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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22881/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 9/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa continuata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i delitti ascritti, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen. e, comunque, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il primo motivo che revoca in dubbio la congruenza dell'apparato indiziario posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità del prevenuto è manifestamente infondato in quanto reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato, disattendendoli con motivazione che ha dato conto della loro inidoneità a scardinare la concludenza dimostrativa degli elementi acquisiti, che hanno consentito di appurare il titolare delle carte prepagate e del cellulare utilizzato per contattare le vittime.

La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie a fronte di una motivazione esente da manifeste frizioni logiche anche laddove argomenta l'assenza di decisività delle censure difensive.

Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze che concernono la mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen. e il diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello ampiamente esplicitato le ragioni che ostano alla riconduzione dei fatti nell'area della particolare tenuità e confermato il trattamento sanzionatorio sulla base di un giudizio di congruità e proporzionalità della pena sostenuto dal richiamo ai precedenti e alla gravità dei fatti, desunta dalle organizzate e reiterative modalità esecutive. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano E P ti S [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Messina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 9/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa continuata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità per i delitti ascritti, la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131bis cod.pen. e, comunque, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il primo motivo che revoca in dubbio la congruenza dell'apparato indiziario posto a fondamento del giudizio di penale responsabilità del prevenuto è manifestamente infondato in quanto reitera rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato, disattendendoli con motivazione che ha dato conto della loro inidoneità a scardinare la concludenza dimostrativa degli elementi acquisiti, che hanno consentito di appurare il titolare delle carte prepagate e del cellulare utilizzato per contattare le vittime. La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie a fronte di una motivazione esente da manifeste frizioni logiche anche laddove argomenta l'assenza di decisività delle censure difensive. Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze che concernono la mancata applicazione dell'art. 131bis cod.pen. e il diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello ampiamente esplicitato le ragioni che ostano alla riconduzione dei fatti nell'area della particolare tenuità e confermato il trattamento sanzionatorio sulla base di un giudizio di congruità e proporzionalità della pena sostenuto dal richiamo ai precedenti e alla gravità dei fatti, desunta dalle organizzate e reiterative modalità esecutive. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano E P ti S [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris