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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33261/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa il 26 giugno 2024 dal Tribunale di Pescara per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; errata qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile in quanto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.

Il ricorso è inoltre volto ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa il 26 giugno 2024 dal Tribunale di Pescara per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; errata qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile in quanto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione. Il ricorso è inoltre volto ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae. Co
Sentenza Cassazione n. 33261/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris