CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20821/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] a MARE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L MANTEGAZZA 24, presso lo studio GARDIN rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n. 676/2017 depositata il 25/05/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Bari, sez. dist. di Monopoli, di condannareil comune di [OSCURATO:PERSONA] a Mare e la cooperativa Medusaal risarcimento dei danni subiti per l’indisponibilità di un’area di sua proprietà, nella qualeegli aveva autorizzato la collocazione di alcuni cassonetti per la raccolta di rifiuti per il tempo strettamentenecessario alla celebrazione di una festa religiosa, tra il 12 e il 14 agosto 2006. Per quanto rileva sostenne che la cooperativa, alla quale il comune aveva appaltato il serviziodi igiene urbana , ancora a settembre 2006 aveva lasciato in loco rifiuti vari al punto che il fondo era stato sottoposto a sequestro per il reato di discarica abusiva (art. 256 del d.lgs. n. 162 del 2006),fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’adito tribunale, dopo aver dichiarato con sentenza parziale l’improcedibilità della domanda proposta contro la cooperativa, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, ha respinto la pretesa avanzata contro il comune. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Barisulla scorta di variegate considerazioni, così sintetizzabili: -la c ulpa in vigilando non era configurabile stante la particolare autonomia contrattuale dell’appaltatore, che in generale esclude il rapporto di preposizione delcommittente ; -il capitolato speciale aveva altresì previsto la responsabilità della cooperativa per danni a terzi, sollevando nel contempo l’amministrazionecomunale da qualsiasi pretesa; - la cooperativa aveva d’altronde ot t enuto le chiavi del cancello d’ingresso dell’area di proprietà Andresini, e quindi agito in piena autonomia, e il comune non era affatto rimasto inerte rispetto al potere di controllo sull’esecuzione del servizio appaltato, avendo in vero contestato, con nota del comando di polizia municipale del 5-9-2006, il mancato ritiro dei rifiuti in determinate zone e il mancato reperimento di una idonea sede di ricovero degli automezzi, con contestuale comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dell’impresa; -irragionevole doveva ritenersi la circostanza dedotta dall’attore a proposito di un’asserita richiesta del comune di disponibilità dell’area formulata a titolo di cortesia da un maresciallo della polizia municipale (tale Barnaba), visto che un accordo del genere si sarebbe dovuto provare per iscritto in funzione della regola r ità dell’attività amministrativa, al punto da impegnare, in difetto, solo il funzionario agente, non mai l’ente pubblico; - d’altra parte non era stato provato il legame tra il detto maresciallo, che aveva rivestito semplici compiti di piantone e disbrigo di pratiche, e il servizio di raccolta dei rifiuti del comune. Andresini ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi, illustrati da memoria. Il comune ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I.- In sequenza il ricorrente formula i seguenti motivi: -v iolazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto inammissibile la riproposizione delleistanze istruttorie da parte dell’appellante mediante il solo rinvio ai mezzi dedotti in primo grado, senza ulteriore indicazione a proposito degli stessi; -violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., avendo la corte d’appello disatteso il principio per cui nell’appalto pubblico i poteri di autorizzazione controllo e ingerenza della pubblica amministrazione permangono nonostante l’autonomia dell’appaltatore, ed escludonoche il committente possa in casi simili andare esente da responsabilità; -violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e 132 cod. proc. civ.perché in ogni caso l’autonomia dell’appaltatore si sarebbe dovuta escludere in ragione delle contrarie affermazioni della cooperativa, che in ordine alla collocazione e al mantenimento del materiale aveva invocato (nella comparsa di costituzione) “precise disposizioni ed ordini di servizio impartiti dalla pubblica amministrazione”; -o messo esame del fatto decisivo rappresen tato dalle deduzioni della cooperativa, appena riferite; -violazi one o falsa applicazione dell’art. 2043 cod . civ. perché la responsabilità del comune non poteva in ogni caso essere esclusa in forza della risultanza evocata in sentenza, dal momento che l’invio della nota di contestazione dei disservizi non era atto idoneo a produrre il concreto risultato della rimozione immediata dei rifiuti e dei materiali dall’area in questione; -v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. anche in ordine alle ulteriori statuizioni afferenti il nesso con l’operato del maresciallo Barnaba, la cui specifica posizione nel contesto dei servizi comunali, quand’anche dimostrata, si sarebbe dovuta ritenere irrilevante in rapporto al terzo ignaro. II. -Il primo motivo è fondato. La corte d’appello ha ritenuto inammissibile “la mera riproposizione delle istanze istruttorie da parte dell’appellante” con la seguente motivazione: perché era avvenuta “mediante un rinvio solo generico ai mezzi di prova dedotti in primo grado, senza indicazione di quali mezzi di prova si trattasse e dove fossero stati dedotti”. Ha richiamato a sostegno la sentenza di questa Corte n. 5812 del 2016. Ciò ha fatto peraltro nel cointesto del vaglio dei motivi di appello. L’affermazione integra un vizio processuale e l a citazione giurisprudenziale non è pertinente. L'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata.Rispetto a esso non è concepibile alcun a relazione di autosufficienza ma solo di specificitàdei motivi, che peraltro presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata. Ove manchi quest'ultima, non è difatti esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata (v. Cass. Sez. 3n. 11197- 19). E’ vero che in alcuni casi (come dalla evocata Cass. Sez. 2 n. 5812-16) è stato affermato che“in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica”. Ma ciò vale per l’appunto “in osservanza del principio di specificità dei motivi”. Quel rilievo è stato occasionato daistanze di mero rinvio agli atti del giudizio di primo gradocol fine di vincere, di contro, la presunzione di rinunzia ex art. 346 cod. proc. civ.da parte del vincitore. Non quindi per stabilire l’ammissibilità o meno di un’istanza di ammissione delle prove nell’ambito di motivi di appello specifici quanto alle doglianze formulate. III. - Il richiamo di tale precedente, seppure integra un’affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte ( ex aliisCass. Sez. 3 n. 16573-02, Cass. Sez. 2 n. 5308-03, Cass. Sez. 3 n. 17904-03), non è allora pertinente poiché nella specie il motivo d’appello non è stato ritenuto esso stesso inammissibile perché generico; e non può difatti considerarsi generico un motivo di appello che puntualizzi la doglianza e semplicemente chieda, in relazione a essa, la previa ammissione delle prove già dedotte in primo grado. In questi casi quelle istanze vanno valutate nel contenuto che le contraddistinguein rapporto alla censura avanzata contro la sentenza. IV. - Il secondo e il quinto motivo , suscettibili di esame unitario, sono egualmente fondati.Ha errato la corte d’appello nel riferirsi al principio di autonomia dell’appaltatore onde escludere la responsabilità della stazione appaltante per danni a terzi. E con motivazione inconsistente ha ritenuto idoneo a escludere la colpa dell’ente il fatto che questiavesse inviato alla cooperativa la nota di contestazioni indicata nella parte motiva. Erano stati dedotti i danni derivati dall’impossibilità di utilizzare un’area (adibita a cava) perché sottoposta a sequestro in dipendenza di una sorta di discarica abusiva realizzata dalla cooperativa alla quale il comune aveva conferito l’appaltoper il servizio di igiene urbana. Diversamente da quanto opinato dalla corte pugliese, nell’appalto pubblico permangono in capo alla pubblica amministrazione specifici poteri di autorizzazionee controllo , anche nella esecuzione dei lavori o dei servizi, con la facoltà di sospendere il contratto ove i lavori stessi siano dannosi per i terzi. Ciò equivale a dire che è sempre esclusa ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente quanto ai danni cagionati a terzi dall’esecuzione di un appalto pubblico (v. tra le tante Cass. Sez. 1 n. 25408-16,Cass. Sez. 6-3 n. 1263-12; e v. pure Cass. Sez. 2 n. 32991- 19). V. -Nella specie non poteva negarsi la responsabilità del comune in merito ai danni prodotti all’attore per l’inutilizzabilità dell’area, una volta che non risulta contestato che il sequestro fosse dipeso dall'accumulo di materiali di risulta apposti dalla società incaricata del servizio pubblico di igiene urbana durante l’esecuzione del servizio appaltato. Né può considerarsi plausibile a escludere la colpa il fatto che il comune, dinanzi a un servizio protratto nel tempo, si fosse limitato a inviare una nota di contestazione del tipo di quella riferita in sentenza, perché ben a ragione il ricorrente obietta che la nota in sé non avrebbe potuto determinare l’esito della rimozione dei materiali; tanto che codesti erano stati r imossi solo in prossimità del dissequestro, a distanza di mesi dalla nota stessa. VI. –L’impugnata sentenza va dunque cassata. I restanti motivi sono assorbiti. Segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame. La corte d’appello si uniformerà ai principi esposti ai superiori punti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazio