CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 22/05/2018, il Tribunale di Trani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di lesioni aggravate e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], di porto ingiustificato di un coltello e di furto aggravato di un tergicristallo in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, con la continuazione, lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione. Investita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Bari, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di porto ingiustificato di un coltello, perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 612 cod. pen. e vizi di motivazione, L'imputazione di minaccia riguarda la frase "Tu non sai chi sono io, ti sparo alle gambe", ma in sede di denuncia la persona offesa si era limitata a riferire che l'imputato aveva riferito di detenere una pistola presso la sua abitazione, mentre la Corte di appello ha omesso di verificare l'idoneità dell'affermazione a ingenerare timore nel destinatario. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 56, 624, 625 cod. pen., in quanto l'azione furtiva si è volta sotto la perdurante e diretta osservazione della medesima, sicché il furto è rimasto allo stato del tentativo. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. in quanto, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto ingiustificato di un coltello, la Corte di appello ha lasciato invariata la pena irrogata. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 62 -bis cod. e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del rica-so. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha puntualmente ricostruito il fatto di minaccia facendo leva, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, sul puntuale riscontro offerto dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti, sottolineando la valenza intimidatrice insita nel solo riferire alla vittima - peraltro aggredita con un coltello dall'imputato - di avere l'immediata disponibilità di un'arma. Il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Il secondo motivo è del pari inammissibile. La Corte distrettuale ha già esaminato il punto devoluto con il ricorso, rilevando, in fatto, che la sottrazione avvenne mentre il veicolo si trovava parcheggiato e, dunque, al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario. Il ricorso, per verso, è versato in fatto nella parte in cui fa leva sulla condizione del derubato e, per altro verso, articola censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. Il terzo motivo è fondato. L'art. 4 della legge 18 a p ri le 1975, n. 110 commina la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da mille a 10 mila euro, nonché, per i casi di lieve entità, la sola pena dell'ammenda. La sentenza di primo grado ha applicato la disciplina del reato continuato, muovendo dalla considerazione della violazione più grave individuata nel reato di furto aggravato di cui al capo D) e stabilendo per detto reato la pena di anni 2 di reclusione, aumentata di 6 mesi - così genericamente indicata, senza precisazione degli aumenti per i singoli reati - per la continuazione, ridotta ad anni 1 e mesi 8 di reclusione per il rito. L'individuazione della pena per reato-base è all'evidenza frutto di un errore, perché il giudice di primo grado non ha irrogato anche la pena pecuniaria comminata per il furto (errore non emendabile in mancanza di impugnazione del pubblico ministero). A giustificazione della mancata riduzione della pena complessiva a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di porto ingiustificato di un coltello, la Corte di appello ha sostenuto che il giudice di primo grado ha omesso la condanna alla pena pecuniaria per il reato di furto, rilievo, come si è detto, senz'altro esatto; ha aggiunto poi che il giudice di primo grado ha anche omesso di irrogare la pena pecuniaria prevista per il capo C) nella sua ipotesi attenuata, sicché, data la mancata applicazione ab origine della pena, nessuna riduzione doveva essere operata per la declaratoria di estinzione per prescrizione. L'affermazione della Corte di appello secondo Clli il giudice di primo grado avrebbe applicato la pena per il reato sub C) nella sua ipotesi attenuata è del tutto assertiva, non facendo alcun riferimento ad argomenti o a passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che la giustifichino. Il motivo, pertanto, deve essere accolto. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata congruamente motivato la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando i precedenti penali dell'imputato, tanto più che nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena in aumento per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, mentre nel resto il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento della pena in continuazione e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere esten