale del ricorrente, tenuto conto che l'ordinanza impugnata come anche il provvedimento di sequestro oggetto di riesame hanno ad oggetto beni diversi (la società e il danaro) e tipologie di misure cautelari reali differenti (rispettivamente, la società è oggetto di sequestro impeditivo e il danaro invece di sequestro a scopo di confisca).

Ebbene, sia con il riesame sia in questa sede il ricorrente definisce la sua veste processuale soltanto come quella di "legale rappresentante" della società destinataria del sequestro e ha rivolto le sue censure al solo sequestro impeditivo riguardante la società, facendo valere tra l'altro in sede di riesame, a tutela di quest'ultima, l'avvenuto trasferimento dalla quota di maggioranza della società (il 90%) a soggetto estraneo al procedimento.

Va a tal riguardo altresì precisato che il sequestro impeditivo ha colpito la società - e non le quote dei singoli soci - e segnatamente i suoi beni, ovvero l'autoscuola, ritenuta "cosa pertinente al reato" la cui disponibilità in capo all'associazione e all'indagato poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi o comunque agevolare la commissione di altri reati dello stesso tipo di quelli per i quali si procede, potendo essere utilizzata per continuare l'attività delittuosa posta in essere.

La società rappresentata dal ricorrente è una società in accomandita semplice e pertanto una società di persone e non una persona giuridica.

Anche se priva di personalità giuridica, la società di persone peraltro è ritenuta, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, un autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi (cfr. Sez.

U civ., n. 291 del 26/04/2000, Rv. 535989).

3. Fatta questa premessa, anche a voler tacere della formale rappresentanza in questa sede del ricorrente della società interessata (che esigeva l'allegazione della procura speciale conferita al difensore e, ancor prima, a mente degli artt. 2298 e 2315 dell'art. 2298 cod. civ., della legittimazione ad agire in giudizio del ricorrente), i motivi proposti sono in ogni caso inammissibili.

3.1. In primo luogo, va escluso che la società, quale centro autonomo di imputazione, fornita di soggettività giuridica sostanziale distinta da quella dei soci, e come tale soggetto terzo estraneo al procedimento, possa avanzare avverso il provvedimento di sequestro ogni sorta di eccezione di natura sostanziale,m --- procedurale.La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema dell'ambito delle questioni proponibili dal terzo interessato soprattutto con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sia nella forma di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. sia in quella prevista dalla normativa in tema di prevenzione.

Con riferimento in particolare al sequestro finalizzato alla c.d. confisca "allargata" (ex art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. nella

I. 7 agosto 1992 n. 356) la giurisprudenza ha più volte affermato che la ragione per la quale viene conferita la legittimazione all'impugnazione al terzo estraneo al procedimento sta nella esigenza di tutelare lo specifico interesse del quale tale soggetto è portatore, ovvero a non vedere il proprio bene irreversibilmente coinvolto nella misura cautelare - che con riferimento alla suddetta tipologia di sequestro è stato individuato nella interposizione nei riguardi dell'indagato con il conseguente interesse di questi di poter dimostrare - nella dovuta sede - la propria effettiva titolarità o disponibilità.

Tale ragione, secondo un consolidato orientamento, viene a costituire anche il limite intrinseco di tale legittimazione innpugnatoria, nel senso che riesame ed appello sono riconosciuti al terzo non già per far valere violazioni della legge sostanziale o processuale commesse dal Giudice per le indagini preliminari ed alle quali tale persona è del tutto estranea e sulle quali non ha alcuna possibilità di interlocuzione (nè interesse ad interloquire), bensì soltanto per dedurre questioni proprie della sua posizione di terzo - ovvero quelle relative alla inesistenza delle relazioni di "collegamento" con l'indagato ed alla effettività della relazione giuridica con il bene, questioni cioè afferenti i presupposti stessi della sottoposizione a sequestro del bene "altrui" confiscabile ai sensi dell'art. 12 -sexies citato (tra tante, Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Rv. 263390; da ultimo in senso conforme, Sez. 6, n. 2616 del 18/11/2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 18852 del 06/03/2018; Sez. 6, n. 1993 del 11/11/2016, dep. 2017).

Analoghe affermazioni si rinvengono in tema di provvedimenti cautelari reali in materia di prevenzione (da ultimo, Sez. 1, n. 1254 del 20/12/2018, dep. 2019).

Da ultimo, i suddetti principi sono stati oggetto di rivisitazione al fine di garantire il principio, di rilevanza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281362 in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen.), riconoscendo l'interesse del terzo - titolare del bene aggredito - diretto non soltanto a contestare la validità degli elementi introdotti dall'accusa a sostegno della fittizietà della intestazione, ma anche verso la dimostrazione dell'assenza di altri «presupposti legali» della ablazione, ferma restando in ogni caso la estraneità della difesa del terzo ai temi ,(,„------ di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per il reato a titolarità del diritto di difesa "sul fatto di reato" spetta quindi al solo accusato e non a soggetti diversi.

3.2. Venendo al caso in esame, va osservato che il sequestro è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi del primo comma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

Il sequestro in parola viene a colpire beni "pertinenti ad un determinato reato" per finalità preventive (impedire che la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato o aggravare o protrarne le conseguenze), essendo indifferente la persona che li detiene, sia essa l'imputato o anche un terzo cui appartengono per diritto di proprietà o ad altro titolo, poiché il vincolo in esame, diretto a rendere indisponibile la "res", è imposto per più generali esigenze di giustizia, quali sono quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno necessariamente soddisfatte.

Secondo il legislatore, quindi, in sede cautelare, le suddette finalità preventive prevalgono sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole.

Si è infatti più volte affermato che il sequestro preventivo c.d. impeditivo implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (ex multis, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691).

2.3. Declinati i principi sopra esposti in tema di sequestro a scopo di confisca al sequestro in esame, deve ritenersi, mutatis mutandis, che l'estensione del diritto di difesa che va riconosciuto al terzo estraneo al procedimento non potrà riguardare quindi le eccezioni di competenza del solo indagato, ma soltanto l'esistenza dei quei presupposti legali che hanno giustificato la cautelare reale nei confronti del terzo titolare del bene (segnatamente la pertinenza della res al reato e le esigenze preventive).

3. Fatta questa premessa, nell'esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa, devono ritenersi precluse quelle proposte ai motivi n. 1, 2, 3 e 4 del ricorso, relative a temi e questioni estranee all'ambito della difesa riconosciuto al terzo interessato.

4. Quanto all'ultimo motivo, escluse per quanto sopra evidenziato, le censure sul fumus, va osservato che residue doglianze sul periculum in mora sono in parte generiche e in parte non consentite.Deve ritenersi, sulla base del dettato normativo, non ammesso il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo per vizi diversi da quello della violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Il ricorrente articola censure generiche e volte in definitiva a contestare, anche con argomenti di merito, la tenuta logica del ragionamento giustificativo sul periculum in mora, riproponendo questioni che il Tribunale ha esaminato con motivazione priva di vizi rientranti nella nozione di violazione di legge, sopra indicata.

Così il tema della pericolosità della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività aziendale: il sequestro impeditivo è diretto contro le "cose" che abbiano una potenzialità lesiva dei diritti costituzionali, sicché è finalizzato a sottrarle a chi ne abbia la disponibilità proprio a tutela della collettività (senza il sequestro la società potrebbe continuare a disporre di quei beni, continuando così esplicare la loro carica criminogena).

Quanto all'attualità del periculum, il ricorrente non si confronta con quanto ha motivato il Tribunale.

I fatti provvisoriamente contestati all'Infantino non si arrestavano infatti al 2016, risultando un ulteriore episodio criminoso ascritto al predetto - sempre del medesimo tipo di quelli commessi dall'organizzazione - commesso nel dicembre 2018.

Oltre alla continuità nel tempo della condotta illecita, il Tribunale ha evidenziato che Infantino restava legale rappresentante e socio accomandatario della società e la autorizzazione all'esercizio dell'attività aziendale risultava ancora non revocata; ha altresì fatto riferimento alla capacità del medesimo di organizzare con i suoi collaboratori l'attività illecita e di rigenerarsi anche di fronte alle avversità (in tal senso, ha richiamato la vicenda di altra autoscuola aperta in provincia di Brescia proprio per far fronte alle indagini), sfruttando la "autoscuola" per tali finalità illecite.

Sono di merito gli argomenti avanzati dal ricorrente per contrastare tali argomenti.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] & S.a.s. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 09/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e impugnato, ex art. 324 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], quale "legale rappresentante" della società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, con il suddetto decreto era stato disposto il sequestro, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., della suddetta società, nonché il sequestro a fini di confisca previsto dagli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen. della somma di 500 euro, in relazione ai reati contestati in via provvisoria a [OSCURATO:PERSONA] (anche in concorso con altri) di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso pubblico e attentato alla sicurezza dei trasporti, nonché di corruzione propria e falso. Secondo l'ipotesi accusatoria, Infantino, titolare della "[OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]", avrebbe fatto parte, con ruolo apicale, di un'associazione per delinquere, pianificando con alcuni esaminatori numerose sedute di esame di teoria e pratica per il conseguimento di patenti di guida nelle quali venivano favoriti candidati delle proprie autoscuole non aventi la necessaria preparazione. In tale contesto sarebbero stati predisposti falsi "certificati di attestazione" di idoneità di alcuni candidati per l'esame per il conseguimento della patente di guida ovvero, al fine di evitare la bocciatura, di assenza all'esame del candidato, il quale invece aveva sostenuto l'esame, o di idoneità di candidati ad assumere il ruolo di insegnante di teoria e di istruttore di guida nelle autoscuole. Infantino, inoltre, si sarebbe fatto consegnare denaro dai candidati per corrompere pubblici funzionari - non identificati - della Motorizzazione civile di Pistoia al fine di ottenere illecitamente il rilascio di falsi certificati di idoneità ovvero di patenti di guida; quanto ai fatti corruttivi, invece, Infantino avrebbe per conto dei candidati, promesso e/o corrisposto denaro a [OSCURATO:PERSONA] il quale, in cambio, avrebbe posto in essere atti contrari ai doveri d'ufficio formando falsi certificati di idoneità a conseguire patenti di guida. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA].", denunciando, a mezzo del difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 8, 9, 16 cod. proc. pen, 319 cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa di incompetenza territoriale. 2.2. Violazione degli artt. 125, 191, 267 e 271 cod. proc. pen. Il Tribunale erroneamente ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa. Il compendio intercettativo vede come primo decreto autorizzativo (RIT 1607/15) quello disposto nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il P.M., nella sua richiesta di autorizzazione alle captazioni, avrebbe riferimento per la gravità indiziaria del reato di corruzione a due esposti anonimi con allegati due cd/rom contenenti immagini video captate presso la motorizzazione civil [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una seduta di esame - avvenuta in data imprecisata - in cui sarebbe stato "immortalato" un esaminatore, verosimilmente identificato nel Morabito, nonché l'uso del cellulare da parte degli esaminati. Secondo l'anonimo, pagando tremila euro l'esame era svolto dall'esaminatore, pagando cinquemila euro l'esaminando veniva sostituito da un altro soggetto. Le captazioni sarebbero state sostanzialmente autorizzate sulla base di un esposto e di un video anonimi e, dunque, in violazione dell'art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., e, comunque, in assenza di elementi seri e concreti per ipotizzare l'esistenza del reato di corruzione; né la captazione avrebbe potuto essere autorizzata per il reato di abuso d'ufficio, non consentendo detto reato il ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione. La inutilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal primo decreto autorizzativo renderebbe inutilizzabili anche quelle successive, disposte sulla base degli esiti delle prime. L'ordinanza impugnata, che ha escluso la rilevanza della inutilizzabilità derivata, sarebbe viziata anche sotto il profilo motivazionale per non avere considerato i rilievi difensivi e per aver richiamato precedenti di legittimità non rilevanti al caso in esame (a fronte di recenti arresti in ogni caso di segno diverso e della giurisprudenza della Corte EDU in tema di prove acquisite in violazione dei diritti tutelati dalla CEDU). Si procede quindi ad una puntuale ricostruzione per dimostrare come tutti i decreti autorizzativi e di proroga successivi al primo siano stati disposti sulla base delle captazioni derivanti da quelle originali, inutilizzabili per le ragioni indicate. Le doglianze valgono anche per l'autorizzazione del 16 gennaio 2016 all'uso del spyware (RT 55/16): la richiesta del P.M. relativa a reato di corruzione per il quale non era possibile all'epoca attivare lo spyware, richiamava tanto gli esposti anonimi, oltre che le intercettazioni autorizzate con il primo decreto (RIT 1607/2015 e i successivi decreti affetti da inutilizzabilità. Sono inutilizzabili tutte quindi le conversazioni captate e sono indicate per ogni vicenda cautelare quelle rilevanti ai fini della prova di resistenza. 2.3. Violazione degli artt. 125 e 267 cod. proc. pen. Si deduce la nullità, per motivazione apparente, dei decreti di proroga, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del terzo comma dell'art. 267 cod. proc. pen. 2.4. Violazione degli artt. 266-bis e 271 cod. proc. pen. con riferimento al RIT 55/16 per l'uso dello spyware all'epoca utilizzabile solo per delitti di criminalità organizzata. La vicenda di cui ai capi 6) e 9) si fonda esclusivamente sulle intercettazioni con spyware di cui al RIT 55/16 (decreto del 16 gennaio 2016 e relative p roghe), all'epoca non autorizzabile poiché non si versava in reati di criminalità organizzata (nella specie si procedeva per corruzione e il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è stato iscritto solo in data 10 ottobre 2016). Tale inutilizzabilità si riflette anche sui capi 20) e 21), da 50) a 53), da 74) a 77), da 82) a 85), 86), 96) e alle relative captazioni sempre autorizzate con uso del captatore con il RIT 55/16. 2.5. Violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. L'ordinanza appare illegittima anche con riferimento al fumus commissi delicti e al periculum in mora. La difesa aveva allegato che la reiterazione del reato era prevenibile solo con l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola. Il Tribunale ha ritenuto di superare tale argomentazione con motivazione congetturale ed apparente. Quanto al fumus, si evidenzia che per molti reati non è stata raggiunta la gravità indiziaria e per altri lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha derubricato i fatti in ipotesi meno gravi. Inoltre, i presunti accordi illeciti non sono stati raggiunti all'interno dell'autoscuola e in nessun reato è coinvolto il complesso dei beni aziendali della società in sequestro (i reati sono stati commessi presso la Motorizzazione civile). I fatti sono comunque risalenti nel tempo ed era emersa già allora la volontà di cessare da comportamenti illeciti e gli ostacoli frapposti alla loro realizzazione da parte di pubblici funzionari. 2.6. Si allegano i RIT per l'eccezione di inutilizzabilità e la ordinanza del Tribunale di Lecce del 19 ottobre 2021 che ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. in materia di inutilizzabilità derivata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal dl. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiararsi inammissibile per le ragioni che saranno di seguito esposte.2. In primo luogo va esaminato il titolo in base al quale il ricorrente ha proposto l'impugnazione. Il preliminare controllo sulla legittimazione e sull'interesse all'impugnazione rende infatti necessario stabilire la esatta veste processuale del ricorrente, tenuto conto che l'ordinanza impugnata come anche il provvedimento di sequestro oggetto di riesame hanno ad oggetto beni diversi (la società e il danaro) e tipologie di misure cautelari reali differenti (rispettivamente, la società è oggetto di sequestro impeditivo e il danaro invece di sequestro a scopo di confisca). Ebbene, sia con il riesame sia in questa sede il ricorrente definisce la sua veste processuale soltanto come quella di "legale rappresentante" della società destinataria del sequestro e ha rivolto le sue censure al solo sequestro impeditivo riguardante la società, facendo valere tra l'altro in sede di riesame, a tutela di quest'ultima, l'avvenuto trasferimento dalla quota di maggioranza della società (il 90%) a soggetto estraneo al procedimento. Va a tal riguardo altresì precisato che il sequestro impeditivo ha colpito la società - e non le quote dei singoli soci - e segnatamente i suoi beni, ovvero l'autoscuola, ritenuta "cosa pertinente al reato" la cui disponibilità in capo all'associazione e all'indagato poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi o comunque agevolare la commissione di altri reati dello stesso tipo di quelli per i quali si procede, potendo essere utilizzata per continuare l'attività delittuosa posta in essere. La società rappresentata dal ricorrente è una società in accomandita semplice e pertanto una società di persone e non una persona giuridica. Anche se priva di personalità giuridica, la società di persone peraltro è ritenuta, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, un autonomo soggetto dell'ordinamento, in quanto è titolare dei beni sociali ed ha capacità sostanziale e processuale nei rapporti "esterni" che coinvolgano i beni stessi (cfr. Sez. U civ., n. 291 del 26/04/2000, Rv. 535989). 3. Fatta questa premessa, anche a voler tacere della formale rappresentanza in questa sede del ricorrente della società interessata (che esigeva l'allegazione della procura speciale conferita al difensore e, ancor prima, a mente degli artt. 2298 e 2315 dell'art. 2298 cod. civ., della legittimazione ad agire in giudizio del ricorrente), i motivi proposti sono in ogni caso inammissibili. 3.1. In primo luogo, va escluso che la società, quale centro autonomo di imputazione, fornita di soggettività giuridica sostanziale distinta da quella dei soci, e come tale soggetto terzo estraneo al procedimento, possa avanzare avverso il provvedimento di sequestro ogni sorta di eccezione di natura sostanziale,m --- procedurale.La giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema dell'ambito delle questioni proponibili dal terzo interessato soprattutto con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sia nella forma di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. sia in quella prevista dalla normativa in tema di prevenzione. Con riferimento in particolare al sequestro finalizzato alla c.d. confisca "allargata" (ex art. 12 -sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. nella I. 7 agosto 1992 n. 356) la giurisprudenza ha più volte affermato che la ragione per la quale viene conferita la legittimazione all'impugnazione al terzo estraneo al procedimento sta nella esigenza di tutelare lo specifico interesse del quale tale soggetto è portatore, ovvero a non vedere il proprio bene irreversibilmente coinvolto nella misura cautelare - che con riferimento alla suddetta tipologia di sequestro è stato individuato nella interposizione nei riguardi dell'indagato con il conseguente interesse di questi di poter dimostrare - nella dovuta sede - la propria effettiva titolarità o disponibilità. Tale ragione, secondo un consolidato orientamento, viene a costituire anche il limite intrinseco di tale legittimazione innpugnatoria, nel senso che riesame ed appello sono riconosciuti al terzo non già per far valere violazioni della legge sostanziale o processuale commesse dal Giudice per le indagini preliminari ed alle quali tale persona è del tutto estranea e sulle quali non ha alcuna possibilità di interlocuzione (nè interesse ad interloquire), bensì soltanto per dedurre questioni proprie della sua posizione di terzo - ovvero quelle relative alla inesistenza delle relazioni di "collegamento" con l'indagato ed alla effettività della relazione giuridica con il bene, questioni cioè afferenti i presupposti stessi della sottoposizione a sequestro del bene "altrui" confiscabile ai sensi dell'art. 12 -sexies citato (tra tante, Sez. 2, n. 15804 del 25/03/2015, Rv. 263390; da ultimo in senso conforme, Sez. 6, n. 2616 del 18/11/2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 18852 del 06/03/2018; Sez. 6, n. 1993 del 11/11/2016, dep. 2017). Analoghe affermazioni si rinvengono in tema di provvedimenti cautelari reali in materia di prevenzione (da ultimo, Sez. 1, n. 1254 del 20/12/2018, dep. 2019). Da ultimo, i suddetti principi sono stati oggetto di rivisitazione al fine di garantire il principio, di rilevanza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale (Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281362 in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen.), riconoscendo l'interesse del terzo - titolare del bene aggredito - diretto non soltanto a contestare la validità degli elementi introdotti dall'accusa a sostegno della fittizietà della intestazione, ma anche verso la dimostrazione dell'assenza di altri «presupposti legali» della ablazione, ferma restando in ogni caso la estraneità della difesa del terzo ai temi ,(,„------ di prova strettamente correlati alla colpevolezza dell'imputato per il reato a titolarità del diritto di difesa "sul fatto di reato" spetta quindi al solo accusato e non a soggetti diversi. 3.2. Venendo al caso in esame, va osservato che il sequestro è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi del primo comma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Il sequestro in parola viene a colpire beni "pertinenti ad un determinato reato" per finalità preventive (impedire che la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato o aggravare o protrarne le conseguenze), essendo indifferente la persona che li detiene, sia essa l'imputato o anche un terzo cui appartengono per diritto di proprietà o ad altro titolo, poiché il vincolo in esame, diretto a rendere indisponibile la "res", è imposto per più generali esigenze di giustizia, quali sono quelle relative alla tutela della collettività, che, sebbene pregiudizievoli per il soggetto che ne è gravato, vanno necessariamente soddisfatte. Secondo il legislatore, quindi, in sede cautelare, le suddette finalità preventive prevalgono sulla tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole. Si è infatti più volte affermato che il sequestro preventivo c.d. impeditivo implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all'illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (ex multis, Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Rv. 274691). 2.3. Declinati i principi sopra esposti in tema di sequestro a scopo di confisca al sequestro in esame, deve ritenersi, mutatis mutandis, che l'estensione del diritto di difesa che va riconosciuto al terzo estraneo al procedimento non potrà riguardare quindi le eccezioni di competenza del solo indagato, ma soltanto l'esistenza dei quei presupposti legali che hanno giustificato la cautelare reale nei confronti del terzo titolare del bene (segnatamente la pertinenza della res al reato e le esigenze preventive). 3. Fatta questa premessa, nell'esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa, devono ritenersi precluse quelle proposte ai motivi n. 1, 2, 3 e 4 del ricorso, relative a temi e questioni estranee all'ambito della difesa riconosciuto al terzo interessato. 4. Quanto all'ultimo motivo, escluse per quanto sopra evidenziato, le censure sul fumus, va osservato che residue doglianze sul periculum in mora sono in parte generiche e in parte non consentite.Deve ritenersi, sulla base del dettato normativo, non ammesso il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo per vizi diversi da quello della violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Il ricorrente articola censure generiche e volte in definitiva a contestare, anche con argomenti di merito, la tenuta logica del ragionamento giustificativo sul periculum in mora, riproponendo questioni che il Tribunale ha esaminato con motivazione priva di vizi rientranti nella nozione di violazione di legge, sopra indicata. Così il tema della pericolosità della sola autorizzazione all'esercizio dell'attività aziendale: il sequestro impeditivo è diretto contro le "cose" che abbiano una potenzialità lesiva dei diritti costituzionali, sicché è finalizzato a sottrarle a chi ne abbia la disponibilità proprio a tutela della collettività (senza il sequestro la società potrebbe continuare a disporre di quei beni, continuando così esplicare la loro carica criminogena). Quanto all'attualità del periculum, il ricorrente non si confronta con quanto ha motivato il Tribunale. I fatti provvisoriamente contestati all'Infantino non si arrestavano infatti al 2016, risultando un ulteriore episodio criminoso ascritto al predetto - sempre del medesimo tipo di quelli commessi dall'organizzazione - commesso nel dicembre 2018. Oltre alla continuità nel tempo della condotta illecita, il Tribunale ha evidenziato che Infantino restava legale rappresentante e socio accomandatario della società e la autorizzazione all'esercizio dell'attività aziendale risultava ancora non revocata; ha altresì fatto riferimento alla capacità del medesimo di organizzare con i suoi collaboratori l'attività illecita e di rigenerarsi anche di fronte alle avversità (in tal senso, ha richiamato la vicenda di altra autoscuola aperta in provincia di Brescia proprio per far fronte alle indagini), sfruttando la "autoscuola" per tali finalità illecite. Sono di merito gli argomenti avanzati dal ricorrente per contrastare tali argomenti. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di