CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36959/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve qualificarsi quale istanza di correzione di un errore materiale e deve trasmettersi alla Corte di appello di Catania. Infatti, il dispositivo della sentenza contiene un errore materiale, in quanto la motivazione della sentenza evidenzia la prescrizione del reato, alla data del 30 aprile 2020, ma il dispositivo non dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, conferma, invece, la decisione del Tribunale. P.Q.M. Qualificato il ricorso come istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 30/06/2