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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 33254/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29620-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per p rocura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella già ricoperta veste di legale rappresentante della fallita società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.R.L., in persona del suo procuratore speciale per atto del 12/12/2017 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 e [OSCURATO:PERSONA] C. E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/5/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La C orte d ’ appello di Bari , con decreto del 1°.12.2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 26 e 121 l.fall., dal [OSCURATO:PERSONA] 6 Ruvo di Puglia a vverso il decreto con il quale il Tribunale di Trani aveva rigetta to l ’ opposizione proposta dal reclamante contro l’omologazione del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come approvato dai creditori alle condizioni previste nella proposta definitiva presentata in data 19/1/2022 da [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella già ricoperta veste di legale rappresentante della fallita.

1.2. La cortedistrettuale ha ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale (ri)proposta da [OSCURATO:PERSONA] in via di reclamo incidentalecondizionato, peraltro rilevabile d ’ ufficio , di difetto di legittimazione del reclamante all ’ impugnazione , rilevando che il Consorzio non aveva espresso un valido voto contrario alla proposta di concordato omologata (presentata il 21.1.2022), perché il suo difensore, che aveva sottoscritto l’atto Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 di dissenso, non era munito di procura ad hoc, ma di una procura conferita per la diversa proposta del 28.12.2021 ; ha aggiunto che l’opposizione, lungi dall’essere diretta a denunciare l’abuso dello strumento concordatario, come asserito dal reclamante, era volta unicamente contestare la convenienza del concordato, non sindacabile in quanto la proposta, che non prevedeva la suddivisione dei creditori in classi, era stata approvata a larghissima maggioranza.

1.3. IlConsorzio [OSCURATO:PERSONA] 6 Ruvo di Puglia, con ricorso notificato il 16/12/2022, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decretopronunciato dalla corte d’appello.

1.4. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], nell’indicata qualità,e la [OSCURATO:PERSONA] 2017 s.r.l., che hanno entrambi richiesto la condanna del ricorrente al pagamento della “sanzione risarcitoria ” prevista dall’art. 96, comma 3°, c.p.c.,.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

1.6. Il pubblico ministero, con requisitoria scritta depositatail 17/1/2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.

1.7. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e la Popolare d i [OSCURATO:PERSONA] 2017 s.r.l. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazionedell’ art. 343 c.p.c. , deduce che la corte del merito ha erroneamente accolto l’eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in via di reclamo incidentale condizionato, perché questi, per far accertare la dedotta invalidità del voto contrario, avrebbe dovuto proporre “reclamo incidentale”, in difetto del quale sul punto, non rilevato dal primo giudice, si sarebbe formato “ giudicato endo-procedimentale”.Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4

2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Consorzio, denunciando la falsa applicazione degli art t. 128- 129 l.fall., c ontesta l’accertamento della corte del merito in ordine all’invalidità del dissenso manifesta t o .

Assume che la delega conferita al proprio procuratore per esprimere voto contrario alla proposta del 28.12.2022 doveva ritenersi valida anche per l’espressione del dissenso sulla proposta successiva, e sostiene che il giudice del reclamo l’ha erroneamente equiparato a un creditore aderente alla proposta, posto che il consenso, con la conseguente preclusione a proporre reclamo, può essere presunto solo nell’ipotesi tassativa della mancata manifestazione di dissenso.

Deduce inoltre chel’art. 129 l.fall., non prevede che il voto sulla proposta di concordato debba essere espresso personalmente dal creditore, né prevede che il voto da questi espresso a mezzo del proprio procuratore o di un suo delegato sia nullo, essendoper contro sufficiente, al fine di vincere la presunzione d’acquiescenzadi cui all’art. 128 l. fall., che il creditore che non intendeacconsentire alla proposta faccia pervenire al curatore, entro il termine assegnatogli , una dichiarazione di dissenso oggettivamente ed inequivocamente a sé riferibile.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, a norma dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione degli art t. 24 Cost., 115 e 354 c.p.c., censurando il decreto impugnatoper avere la corte d’appello completamente omesso di pronunciare sul primo motivo del reclamo principale, ritenendolo illegittimamente assorbito dall’accoglimento del reclamo incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 125 l.fall., censura il decreto impugnato per Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 difetto di motivazione, o motivazione apparente, in ordine alla statuizione di insussistenza dell ’ abuso dell o strumento concordatario da parte del proponente.

2.5. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili, con assorbimento del terzo e del quarto.

2.6. Il ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con il decreto impugnato, col quale la corte d’appello, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha correttamente ritenuto: a)innanzitutto, che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare (salvo, naturalmente, il giudicato interno formatosi sul punto, nella specie, tuttavia,insussistente, avendo il proponente, tanto nel giudizio d’opposizione, quanto in sede di reclamo, ribadito che “l’opponente” non era “legittimato a proporre l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare”) dev ’ essere verificata d’ufficio dal giudice (e, dunque, a prescindere dalla formulazione da parte del proponente di una specifica censura al riguardo): ciò che, del resto, emerge inequivocamente dal disposto dell’art. 129 l.fall.,il quale, riserva ndo la legittimazione a proporre l’opposizione (e, quindi, in caso di soccombenza, la legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell’art. 131 l.fall.) ai soli “creditori dissenzienti”(Cass. n. 9405 del 2022), (oltre che a chiunque, diverso dal creditore consenziente,abbia interesse contrario all’omologazione del concordato), impone dapprima al tribunale (e poi, in sede di reclamo, alla corte d’appello) di accertare d’ufficio la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, dunque, l ’ effettiva esistenza di una formale e tempestiva dichiarazione di voto contrario alla proposta da parte delcreditore che ha proposto opposizione e poi reclamo ( e cioè Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 di un interesse contrario, giuridicamente rilevante, all’omologazione della proposta rispetto alla prosecuzione del fallimento: cfr. Cass. n. 22045del 2016, in motiv.); b) in secondo luogo, che il dissenso espress o dal C onsorzio opponente in data 15/2/2002 era invalidoperché dichiarato dal suo difensore sulla base di un delega del consiglio di amministrazione “espressamente conferita per la proposta concordataria del 28/12/2021 e non già per quella, poi opposta, omologata e reclamata, del 21/01/2022, recettiva della integrazione alla proposta originaria”; sicché, a fronte di tale “invalida manifestazione di dissenso” in quanto “proposto da soggetto che dichiarò di agire in forza di mandato conferito per il dissenso espresso contro un’altra proposta … ”, doveva escludersi che l’opponente avesse fatto pervenire il suo voto contrarionel termine assegnatogli, come gli imponeva l ’ art. 128, comma 2°, l.fall..

La decisione, implicante un accertamento in fatto in ordine all’interpretazione del contenuto della procura, è peraltro conforme al principio già affermato da questa Corte, sia pur con riferimento al concordato preventivo, secondo cui l ’ “unica condizione necessaria per la validità̀dell’ espressione del voto ̀ che la stessa corrisponda alle eventuali modifiche della proposta di concordato nel frattempo intervenute, onde assicurare una esatta sovrapponibilità della volontà̀ negoziale delle parti al momento della proposta e dell’accettazione o del dissenso, di modo che va esclusa la validit à̀ del suffragio manifestato prima dell’apporto di modifiche … al contenuto della proposta apprezzata dal medesimo creditore votante” ed “in tal caso il voto, non correlandosi con la proposta da ultimo presentata, non ha efficacia ai fini dell’adesione alla medesima … affinch é̀ proposta e risposta, in termini di accettazione o rifiuto, si riferiscano a un contenuto coincidente”:in definitiva, il Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 voto è valido solo in caso di “ esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore” e solo a tale condizione, ove negativo, dev’essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente (Cass. n. 3860 del 2019).

2.7. Con il quinto e il sesto motivo, che denunciano, rispettivamente, la violazione dell’art. 105 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., il ricorrente lamenta che la corte d ’ appello non abbia rilevato l’inammissibilità dell’intervento volontario adesivo spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l’abbia in conseguenza condannato al pagamento delle spese in favore della banca.

2.8. I motivi, da esaminare congiuntamente, devono essere respinti.

2.9. Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo spiegato perché la [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti il concordato fallimentare era certamente destinato ad avere effetto, non fosse legittimata a spiegare intervento nel giudizio di reclamo, nonostante il chiaro disposto dell’art. 131, comma 9°, l.fall., che prevede espressamente la facoltà di intervento, in sede di reclamo, di chiunque vi abbia interesse; ne consegue la piena correttezza della condanna del Consorzio soccombente alla rifusione delle spese del reclamo in favore dell’interveniente vittoriosa.

2.10. Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna del ricorrenteal risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c.

3. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Dàatto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29620-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 6 [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per p rocura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella già ricoperta veste di legale rappresentante della fallita società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.R.L., in persona del suo procuratore speciale per atto del 12/12/2017 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 e [OSCURATO:PERSONA] C. E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 17/5/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La C orte d ’ appello di Bari , con decreto del 1°.12.2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 26 e 121 l.fall., dal [OSCURATO:PERSONA] 6 Ruvo di Puglia a vverso il decreto con il quale il Tribunale di Trani aveva rigetta to l ’ opposizione proposta dal reclamante contro l’omologazione del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come approvato dai creditori alle condizioni previste nella proposta definitiva presentata in data 19/1/2022 da [OSCURATO:PERSONA], in proprio enella già ricoperta veste di legale rappresentante della fallita. 1.2. La cortedistrettuale ha ritenuto fondata l’eccezione pregiudiziale (ri)proposta da [OSCURATO:PERSONA] in via di reclamo incidentalecondizionato, peraltro rilevabile d ’ ufficio , di difetto di legittimazione del reclamante all ’ impugnazione , rilevando che il Consorzio non aveva espresso un valido voto contrario alla proposta di concordato omologata (presentata il 21.1.2022), perché il suo difensore, che aveva sottoscritto l’atto Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 di dissenso, non era munito di procura ad hoc, ma di una procura conferita per la diversa proposta del 28.12.2021 ; ha aggiunto che l’opposizione, lungi dall’essere diretta a denunciare l’abuso dello strumento concordatario, come asserito dal reclamante, era volta unicamente contestare la convenienza del concordato, non sindacabile in quanto la proposta, che non prevedeva la suddivisione dei creditori in classi, era stata approvata a larghissima maggioranza. 1.3. IlConsorzio [OSCURATO:PERSONA] 6 Ruvo di Puglia, con ricorso notificato il 16/12/2022, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decretopronunciato dalla corte d’appello. 1.4. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], nell’indicata qualità,e la [OSCURATO:PERSONA] 2017 s.r.l., che hanno entrambi richiesto la condanna del ricorrente al pagamento della “sanzione risarcitoria ” prevista dall’art. 96, comma 3°, c.p.c.,. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 1.6. Il pubblico ministero, con requisitoria scritta depositatail 17/1/2024, ha concluso per il rigetto del ricorso. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e la Popolare d i [OSCURATO:PERSONA] 2017 s.r.l. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazionedell’ art. 343 c.p.c. , deduce che la corte del merito ha erroneamente accolto l’eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in via di reclamo incidentale condizionato, perché questi, per far accertare la dedotta invalidità del voto contrario, avrebbe dovuto proporre “reclamo incidentale”, in difetto del quale sul punto, non rilevato dal primo giudice, si sarebbe formato “ giudicato endo-procedimentale”.Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Consorzio, denunciando la falsa applicazione degli art t. 128- 129 l.fall., c ontesta l’accertamento della corte del merito in ordine all’invalidità del dissenso manifesta t o . Assume che la delega conferita al proprio procuratore per esprimere voto contrario alla proposta del 28.12.2022 doveva ritenersi valida anche per l’espressione del dissenso sulla proposta successiva, e sostiene che il giudice del reclamo l’ha erroneamente equiparato a un creditore aderente alla proposta, posto che il consenso, con la conseguente preclusione a proporre reclamo, può essere presunto solo nell’ipotesi tassativa della mancata manifestazione di dissenso. Deduce inoltre chel’art. 129 l.fall., non prevede che il voto sulla proposta di concordato debba essere espresso personalmente dal creditore, né prevede che il voto da questi espresso a mezzo del proprio procuratore o di un suo delegato sia nullo, essendoper contro sufficiente, al fine di vincere la presunzione d’acquiescenzadi cui all’art. 128 l. fall., che il creditore che non intendeacconsentire alla proposta faccia pervenire al curatore, entro il termine assegnatogli , una dichiarazione di dissenso oggettivamente ed inequivocamente a sé riferibile. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, a norma dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione degli art t. 24 Cost., 115 e 354 c.p.c., censurando il decreto impugnatoper avere la corte d’appello completamente omesso di pronunciare sul primo motivo del reclamo principale, ritenendolo illegittimamente assorbito dall’accoglimento del reclamo incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 125 l.fall., censura il decreto impugnato per Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 difetto di motivazione, o motivazione apparente, in ordine alla statuizione di insussistenza dell ’ abuso dell o strumento concordatario da parte del proponente. 2.5. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili, con assorbimento del terzo e del quarto. 2.6. Il ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con il decreto impugnato, col quale la corte d’appello, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha correttamente ritenuto: a)innanzitutto, che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare (salvo, naturalmente, il giudicato interno formatosi sul punto, nella specie, tuttavia,insussistente, avendo il proponente, tanto nel giudizio d’opposizione, quanto in sede di reclamo, ribadito che “l’opponente” non era “legittimato a proporre l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare”) dev ’ essere verificata d’ufficio dal giudice (e, dunque, a prescindere dalla formulazione da parte del proponente di una specifica censura al riguardo): ciò che, del resto, emerge inequivocamente dal disposto dell’art. 129 l.fall.,il quale, riserva ndo la legittimazione a proporre l’opposizione (e, quindi, in caso di soccombenza, la legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell’art. 131 l.fall.) ai soli “creditori dissenzienti”(Cass. n. 9405 del 2022), (oltre che a chiunque, diverso dal creditore consenziente,abbia interesse contrario all’omologazione del concordato), impone dapprima al tribunale (e poi, in sede di reclamo, alla corte d’appello) di accertare d’ufficio la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, dunque, l ’ effettiva esistenza di una formale e tempestiva dichiarazione di voto contrario alla proposta da parte delcreditore che ha proposto opposizione e poi reclamo ( e cioè Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 di un interesse contrario, giuridicamente rilevante, all’omologazione della proposta rispetto alla prosecuzione del fallimento: cfr. Cass. n. 22045del 2016, in motiv.); b) in secondo luogo, che il dissenso espress o dal C onsorzio opponente in data 15/2/2002 era invalidoperché dichiarato dal suo difensore sulla base di un delega del consiglio di amministrazione “espressamente conferita per la proposta concordataria del 28/12/2021 e non già per quella, poi opposta, omologata e reclamata, del 21/01/2022, recettiva della integrazione alla proposta originaria”; sicché, a fronte di tale “invalida manifestazione di dissenso” in quanto “proposto da soggetto che dichiarò di agire in forza di mandato conferito per il dissenso espresso contro un’altra proposta … ”, doveva escludersi che l’opponente avesse fatto pervenire il suo voto contrarionel termine assegnatogli, come gli imponeva l ’ art. 128, comma 2°, l.fall.. La decisione, implicante un accertamento in fatto in ordine all’interpretazione del contenuto della procura, è peraltro conforme al principio già affermato da questa Corte, sia pur con riferimento al concordato preventivo, secondo cui l ’ “unica condizione necessaria per la validità̀dell’ espressione del voto ̀ che la stessa corrisponda alle eventuali modifiche della proposta di concordato nel frattempo intervenute, onde assicurare una esatta sovrapponibilità della volontà̀ negoziale delle parti al momento della proposta e dell’accettazione o del dissenso, di modo che va esclusa la validit à̀ del suffragio manifestato prima dell’apporto di modifiche … al contenuto della proposta apprezzata dal medesimo creditore votante” ed “in tal caso il voto, non correlandosi con la proposta da ultimo presentata, non ha efficacia ai fini dell’adesione alla medesima … affinch é̀ proposta e risposta, in termini di accettazione o rifiuto, si riferiscano a un contenuto coincidente”:in definitiva, il Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 voto è valido solo in caso di “ esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore” e solo a tale condizione, ove negativo, dev’essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente (Cass. n. 3860 del 2019). 2.7. Con il quinto e il sesto motivo, che denunciano, rispettivamente, la violazione dell’art. 105 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., il ricorrente lamenta che la corte d ’ appello non abbia rilevato l’inammissibilità dell’intervento volontario adesivo spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e l’abbia in conseguenza condannato al pagamento delle spese in favore della banca. 2.8. I motivi, da esaminare congiuntamente, devono essere respinti. 2.9. Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo spiegato perché la [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nei cui confronti il concordato fallimentare era certamente destinato ad avere effetto, non fosse legittimata a spiegare intervento nel giudizio di reclamo, nonostante il chiaro disposto dell’art. 131, comma 9°, l.fall., che prevede espressamente la facoltà di intervento, in sede di reclamo, di chiunque vi abbia interesse; ne consegue la piena correttezza della condanna del Consorzio soccombente alla rifusione delle spese del reclamo in favore dell’interveniente vittoriosa. 2.10. Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna del ricorrenteal risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c. 3. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Ric. 2022n. 29620 - Sez. 1 - CC del 17 maggio 2 02 4 della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti. Dàatto, ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contri
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