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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 10790/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29923-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto deposito il 29.10.2020 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 29923/2020 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10790/2022 l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 04/04/2022 proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione allo stato passivo del credito, richiesto in via privilegiata, dell’importo di € 36.940,00 per compensi professionali di cui alla lettera d’incarico del 27 ottobre 2014; - che il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sul difetto della data certa della lettera di conferimento dell’incarico e comunque per la mancanza di prova dello svolgimento dell’incarico; - che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2704 cod. civ. sul rilievo che la prova del conferimento dell’incarico in epoca precedente al fallimento era desumibile dalla circostanza che lo stesso ricorrente era stato nominato amministratore giudiziario della società poi fallita per effetto del decreto del G.I.P. del 22.9.2014 e della nomina del nuovo amministratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. che il motivo è inammissibile; - che, con una motivazione immune da vizi logici, il Tribunale di Roma ha ritenuto la lettera di conferimento dell’incarico professionale, prodotta in giudizio dal ricorrente, priva di data certa, sul rilievo che non risulta inviata per raccomandata, non reca l’impronta di timbri postali né altri caratteri idonei a dimostrarne la formazione in data anteriore al fallimento con il rigore prescritto dall’art. 2704 cod. civ.; - che questa Corte già da tempo (vedi Cass. n. 5502/1994) ha affermato che la valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; - che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun vizio di motivazione relativo al provvedimento impugnato, essendosi limitato ad allegare circostanze F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 29923/2020 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10790/2022 fattuali, da cui si dovrebbe, a suo dire, desumere la data certa della lettera di Data pubblicazione 04/04/2022 conferimento dell’incarico, con cui il ricorrente finisce, in realtà, per svolgere censure di merito alla valutazione di fatto compiuta dal Tribunale;

3. che con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ. per non avere il Tribunale considerato che la prova dell’espletamento della attività professionale era desumibile dalla relazione del 5.3.2015 con il quale il professionista incaricato dava atto di aver eseguito l’incarico ricevuto, mettendo l’amministratore in condizione di redigere i bilanci; che non era stato, altresì, considerato che il conferimento del mandato professionale alla stessa persona dell’amministratore giudiziario è espressamente previsto dall’art. 6 del DPR n. 177/2015;

4. che il motivo è inammissibile sia per difetto di decisività, sia perché il Tribunale ha soffermato la propria analisi anche sulla relazione del marzo 2015, non ritenendola, tuttavia, rilevante per mancanza di data certa e perché contenente un mero riepilogo di dati che il ricorrente aveva acquisito nello svolgimento della funzione di amministratore giudiziario; che, in ogni caso, il ricorrente reitera censure di merito all’apprezzamento di fatto svolto dal Tribunale, non censurando la seconda ratio decidendi della decisione impugnata, relativa al difetto di prova dell’esecuzione della prestazione da parte del ricorrente. - che non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 Così deciso in Roma il 18 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29923-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto deposito il 29.10.2020 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 29923/2020 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10790/2022 l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 04/04/2022 proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto con cui il G.D. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione allo stato passivo del credito, richiesto in via privilegiata, dell’importo di € 36.940,00 per compensi professionali di cui alla lettera d’incarico del 27 ottobre 2014; - che il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sul difetto della data certa della lettera di conferimento dell’incarico e comunque per la mancanza di prova dello svolgimento dell’incarico; - che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2704 cod. civ. sul rilievo che la prova del conferimento dell’incarico in epoca precedente al fallimento era desumibile dalla circostanza che lo stesso ricorrente era stato nominato amministratore giudiziario della società poi fallita per effetto del decreto del G.I.P. del 22.9.2014 e della nomina del nuovo amministratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. che il motivo è inammissibile; - che, con una motivazione immune da vizi logici, il Tribunale di Roma ha ritenuto la lettera di conferimento dell’incarico professionale, prodotta in giudizio dal ricorrente, priva di data certa, sul rilievo che non risulta inviata per raccomandata, non reca l’impronta di timbri postali né altri caratteri idonei a dimostrarne la formazione in data anteriore al fallimento con il rigore prescritto dall’art. 2704 cod. civ.; - che questa Corte già da tempo (vedi Cass. n. 5502/1994) ha affermato che la valutazione dell'idoneità del fatto a conferire la data certa ad una scrittura privata costituisce mero apprezzamento di fatto, che, se è adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità; - che, nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcun vizio di motivazione relativo al provvedimento impugnato, essendosi limitato ad allegare circostanze F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 29923/2020 Numero sezionale 540/2022 Numero di raccolta generale 10790/2022 fattuali, da cui si dovrebbe, a suo dire, desumere la data certa della lettera di Data pubblicazione 04/04/2022 conferimento dell’incarico, con cui il ricorrente finisce, in realtà, per svolgere censure di merito alla valutazione di fatto compiuta dal Tribunale; 3. che con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ. per non avere il Tribunale considerato che la prova dell’espletamento della attività professionale era desumibile dalla relazione del 5.3.2015 con il quale il professionista incaricato dava atto di aver eseguito l’incarico ricevuto, mettendo l’amministratore in condizione di redigere i bilanci; che non era stato, altresì, considerato che il conferimento del mandato professionale alla stessa persona dell’amministratore giudiziario è espressamente previsto dall’art. 6 del DPR n. 177/2015; 4. che il motivo è inammissibile sia per difetto di decisività, sia perché il Tribunale ha soffermato la propria analisi anche sulla relazione del marzo 2015, non ritenendola, tuttavia, rilevante per mancanza di data certa e perché contenente un mero riepilogo di dati che il ricorrente aveva acquisito nello svolgimento della funzione di amministratore giudiziario; che, in ogni caso, il ricorrente reitera censure di merito all’apprezzamento di fatto svolto dal Tribunale, non censurando la seconda ratio decidendi della decisione impugnata, relativa al difetto di prova dell’esecuzione della prestazione da parte del ricorrente. - che non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 Così deciso in Roma il 18 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Decreto Cassazione n. 10790/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris