CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 42344/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG M A iva:sc:9 Ca Y on aie-okri3 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. del Tribunale di Imperia, in qualità di giudice dell'esecuzione, con la quale ha rigettato l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della disciplina del reato continuato per i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza. 1.1. Denuncia il ricorrente col primo motivo l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in particolare sul profilo del lasso temporale intercorrente tra i vari episodi criminosi. 1.2. Col secondo motivo, lamenta la mancanza di motivazione, con riferimento all'onere di allegazione di concreti e specifici elementi in capo all'istante, atteso che il giudice dell'esecuzione si sarebbe limitato a utilizzare dissertazioni di puro genere, del tutto apodittiche e prive di qualsivoglia efficacia dimostrativa. In ordine al lasso temporale, vi sarebbe contraddizione tra la precisazione fatta nell'ordinanza impugnata per la quale l'art. 81, secondo comma, cod. pen. non prevede alcun limite temporale tra le condotte illecite e l'affermazione per la quale la vicinanza delle condotte illecite possa considerarsi un principio di prova positiva, mentre la distanza notevole dei fatti rappresenta un elemento negativo soltanto in apparenza. 1.3. Col terzo motivo di ricorso lamenta che il Tribunale abbia erroneamente affermato che l'onere di allegazione di concreti e specifici elementi ricada in capo all'istante. In particolare, il ricorrente non comprende su quali basi l'asserito inadempimento del predetto onere venga posto a fondamento del beneficio in esame, a fronte dell'espressa indicazione di profili di segno positivo nell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, perché generico. 1.1. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecíficità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. 1.2. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a denunziare i suddetti vizi, senza argomentare in concreto sul fatto che il giudice dell'esecuzione a pag. 2 dell'ordinanza impugnata ha rilevato l'assenza di "concreti e specifici elementi sulle note modali oggettivamente rivelatrici di una unitaria e ben preordinata ideazione complessiva", in assenza delle quali la mera omogeneità delle violazioni appare irrilevante. Tutti e tre i motivi di ricorso, infatti, non evidenziano in concreto quali siano gli elementi risultanti dall'istanza che il Tribunale non avrebbe preso in esame e quale incidenza logica ciascuno di essi, considerato isolatamente o in modo unitario con tutti gli altri, possa svolgere sul giudizio inerente l'ideazione unitaria dei reati al momento della commissione del primo reato. La sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, infatti, va individuata nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore