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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 25201/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2391-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1102/2017 della CORTE D'APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 02391 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. I l Tribunale di Avezzano rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di divisione, di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie nonché di condanna alripristino della scala di accesso da via Corradini, 11, all’appartamento sito al primo piano alla stessa attribuito, condannando l’attrice alle spese nei riguardi di tutti i convenuti, fratelli germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ponendo a carico della stessa le spese di C.T.U.

2. Avverso detta pronuncia proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] la quale, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giuliana; accoglieva l’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ordinandogli il ripristino dell’accesso da via Corradini, 11, attraverso la scala che conduce al piano primo ove è ubicato il vano immobiliare assegnato all’appellante; rigettava nel resto la domanda e gli appelli principali e incidentali, condannando [OSCURATO:PERSONA], Liliana, [OSCURATO:PERSONA] e Giuliana in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensando, invece , interamente dette spese tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA].

Per quel che qui rileva, osservava la Corteche: - dal contenuto dell’atto di disposizione della de cuius , dalle risultanze della C.T.U. e dall’espletata istruttoria risulta che W al ter Petriccone ha effettuato lavori edilizi tra il 1989 e il 1992 di accorpamento delle unità immobiliari donategli, con la variazione Ric. 2018 n. 02391 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - dell’originaria destinazione d’uso dell’abitazione e del magazzino all’attuale destinazione a negozio; - tale variazione ha comportato la soppressione dell’accesso al piano superiore, che allo stato attuale non risulta avere alcun accesso dall’esterno.

3. La sentenza della Corte d’Appello dell’[OSCURATO:PERSONA] è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a due motivi.

ResistevaPetriccone Fiorella depositando controricorso .

Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; violazione dell’art. 587 cod. civ.Il ricorrente censura la sentenza di seconde cure nella parte in cui trascura del tutto la volontà testamentaria della de cuius [OSCURATO:PERSONA], la quale - nell ’espressione utilizzata nel lascito testamentario riferito all’appartamento destinato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]- segnala inequivocabilmente l’accesso a detto immobile «su via Roma».

Ciò perché la de cuiusaveva ben chiaro che lasciare aperto l’accesso all’immobile di cui si discute dall’ingresso di via Corradini avrebbe ingenerato un gravissimo nocumento a danno del nudo proprietario dell’appartamento al primo piano, fratello germano Walter, in quanto la proprietaria del primo piano deve attraversareil negozio di [OSCURATO:PERSONA] mediante corridoio (da realizzare) per giungere alla scala sita sul lato di ingresso di via Roma, e da lì salire verso il primo piano.

E difatti, prosegue il ricorrente, il ripristino dell’accesso al primo piano da via Corradini comporterebbe il deprezzamento Ric. 2018 n. 02391 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - dell’attuale locale commerciale del piano primo di proprietà del ricorrente, così rimettendo in discussione anche il valore delle quote formulate dal C.T.U.

1.1. Il motivo è inammissibile, poiché censural’interpretazione di un atto negoziale (il testamento)chiedendo al giudice di legittimità di sovrapporre la propria interpretazione a quella dei giudici di seconde cure.Come evidenziato nel controricorso, è noto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ai sensi del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente,ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3)cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art.1362 e ss. cod. civ. (Cass.n. 14355 del 2016, in motiv.).

Ilsindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggettosolamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processologico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservat i al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, inmotiv.).

A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o lamenti la ricostruzione del significato dell’atto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che, rispettivamente,specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo incui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472del 2011) e riproduca in ricorso i fatti decisivi il cui esame, pur risultando dagli atti del processo, sia stato del tutto omesso(Cass.

SU n. 8053 del 2014).

Ne consegue l'inammissibilità del mezzo di gravame che, pur fondandosi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolve, inrealtà, in Ric. 2018 n. 02391 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - difetto dei requisiti esposti, nella proposta di un’interpretazione diversa (Cass. n. 24539 del 2009, in motiv.),così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca,come nella specie, nella mera prospettazione di una diversavalutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lostesso aveva esaminato (cfr. Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.).

Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica negoziale , quella data dal giudice non deve , invero , essere l'unicainterpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle pos sibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra([OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Tali fatti decisivi, nella prospettazione del ricorrente, sarebbero: l’esistenza attuale della scale e la necessità, semmai, di aprire il vano di accesso del solaio allo stato attuale chiuso; le erroneeindicazioni catastali dell’immobile assegnato a [OSCURATO:PERSONA]; l’espressa indicazione testamentaria dell’accesso di via Roma per l’immobile di cui si discute; l’esistenza della situazione di fatto degli immobili del primo e secondo piano già dal 1976, epoca in cui -vivente la dante causa [OSCURATO:PERSONA] – il piano primo era stato adibito a locale commerciale con accesso da via Corradini.

Inoltre, precisa il ricorrente, la stessa C.T.U. segnala l’esistenza dell’accesso da via Roma sia per il magazzino sito al pian terreno sia per l’appartamento sito al primo piano, al momento chiuso perché risulta chiuso il vano scala al livello del primo solaio: ma – come messo in Ric. 2018 n. 02391 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - evidenza dal giudice di primo grado - «ben potendo l’immobile essere servito da accesso collocato altrove».

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la doglianzacensura valutazioni del le risultanze istruttorie ( v. ricorso, p p . 14, 4° capoverso, - 1 6 , 3 ° capoverso ) che non costituiscono « fatti storici decisivi»nella nuova versione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

Questa Corte ha, infatti, più volte precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01).

3.2. Nel caso che ci occupa il ricorrente, in seno ai presenti motivi, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto.

D’altra parte, il giudice di seconde cure ha esaminato accuratamente l’atto di liberalità della de cuius, le risultanze della CTU e le prove testimoniali (punti 25 -33 della sentenza) confrontandole tra di loro.

Né può essergli rimproverato l’aver insistito sull’inesistenza della scala (della cui esistenza si rende comunque conto al punto 32), poiché ciò che rileva nella motivazione è la chiusura dell’accesso al piano primo mediante chiusura del vano scala (punto 26), fatto comunque pacifico.

Quanto alle erronee indicazioni catastali dell’immobile assegnato a [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni svolte in sentenza non lasciano spazio incontrastato Ric. 2018 n. 02391 sez.

S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - alle risultanze catastali: rilevante è, invece, il fatto che l’allora appellato non avesse dato prova certa dell’effettuazione delle operedi chiusura a cura della de cuius(punto 29) e a partire dal 1976.

Infine, l’espressa indicazione testamentaria dell’accesso di via Roma per l’immobile di cui si discute viene valutata dal giudice di seconde cure anche alla luce delle risultanze della C.T.U. (punto 27), ma riferita inequivocabilmente al pian terreno adibito a locale commerciale (punto 28).

3.3. In definitiva, le censure si risolvono nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

4. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €4.300,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2391-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1102/2017 della CORTE D'APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 02391 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. I l Tribunale di Avezzano rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di divisione, di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie nonché di condanna alripristino della scala di accesso da via Corradini, 11, all’appartamento sito al primo piano alla stessa attribuito, condannando l’attrice alle spese nei riguardi di tutti i convenuti, fratelli germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ponendo a carico della stessa le spese di C.T.U. 2. Avverso detta pronuncia proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’Appello di l’[OSCURATO:PERSONA] la quale, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giuliana; accoglieva l’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ordinandogli il ripristino dell’accesso da via Corradini, 11, attraverso la scala che conduce al piano primo ove è ubicato il vano immobiliare assegnato all’appellante; rigettava nel resto la domanda e gli appelli principali e incidentali, condannando [OSCURATO:PERSONA], Liliana, [OSCURATO:PERSONA] e Giuliana in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensando, invece , interamente dette spese tra l’appellante e [OSCURATO:PERSONA]. Per quel che qui rileva, osservava la Corteche: - dal contenuto dell’atto di disposizione della de cuius , dalle risultanze della C.T.U. e dall’espletata istruttoria risulta che W al ter Petriccone ha effettuato lavori edilizi tra il 1989 e il 1992 di accorpamento delle unità immobiliari donategli, con la variazione Ric. 2018 n. 02391 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - dell’originaria destinazione d’uso dell’abitazione e del magazzino all’attuale destinazione a negozio; - tale variazione ha comportato la soppressione dell’accesso al piano superiore, che allo stato attuale non risulta avere alcun accesso dall’esterno. 3. La sentenza della Corte d’Appello dell’[OSCURATO:PERSONA] è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], e il ricorso affidato a due motivi. ResistevaPetriccone Fiorella depositando controricorso . Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; violazione dell’art. 587 cod. civ.Il ricorrente censura la sentenza di seconde cure nella parte in cui trascura del tutto la volontà testamentaria della de cuius [OSCURATO:PERSONA], la quale - nell ’espressione utilizzata nel lascito testamentario riferito all’appartamento destinato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]- segnala inequivocabilmente l’accesso a detto immobile «su via Roma». Ciò perché la de cuiusaveva ben chiaro che lasciare aperto l’accesso all’immobile di cui si discute dall’ingresso di via Corradini avrebbe ingenerato un gravissimo nocumento a danno del nudo proprietario dell’appartamento al primo piano, fratello germano Walter, in quanto la proprietaria del primo piano deve attraversareil negozio di [OSCURATO:PERSONA] mediante corridoio (da realizzare) per giungere alla scala sita sul lato di ingresso di via Roma, e da lì salire verso il primo piano. E difatti, prosegue il ricorrente, il ripristino dell’accesso al primo piano da via Corradini comporterebbe il deprezzamento Ric. 2018 n. 02391 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - dell’attuale locale commerciale del piano primo di proprietà del ricorrente, così rimettendo in discussione anche il valore delle quote formulate dal C.T.U. 1.1. Il motivo è inammissibile, poiché censural’interpretazione di un atto negoziale (il testamento)chiedendo al giudice di legittimità di sovrapporre la propria interpretazione a quella dei giudici di seconde cure.Come evidenziato nel controricorso, è noto che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ai sensi del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente,ovvero, ancora, ai sensi dell'art. 360 n. 3)cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall'art.1362 e ss. cod. civ. (Cass.n. 14355 del 2016, in motiv.). Ilsindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggettosolamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processologico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservat i al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, inmotiv.). A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o lamenti la ricostruzione del significato dell’atto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che, rispettivamente,specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo incui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472del 2011) e riproduca in ricorso i fatti decisivi il cui esame, pur risultando dagli atti del processo, sia stato del tutto omesso(Cass. SU n. 8053 del 2014). Ne consegue l'inammissibilità del mezzo di gravame che, pur fondandosi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolve, inrealtà, in Ric. 2018 n. 02391 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - difetto dei requisiti esposti, nella proposta di un’interpretazione diversa (Cass. n. 24539 del 2009, in motiv.),così come è inammissibile ogni critica della ricostruzione dellavolontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca,come nella specie, nella mera prospettazione di una diversavalutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lostesso aveva esaminato (cfr. Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.). Del resto, per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell'ermeneutica negoziale , quella data dal giudice non deve , invero , essere l'unicainterpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle pos sibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra([OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di fattidecisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Tali fatti decisivi, nella prospettazione del ricorrente, sarebbero: l’esistenza attuale della scale e la necessità, semmai, di aprire il vano di accesso del solaio allo stato attuale chiuso; le erroneeindicazioni catastali dell’immobile assegnato a [OSCURATO:PERSONA]; l’espressa indicazione testamentaria dell’accesso di via Roma per l’immobile di cui si discute; l’esistenza della situazione di fatto degli immobili del primo e secondo piano già dal 1976, epoca in cui -vivente la dante causa [OSCURATO:PERSONA] – il piano primo era stato adibito a locale commerciale con accesso da via Corradini. Inoltre, precisa il ricorrente, la stessa C.T.U. segnala l’esistenza dell’accesso da via Roma sia per il magazzino sito al pian terreno sia per l’appartamento sito al primo piano, al momento chiuso perché risulta chiuso il vano scala al livello del primo solaio: ma – come messo in Ric. 2018 n. 02391 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - evidenza dal giudice di primo grado - «ben potendo l’immobile essere servito da accesso collocato altrove». 2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la doglianzacensura valutazioni del le risultanze istruttorie ( v. ricorso, p p . 14, 4° capoverso, - 1 6 , 3 ° capoverso ) che non costituiscono « fatti storici decisivi»nella nuova versione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. Questa Corte ha, infatti, più volte precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 - Rv. 651028 - 01), e ciò in quanto le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 -Rv. 648686 - 01). 3.2. Nel caso che ci occupa il ricorrente, in seno ai presenti motivi, non deduce né la violazione dei canoni ermeneutici, né la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto. D’altra parte, il giudice di seconde cure ha esaminato accuratamente l’atto di liberalità della de cuius, le risultanze della CTU e le prove testimoniali (punti 25 -33 della sentenza) confrontandole tra di loro. Né può essergli rimproverato l’aver insistito sull’inesistenza della scala (della cui esistenza si rende comunque conto al punto 32), poiché ciò che rileva nella motivazione è la chiusura dell’accesso al piano primo mediante chiusura del vano scala (punto 26), fatto comunque pacifico. Quanto alle erronee indicazioni catastali dell’immobile assegnato a [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni svolte in sentenza non lasciano spazio incontrastato Ric. 2018 n. 02391 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - alle risultanze catastali: rilevante è, invece, il fatto che l’allora appellato non avesse dato prova certa dell’effettuazione delle operedi chiusura a cura della de cuius(punto 29) e a partire dal 1976. Infine, l’espressa indicazione testamentaria dell’accesso di via Roma per l’immobile di cui si discute viene valutata dal giudice di seconde cure anche alla luce delle risultanze della C.T.U. (punto 27), ma riferita inequivocabilmente al pian terreno adibito a locale commerciale (punto 28). 3.3. In definitiva, le censure si risolvono nella sollecitazione di una lettura alternativa degli elementi istruttori, che non può trovare ingresso in sede di legittimità. 4. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €4.300,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
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