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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14472/2022

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R It [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA].:ace ha stipulato un contratto di leasing, per l'acquisto di una imbarcazione, ,:en leasing SPA, patto con il quale era prevista la restituzione e le ;.orivrria firiariata Mediante pagamento di 96 rate mensili.

Il ricorrente ha corrisposto tutte le rate previste dal contratto, dopodiché ha agito nei coniroriti di Unicredit easing SPA sostenendo che l'accordo conteneva la pattuizione ci intessi usurai; che tale usurarietà risultava dalla somma del tasso degli in 'e. iese:i con quello degli interessi moratori; che pertanto era stata cers::tse i scinma in più di quella dovuta per legge; che conseguentemente la clausola relativa al pagamento degli interessi doveva ritenersi nulla con azzeramento degli interessi medesimi, il cui ammontare andava pertanto restituito, Unicreclit _L., ;:io ed ha chiesto il rigetto della domanda. 2.-Il Tribunale di Milano in primo grado ha disposto consulenza tecnica, da cui è emerso che gli interessi pattuiti rientravano nei limiti di legge, in quanto non doveva tenersi cento del cumulo tra corrispettivi e moratori, ed ha dunque rigettato la p leT7it7.:.) Costui ha riploposo cigioni fatte valere in primo grado, ma la Corte d'appello di Milano ha ribadto che, ai fini della valutazione circa il superamento del tasso, non si dovesse rare cumulo tra gli interessi moratori e quelli corrispettive c i c.,7A-n.,Alque, quanto ai sola interessi moratori, non v'era interesse 2' d '.7) • r:? ::)(..r 0u i i i erano stati di fatto corrisposti nè avrebbero potuto più esserlo, dal momento che il contratto era stato estinto, che comunque il patto conteneva una clausola di salvaguardia in base alla quale il concedente si impegnava a non apolicare in .leressi superiori al tasso soglia, e qualora questi fossero risultale tiEee e ccu-e, :1 loro ammontare mediante un meccanismo di calcolo cliver.:o; che infine acceitamento del superamento del tasso andava fatto con riferimento al contratto complessivo e non a due singole rate, rispetto alle quali il ricorrente riteneva tale superamento come avvenuto. 3.-Il hcor:;c su sette motivi.

Unicredit ne chiede il rigetto con contre;-icorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Va preliminarmente chiarito che la domanda iniziale del ricorrente era quella di accertarne ';ta del 'auaeraiiriento del tasso di interesse per via della somma di quello iT'Ora h o (' e eart ispe'd'vo, o comunque di accertamento del tasso degli interesse i ni)1',3;.(.9;"i - e usuraio anche per via degli accessori pretesi dalla banca e, precisarnerite, lct o, di superamento del tasso soglia relativamente a due singole rate„ e pre.cisarriente la numero 56 e la numero 88. 5.-Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1346, 1418, 1421, 1815 c.c. e 64 C, p.

La tesi del ri ai C ui (agli fonda il superamento del tasso soglia, è che sarebbe erro :e a la i Lv drEcii:ic±.3(i..' nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della valutazione ci tale superarnento, non vanno cumulati gli interessi corrispettivi con quelli moratori e che sarebbe comunque errata la tesi secondo, cui ) ai fini degli interessi rri,:1-aiori e cel loro ammontare, non si calcolano gli accessori costituiti dal degli orb::r- . 'Y.i-.-uniclistrativi del contratto.

Inoltre, sec:oridc, ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel considerare come decisivo l'effettivo e oggettivo mancato pagamento degli interessi mor9:t9ri„ r13 3 i rchiesti, in quanto la valutazione del tasso soglia va fatta a prescinder:i: dalla effetia.f:: corresponsione degli interessi moratori e va calcolata sp: a 1::-o pattuizione, vale a dire che devono ritenersi illegittimi gli interessi oltre la soglia solo che siano pattuiti ed ancorché non siano effettivamente corrisposti.

P rnotteuo `bpda i) in parte inammissibile.

È inanirnissiLlt: 71.1!..a par:€ i i:Ln mira all'accertamento, e di conseguenza alla dichiarazione d illegitimnit degli interessi moratori per superamento del tasso di soglia: seppure è vero che è sufficiente che gli interessi siano pattuiti e non è necessario de SìflC effettivamente corrisposti, è comunque altresì vero che la pattuizicate cia‘ .e 1S15E anc.:iwil eseguibile, nel senso che la legge colpisce di nullità a mei-a -ie pe - il .fatto che, sulla base di essa, il creditore può pretendere in qualsiasi momento il pagamento di interessi illegali.

Questa situazione è da escludere nel caso in cui il contratto sia stato eseguito completaraan .1.e, e duniqde nor v'è alcuna possibilità o prospettiva che vengano ricKe.,sL sez. un 19597/ 2020, che afferma l'interesse ad agire per far vaiere il superamento del tasso dei moratori, nel corso del rapporto).

Ad ogn mocio)il motivo C2 inondato in quanto "in tema di usura bancaria, ai fini della fIGN.!,:i--- 7_,1(.2 :asse, soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale deHe banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi mo -at:ori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrisoettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, Sk:C.

IleCe5:3,3 . o arocedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, pe: mHyi ' ,,:oT-1-(Ty.c a ane previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attaativi delta citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo g:!ot ae aumentato deV:1 percentuale di mora, con il tasso effettivo -ifETimento (Cass. 31615/ 2021; Cass. 26286/ 2019).6.-Con il seni-A.1g si fa valere violazione degli articoli 1344 ,1346 ,1418 1,51 ci ire caa ciell'articolo 644 codice penale.

La Corte di apwAio aveva os.:7,e-...vato come la illiceità del tasso di interessi andasse esclusa in radice, in quanto h contratto conteneva una clausola di salvaguardia che aveva la rui-r.,ene di evLare che il tasso di mora superasse effettivamente la soglia riari-Lei in materia di usura, introducendo un limite percenaJale c.Le i (;Hiai..-; a ai ca si impegnava a non applicare il tasso di mora.

Secondo il ricorrei-).te, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto valida questa clausola in quanto non ha considerato che, di per sé, la clausola di salvaguardia non rende 1e Li la sugli interessi moratori o comunque non rende gli interessi rnor:ADH P E-2 r r..-,orripresi nel limite legale, in quanto Unicredit ha preteso poi in (:oncretiq 'applicazione di interessi superiori al tasso usuraio, disattendo quei patto.

Ti mctivn è .',_'7arynisisht)i1(.:'.

Infat, , la ce -1s ira ieniCL7. uri accertamento in fatto peraltro smentito nel cos: ia gLai a ir l i rierftc csia dipende dal fatto che concretamente Unicredit ha disatteso la clausola di salvaguardia applicando in violazione di essa interessi muratori supirio..-i al tasso di soglia.

In tal modo a cz.,..nrtui-.3 è erroneamente rivolta a far valere la nullità della clausola dal rmmec:c r an -E rl si contesta la validità della pattuizione in sé quanto piuttosto i inaden-uiirnento degli obblighi assunti con la medesima: si sostiene cioè che Unicredit, pw essendosi impegnata a non applicare interessi moratori oltre sTCCCT, cc,m-Jeto avrebbe disatteso questo obbligo (p. 13).

Con la cortsoou'2.1::A e motivo è inammissibile sia in quanto censura la decisione p il p -ofilo della interpretazione della clausola, ma senza contesta -e tale interpretazione, bensì introducendo la diversa questione dell'inadempimento di tale ciaus;ola, sia in quanto la censura stessa dipende dalll'i3ccertamert3 iii in faU:-.), .,/ak7 a dire l'effettiva pretesa di interessi moratori in vkii)cir:e d s al i sa vag uard ia, che non può essere ovviamente preteso in questa sei:1:.?. 7.-Il terzo motivo di ricorso. come i due precedenti, assume violazione degli articoli 1344 .13,46 ,14:1,3 1421 ,1815 del codice civile oltre che dell'articolo 644 codice penc La tesi dei r.( 1-2.ss-) di soglia è stato superato in relazione a due rate, ed in particolane la numero 56 e la numero 88, e che dunque tale singolo superamento vale come superamento del tasso soglia complessivo, ossia è rilevante a li d L'Ha iaiuta.:1-ene ,della illegittimità del tasso soglia complessivo e (.7 ;Ct.- iarazione di nullità della pattuizione in sé degli interessi.

Il motivo è del tutto inammissibile in quanto, intanto non risulta che nel corso del c'rc ce:s.: sia :;tato accertato tale superamento, e comunque esso è pmspettato n7: ITI a -':?sito del cumulo tra gli interessi moratori e quelli compensativi, cumulo che, Ebbiarrio v sto, è da escludersi ai fini della valutazione del superameli o Je tasso :cga.

SenzEi vautazione del tasso di interesse, e della sua compatibilita con i limiti ci lejge, va compiuta in relazione al complessivo tasso e ai complessivo ammontare degli interessi corrisposti piuttosto che all'eventuale superamento d due !.; 1:!7 gole rate su 96 complessivamente previste. 8,-1 inotiv- nc,-r) sJc1.ivl possono ritenersi assorbiti: infatti il quarto motivo di r'cc. • on -e esso violazione degli articoli 1815 del codice civile e 644 d.e.lcodice penale. mira a sostenere la tesi che, in caso di nullità della clausola sugli .nteressl per superamento del tasso di soglia, non è dovuto interesse ricondotto nei termini legali.

Al di là crtntn a di tesi (smentita da Cass. sez. un. 19597/ 2020), essa presuppone che, pei lppunto, sia stata accertata la nullità di quella pattuizione cie invece, stante quanto detto ai motivi precedenti, deve ritenersi valida.

Allo f.,;teso iniiic o, iincc intivc, che deduce in più violazione dell'articolo 1224 de cc ice as.;•;orbito dal rigetto degli altri tre precedenti.

Infatti, il ricorrente eccepisce a mancata applicazione della compensazione del suo credito, rsultantEi dalli accertamento della natura usuraia degli interessi, con quanto ancora da cer e rate di leasing, argomento che presuppone per l'appun1:7; i:n da restituzione di interessi indebiti che invece non é stato p ei 'aipparito ,: ,.::certato e che per quanto detto in precedenza deve anzi escludersi..

Il sesto moti‘io. allo !;tesso modo, deve ritenersi assorbito in quanto postula un risarcimento del ::-i.c.i7(?(Jnente all'applicazione di interessi usurai e consistente r•::1 a delle somme di cui il ricorrente avrebbe potuto beneficiare se non le avesse dovute versare come interessi illegali. 7.-- Il settimo motivo infine 5; i duole della mancata rinnovazione della consulenza tecnica da péi ?i.. dei JiL eic d'appelio, necessaria al fine di determinare il saldo dei rapi:Jon:i ( • e , rinnovazione tempestivamente fatta col motivo d'appello e ri)adita con :a comparsa conclusionale.

Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a censurare una decisione rimessa alla discrezionilità d.s:i udice di merito, non indica le ragioni per le quali tale in modo illegittimo e tale da poter supportare una nsura n Ca mm e tz-ri.ad osi ii ricorrente a dire che in astratto quella decisione pu essere Ceri 5 1.11-2 D: e, ma senza indicare le ragioni in base alle quali la consulenzE andavE: P.Q,M. [OSCURATO:PERSONA] 2 ri',.(irc ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misira curo, oltre 200,00 euro di spese generali.

Ai sensi delilatt. comma 1-ouater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che ii terio:-€ dei dis.ipotivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da Kide ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo ur»fica:o, ;)ali a cìuello dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R It [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA].:ace ha stipulato un contratto di leasing, per l'acquisto di una imbarcazione, ,:en leasing SPA, patto con il quale era prevista la restituzione e le ;.orivrria firiariata Mediante pagamento di 96 rate mensili. Il ricorrente ha corrisposto tutte le rate previste dal contratto, dopodiché ha agito nei coniroriti di Unicredit easing SPA sostenendo che l'accordo conteneva la pattuizione ci intessi usurai; che tale usurarietà risultava dalla somma del tasso degli in 'e. iese:i con quello degli interessi moratori; che pertanto era stata cers::tse i scinma in più di quella dovuta per legge; che conseguentemente la clausola relativa al pagamento degli interessi doveva ritenersi nulla con azzeramento degli interessi medesimi, il cui ammontare andava pertanto restituito, Unicreclit _L., ;:io ed ha chiesto il rigetto della domanda. 2.-Il Tribunale di Milano in primo grado ha disposto consulenza tecnica, da cui è emerso che gli interessi pattuiti rientravano nei limiti di legge, in quanto non doveva tenersi cento del cumulo tra corrispettivi e moratori, ed ha dunque rigettato la p leT7it7.:.) Costui ha riploposo cigioni fatte valere in primo grado, ma la Corte d'appello di Milano ha ribadto che, ai fini della valutazione circa il superamento del tasso, non si dovesse rare cumulo tra gli interessi moratori e quelli corrispettive c i c.,7A-n.,Alque, quanto ai sola interessi moratori, non v'era interesse 2' d '.7) • r:? ::)(..r 0u i i i erano stati di fatto corrisposti nè avrebbero potuto più esserlo, dal momento che il contratto era stato estinto, che comunque il patto conteneva una clausola di salvaguardia in base alla quale il concedente si impegnava a non apolicare in .leressi superiori al tasso soglia, e qualora questi fossero risultale tiEee e ccu-e, :1 loro ammontare mediante un meccanismo di calcolo cliver.:o; che infine acceitamento del superamento del tasso andava fatto con riferimento al contratto complessivo e non a due singole rate, rispetto alle quali il ricorrente riteneva tale superamento come avvenuto. 3.-Il hcor:;c su sette motivi. Unicredit ne chiede il rigetto con contre;-icorso. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Va preliminarmente chiarito che la domanda iniziale del ricorrente era quella di accertarne ';ta del 'auaeraiiriento del tasso di interesse per via della somma di quello iT'Ora h o (' e eart ispe'd'vo, o comunque di accertamento del tasso degli interesse i ni)1',3;.(.9;"i - e usuraio anche per via degli accessori pretesi dalla banca e, precisarnerite, lct o, di superamento del tasso soglia relativamente a due singole rate„ e pre.cisarriente la numero 56 e la numero 88. 5.-Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 1346, 1418, 1421, 1815 c.c. e 64 C, p. La tesi del ri ai C ui (agli fonda il superamento del tasso soglia, è che sarebbe erro :e a la i Lv drEcii:ic±.3(i..' nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della valutazione ci tale superarnento, non vanno cumulati gli interessi corrispettivi con quelli moratori e che sarebbe comunque errata la tesi secondo, cui ) ai fini degli interessi rri,:1-aiori e cel loro ammontare, non si calcolano gli accessori costituiti dal degli orb::r- . 'Y.i-.-uniclistrativi del contratto. Inoltre, sec:oridc, ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel considerare come decisivo l'effettivo e oggettivo mancato pagamento degli interessi mor9:t9ri„ r13 3 i rchiesti, in quanto la valutazione del tasso soglia va fatta a prescinder:i: dalla effetia.f:: corresponsione degli interessi moratori e va calcolata sp: a 1::-o pattuizione, vale a dire che devono ritenersi illegittimi gli interessi oltre la soglia solo che siano pattuiti ed ancorché non siano effettivamente corrisposti. P rnotteuo `bpda i) in parte inammissibile. È inanirnissiLlt: 71.1!..a par:€ i i:Ln mira all'accertamento, e di conseguenza alla dichiarazione d illegitimnit degli interessi moratori per superamento del tasso di soglia: seppure è vero che è sufficiente che gli interessi siano pattuiti e non è necessario de SìflC effettivamente corrisposti, è comunque altresì vero che la pattuizicate cia‘ .e 1S15E anc.:iwil eseguibile, nel senso che la legge colpisce di nullità a mei-a -ie pe - il .fatto che, sulla base di essa, il creditore può pretendere in qualsiasi momento il pagamento di interessi illegali. Questa situazione è da escludere nel caso in cui il contratto sia stato eseguito completaraan .1.e, e duniqde nor v'è alcuna possibilità o prospettiva che vengano ricKe.,sL sez. un 19597/ 2020, che afferma l'interesse ad agire per far vaiere il superamento del tasso dei moratori, nel corso del rapporto). Ad ogn mocio)il motivo C2 inondato in quanto "in tema di usura bancaria, ai fini della fIGN.!,:i--- 7_,1(.2 :asse, soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale deHe banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi mo -at:ori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrisoettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, Sk:C. IleCe5:3,3 . o arocedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, pe: mHyi ' ,,:oT-1-(Ty.c a ane previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attaativi delta citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo g:!ot ae aumentato deV:1 percentuale di mora, con il tasso effettivo -ifETimento (Cass. 31615/ 2021; Cass. 26286/ 2019).6.-Con il seni-A.1g si fa valere violazione degli articoli 1344 ,1346 ,1418 1,51 ci ire caa ciell'articolo 644 codice penale. La Corte di apwAio aveva os.:7,e-...vato come la illiceità del tasso di interessi andasse esclusa in radice, in quanto h contratto conteneva una clausola di salvaguardia che aveva la rui-r.,ene di evLare che il tasso di mora superasse effettivamente la soglia riari-Lei in materia di usura, introducendo un limite percenaJale c.Le i (;Hiai..-; a ai ca si impegnava a non applicare il tasso di mora. Secondo il ricorrei-).te, la Corte di appello ha erroneamente ritenuto valida questa clausola in quanto non ha considerato che, di per sé, la clausola di salvaguardia non rende 1e Li la sugli interessi moratori o comunque non rende gli interessi rnor:ADH P E-2 r r..-,orripresi nel limite legale, in quanto Unicredit ha preteso poi in (:oncretiq 'applicazione di interessi superiori al tasso usuraio, disattendo quei patto. Ti mctivn è .',_'7arynisisht)i1(.:'. Infat, , la ce -1s ira ieniCL7. uri accertamento in fatto peraltro smentito nel cos: ia gLai a ir l i rierftc csia dipende dal fatto che concretamente Unicredit ha disatteso la clausola di salvaguardia applicando in violazione di essa interessi muratori supirio..-i al tasso di soglia. In tal modo a cz.,..nrtui-.3 è erroneamente rivolta a far valere la nullità della clausola dal rmmec:c r an -E rl si contesta la validità della pattuizione in sé quanto piuttosto i inaden-uiirnento degli obblighi assunti con la medesima: si sostiene cioè che Unicredit, pw essendosi impegnata a non applicare interessi moratori oltre sTCCCT, cc,m-Jeto avrebbe disatteso questo obbligo (p. 13). Con la cortsoou'2.1::A e motivo è inammissibile sia in quanto censura la decisione p il p -ofilo della interpretazione della clausola, ma senza contesta -e tale interpretazione, bensì introducendo la diversa questione dell'inadempimento di tale ciaus;ola, sia in quanto la censura stessa dipende dalll'i3ccertamert3 iii in faU:-.), .,/ak7 a dire l'effettiva pretesa di interessi moratori in vkii)cir:e d s al i sa vag uard ia, che non può essere ovviamente preteso in questa sei:1:.?. 7.-Il terzo motivo di ricorso. come i due precedenti, assume violazione degli articoli 1344 .13,46 ,14:1,3 1421 ,1815 del codice civile oltre che dell'articolo 644 codice penc La tesi dei r.( 1-2.ss-) di soglia è stato superato in relazione a due rate, ed in particolane la numero 56 e la numero 88, e che dunque tale singolo superamento vale come superamento del tasso soglia complessivo, ossia è rilevante a li d L'Ha iaiuta.:1-ene ,della illegittimità del tasso soglia complessivo e (.7 ;Ct.- iarazione di nullità della pattuizione in sé degli interessi. Il motivo è del tutto inammissibile in quanto, intanto non risulta che nel corso del c'rc ce:s.: sia :;tato accertato tale superamento, e comunque esso è pmspettato n7: ITI a -':?sito del cumulo tra gli interessi moratori e quelli compensativi, cumulo che, Ebbiarrio v sto, è da escludersi ai fini della valutazione del superameli o Je tasso :cga. SenzEi vautazione del tasso di interesse, e della sua compatibilita con i limiti ci lejge, va compiuta in relazione al complessivo tasso e ai complessivo ammontare degli interessi corrisposti piuttosto che all'eventuale superamento d due !.; 1:!7 gole rate su 96 complessivamente previste. 8,-1 inotiv- nc,-r) sJc1.ivl possono ritenersi assorbiti: infatti il quarto motivo di r'cc. • on -e esso violazione degli articoli 1815 del codice civile e 644 d.e.lcodice penale. mira a sostenere la tesi che, in caso di nullità della clausola sugli .nteressl per superamento del tasso di soglia, non è dovuto interesse ricondotto nei termini legali. Al di là crtntn a di tesi (smentita da Cass. sez. un. 19597/ 2020), essa presuppone che, pei lppunto, sia stata accertata la nullità di quella pattuizione cie invece, stante quanto detto ai motivi precedenti, deve ritenersi valida. Allo f.,;teso iniiic o, iincc intivc, che deduce in più violazione dell'articolo 1224 de cc ice as.;•;orbito dal rigetto degli altri tre precedenti. Infatti, il ricorrente eccepisce a mancata applicazione della compensazione del suo credito, rsultantEi dalli accertamento della natura usuraia degli interessi, con quanto ancora da cer e rate di leasing, argomento che presuppone per l'appun1:7; i:n da restituzione di interessi indebiti che invece non é stato p ei 'aipparito ,: ,.::certato e che per quanto detto in precedenza deve anzi escludersi.. Il sesto moti‘io. allo !;tesso modo, deve ritenersi assorbito in quanto postula un risarcimento del ::-i.c.i7(?(Jnente all'applicazione di interessi usurai e consistente r•::1 a delle somme di cui il ricorrente avrebbe potuto beneficiare se non le avesse dovute versare come interessi illegali. 7.-- Il settimo motivo infine 5; i duole della mancata rinnovazione della consulenza tecnica da péi ?i.. dei JiL eic d'appelio, necessaria al fine di determinare il saldo dei rapi:Jon:i ( • e , rinnovazione tempestivamente fatta col motivo d'appello e ri)adita con :a comparsa conclusionale. Il motivo è inammissibile in quanto, oltre a censurare una decisione rimessa alla discrezionilità d.s:i udice di merito, non indica le ragioni per le quali tale in modo illegittimo e tale da poter supportare una nsura n Ca mm e tz-ri.ad osi ii ricorrente a dire che in astratto quella decisione pu essere Ceri 5 1.11-2 D: e, ma senza indicare le ragioni in base alle quali la consulenzE andavE: P.Q,M. [OSCURATO:PERSONA] 2 ri',.(irc ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misira curo, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi delilatt. comma 1-ouater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che ii terio:-€ dei dis.ipotivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da Kide ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo ur»fica:o, ;)ali a cìuello dovu