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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42047/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 01/02/2017 del Tribunale di Udine di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di frode informatica (art. 640-ter cod. pen).

Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato perché, «in concorso con altre persone rimaste ignote - che alteravano il funzionamento del sistema telematico di [OSCURATO:PERSONA] e Visa carta di credito, dove si introducevano abusivamente, impossessandosi delle credenziali riservate della carta di credito ricaricabile [OSCURATO:PERSONA] n. 4649710945299546, intestata a [OSCURATO:PERSONA] - si procurava un ingiusto profitto, pari a € 147,00, realizzato tramite addebito sulla predetta carta di credito e corrispondente accredito sul conto gioco n. 6031 9800 1147 7743 aperto sul sito "Online SNAI", conto gioco dal quale la somma veniva trasferita, attraverso perdite volontarie, dapprima sul conto gioco n. 6031 9800 1142 4344 e da qui sulle carte Postepay n. 4023 6006 5629 4537 e 4023 6006 5605 6464; questi ultimi - sia il conto gioco n. 6031 9800 1142 4344 che le carte Postepay - a lui intestati».

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali per avere la Corte d'appello di Trieste ribadito la competenza per territorio del Tribunale di Udine - la cui incompetenza territoriale era già stata contestata in primo grado con eccezione rigettata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 30 settembre 2016, impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado, con l'atto di appello - sull'assunto che il reato di frode informatica si consuma «nel momento in cui avviene N'alterazione» del funzionamento del sistema informatico, «azione coincidente con l'addebito a carico della carta Visa della p.o.», avvenuto nel comune dì residenza della stessa Codroipo (UD).

Il ricorrente rappresenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Trieste, il reato di frode informatica, avendo la stessa struttura e gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, si consuma, come questo, nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui.

Peraltro, nel caso di specie, poiché l'ingiusto profitto era stato conseguito «attraverso l'utilizzo di carte Postepay relativamente alle quali non risulta individuato né individuabile dagli atti il luogo di utilizzo», la competenza avrebbe dovuto essere determinata ai sensi della regola suppletiva di cui al comma 2 dell'art. 9 cod. proc. pen. e, quindi, in relazione alla residenza in Arzano (NA) dell'Orlando, con la conseguenza che essa spettava al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Trieste avrebbe travisato gli elementi indiziari sulla base dei quali è pervenuta a tale affermazione dì responsabilità, con riguardo, in particolare, agli elementi che l'indirizzo IP 109.113.166.85 risultava associato all'utenza telefonica 345/7432791 intestata ad [OSCURATO:PERSONA] sulla cui identificazione non era stato svolto alcun accertamento, che l'Orlando risiedeva in Arzano mentre l'accesso fraudolento sulla carta di credito intestata alla persona offesa era avvenuto in Torre del Greco e che il conto gioco n. 6031 9800 1147 7743, sul quale fu inizialmente accreditata la somma di C 147,00, risultava intestato a [OSCURATO:PERSONA], sulla cui identificazione, parimenti, non era stato svolto alcun accertamento, elementi, tutti, «il cui sviluppo da parte dell'Ufficio della Procura» avrebbe consentito di accertare l'«assoluta estraneità» dell'Orlando alla condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso e, in particolare, il suo primo motivo, non è manifestamente infondato e che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Trieste, è maturata, il 12 luglio 2021, la prescrizione del reato.

2. Quanto alla non manifesta infondatezza del predetto primo motivo, si deve osservare che la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, superando un precedente orientamento di segno contrario - che individuava il momento e il luogo di consumazione del delitto di frode informatica nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente operava la manipolazione senza titolo del sistema informatico o telematico (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012, Casalini, Rv. 253633- 01; Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011, Giambertone, Rv. 249660-01) - ritiene che lo stesso delitto, avendo la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518-01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Vizcaino, Rv. 268252-01; in precedenza, Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214942-01).

3. Ciò rilevato, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, se si tratta di delitto, a un tempo non inferiore a sei anni, considerato che il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen, è punito con la pena massima di tre anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è di sei anni.

Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi.Poiché il reato di frode informatica ascritto all'Orlando era stato commesso il 12 gennaio 2014, esso si è quindi prescritto il 12 luglio 2021.

4. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 01/02/2017 del Tribunale di Udine di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di frode informatica (art. 640-ter cod. pen). Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato perché, «in concorso con altre persone rimaste ignote - che alteravano il funzionamento del sistema telematico di [OSCURATO:PERSONA] e Visa carta di credito, dove si introducevano abusivamente, impossessandosi delle credenziali riservate della carta di credito ricaricabile [OSCURATO:PERSONA] n. 4649710945299546, intestata a [OSCURATO:PERSONA] - si procurava un ingiusto profitto, pari a € 147,00, realizzato tramite addebito sulla predetta carta di credito e corrispondente accredito sul conto gioco n. 6031 9800 1147 7743 aperto sul sito "Online SNAI", conto gioco dal quale la somma veniva trasferita, attraverso perdite volontarie, dapprima sul conto gioco n. 6031 9800 1142 4344 e da qui sulle carte Postepay n. 4023 6006 5629 4537 e 4023 6006 5605 6464; questi ultimi - sia il conto gioco n. 6031 9800 1142 4344 che le carte Postepay - a lui intestati». 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali per avere la Corte d'appello di Trieste ribadito la competenza per territorio del Tribunale di Udine - la cui incompetenza territoriale era già stata contestata in primo grado con eccezione rigettata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 30 settembre 2016, impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado, con l'atto di appello - sull'assunto che il reato di frode informatica si consuma «nel momento in cui avviene N'alterazione» del funzionamento del sistema informatico, «azione coincidente con l'addebito a carico della carta Visa della p.o.», avvenuto nel comune dì residenza della stessa Codroipo (UD). Il ricorrente rappresenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Trieste, il reato di frode informatica, avendo la stessa struttura e gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, si consuma, come questo, nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Peraltro, nel caso di specie, poiché l'ingiusto profitto era stato conseguito «attraverso l'utilizzo di carte Postepay relativamente alle quali non risulta individuato né individuabile dagli atti il luogo di utilizzo», la competenza avrebbe dovuto essere determinata ai sensi della regola suppletiva di cui al comma 2 dell'art. 9 cod. proc. pen. e, quindi, in relazione alla residenza in Arzano (NA) dell'Orlando, con la conseguenza che essa spettava al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Trieste avrebbe travisato gli elementi indiziari sulla base dei quali è pervenuta a tale affermazione dì responsabilità, con riguardo, in particolare, agli elementi che l'indirizzo IP 109.113.166.85 risultava associato all'utenza telefonica 345/7432791 intestata ad [OSCURATO:PERSONA] sulla cui identificazione non era stato svolto alcun accertamento, che l'Orlando risiedeva in Arzano mentre l'accesso fraudolento sulla carta di credito intestata alla persona offesa era avvenuto in Torre del Greco e che il conto gioco n. 6031 9800 1147 7743, sul quale fu inizialmente accreditata la somma di C 147,00, risultava intestato a [OSCURATO:PERSONA], sulla cui identificazione, parimenti, non era stato svolto alcun accertamento, elementi, tutti, «il cui sviluppo da parte dell'Ufficio della Procura» avrebbe consentito di accertare l'«assoluta estraneità» dell'Orlando alla condotta criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorso e, in particolare, il suo primo motivo, non è manifestamente infondato e che, successivamente alla pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Trieste, è maturata, il 12 luglio 2021, la prescrizione del reato. 2. Quanto alla non manifesta infondatezza del predetto primo motivo, si deve osservare che la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, superando un precedente orientamento di segno contrario - che individuava il momento e il luogo di consumazione del delitto di frode informatica nel momento e nel luogo in cui il soggetto agente operava la manipolazione senza titolo del sistema informatico o telematico (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012, Casalini, Rv. 253633- 01; Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011, Giambertone, Rv. 249660-01) - ritiene che lo stesso delitto, avendo la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (Sez. 2, n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518-01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016, Vizcaino, Rv. 268252-01; in precedenza, Sez. 6, n. 3065 del 04/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214942-01). 3. Ciò rilevato, poiché, ai sensi del primo comma dell'art. 157 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena edittale e, comunque, se si tratta di delitto, a un tempo non inferiore a sei anni, considerato che il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen, è punito con la pena massima di tre anni, il tempo necessario a prescrivere lo stesso è di sei anni. Risultando l'esistenza di atti interruttivi, si deve peraltro rilevare che tale interruzione della prescrizione, a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., richiamato anche dall'art. 160, terzo comma, dello stesso codice, non può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, con la conseguenza che, nel caso di specie, tale tempo è pari a sette anni e sei mesi.Poiché il reato di frode informatica ascritto all'Orlando era stato commesso il 12 gennaio 2014, esso si è quindi prescritto il 12 luglio 2021. 4. Pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza
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