CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ORDINANZA sul ricorso 13197/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassa- zione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.8273/17/2021della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, depositata il 19/11/2021; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania con sentenza n. 8273/17/2021 depositata il 19/11/2021 ha rigettato l’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commis- sione tributaria provinciale di Napolin. 3721 / 1 4 /2020, la quale ha a sua volta rigettatoil ricorso proposto dal contribuente, con conferma dell’avviso di accertamenton. TF503AF04952/2018 per IRES, IRAP, IVA e accessori relativo all’anno di imposta 2013. 2.Dalla lettura del ricorso e del controricorso si apprende che l’avviso con il quale è stato rideterminato il reddito di impresa della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stato notificato al contribuente quale socio al 100% e amministratore, in relazione al redditorealizzato ne l periodo di imposta dalla società. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado riprodottain ricorso riportano che la società era stat a posta in liquidazione il 28.10.2014, cessata in data 29.12.2015 e cancellata dal registro delle imprese l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Dalla lettura della sentenza di appellosi apprende che già il giudice di primo grado ha accertato la cessionedelle quote societarie in data 18.7.2013 da parte dell’Annun- ziata, il qualesi è poi dimesso dalla carica di amministratore in data 1.3.2014. 3.Il giudice di prime cure non ha condivi so le difese del contribuente, eil giudice d’appello ha accertato il mancato superamento in concreto della presunzione di distribuzione del reddito accertato in capo alla societàquale conseguenza della ristretta base societaria. 4.Il contribuente propone ricorso per cassazione per due motivi, che illustracon memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso. 5.In data 4 . 4 .2023 è stata comunicata al ricorrente una sintetica pro- postadi definizione del giudizio ex art. 380 - bis cod. proc. civ., la quale èstata opposta in data 17 . 5 .2023 ai sensi del secondo comma , primo periodo,e terzo comma del medesimo articolo, con richiesta di pro- secuzione del giudizio. E’ stata quindi fissata l’adunanza camerale odierna. Considerato che: 6.La proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis , cod. proc. civ. , haritenuto inammissibili entrambi i motivi proposti dal contribuente , ilprimo in quanto censura motivazionale a f ronte di una argomenta- zionedella CTR che rispetta il minimo costituzionale e il secondo in quantonon collegato con la ratio decidendi espressa dal giudice d’ap- pello, incentrata sul mancato rispetto dell’onere della prova da parte delcontribuente. 7.Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – deduce l’ erronea ricognizione della fattispecie con- cretarispetto alle risultanze di causa, in relazione all’apodittica, con- traddittoriaed inconferente motivazione, nonché in relazione all’art. 112cod. p roc . c iv ., per omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia. 8.Il motivo è affetto da concorrenti aspetti di inammissibilità e in fon- datezza. 8.1. Va p remesso che l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla ti- pica valutazione del giudice di merito , la cui censura è possibile, in sededi legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass. 30 dicem- bre2015 n. 26110) e che dunque non è stato dedotto il pertinente paradigmadi censura . 8.2. V a poi ribadito che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi,come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di le- gittimitàsulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anoma- liasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- terialee grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irri- ducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (…) » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014). La censura non ha tenuto conto di tale mutato qua- dronormativo. 8.3. Non s ussiste inoltre la contraddittorietà della motivazione espressadalla CT R su cui da ultimo il contribuente insiste nella me- moriaautorizzata. Nell’intestazione e nel corpo della sentenza infatti sonochiaramente riportate le riprese per II.DD e IVA, e nella stessa motivazionesi fa riferimento al fenomeno successorio con traslazione delle riprese societarie in capo alla persona fisica del contribuente. Nonvi è pertanto alcun ragionevole dubbio sul fatto che oggetto di pronunciaè chiaramente l’accertamento e la legittimità delle imposte sulreddito della società di capitali (IRES, IRAP, IVA) , traslate alla per- sonafisica in forza di fenomeno successorio conseguente all’estinzione dellasocietà. 8.4.Neppure vi è irrimediabile contraddittorietà determinata da incer- tezzasul titolo giuridico di attribuzione della responsabilità in capo alla personafisica, dal momento che la sentenza motiva sia sotto il profilo della responsabilità dell’Annunziata quale socio , sia, avendo egli ce- dutole quote societarie in data 18.7.2023, ex art.36 d.P.R. n.602/73, qualeamministratore e autore materiale delle violazioni nei due anni antecedentialla liquidazione, essendosi dimesso dalla carica di ammi- nistratorein data 1.3.2014, con conseguente individuazione d ei per- tinentititoli di responsabilità per il periodo di imposta, in parte quale socioin parte quale amministratore. 8.5. Non vi sono gli estremi da ultimo per l’omessa pronuncia con riferimentoall’art. 2595 cod. civ. di cui a p.6 del ricorso, e invero il profilo non assurge neppure ad autonomo motivo di impugnazione, trattandosisolo di una specificazione della complessiva censura della sentenzadi primo grado , relativa alla responsabilità dei soci in caso di estinzionedella società, sulla quale la CTR si è diffusamente pronun- ciata. 9.Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n. 3 , cod. proc. civ., prospetta la violazione della legge so- stanzialee processuale ( art t . 2697 c od . c iv . , 28 l . 175/2014 , 115 c od . proc.civ.) , attribuendo la CTR – a suo dire - valore ad una mera as- serzione dell’Ufficio, non provata nel doppio grado di giudizio , ossia cheil p.v.c. richiamato nell’avviso impugnato sarebbe stato ben noto alcontribuente. 10.Il motivo è inammissibile . In tema di ricorso per cassazione, qua- lorala decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendirende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anchefondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'in- tervenutadefinitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisionestessa (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass.Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293). Nelcaso in esame non è stata compiuta mente impugna ta la ratio de- cidendi espressa dalla sentenza , dal momento che la CTR non si è limitata ad affermare che il p.v.c. era noto al contribuente, ma ha anche statuito: « edin ogni caso l’avviso di accertamento notificato all’Annunziatane riportava in maniera dettagliata il contenuto » .Il pro- filoè di per sé idoneo a rendere compiuta la motivazione dell’imposi- zionee l’esercizio del diritto di difesa non è stato specificamente cen- suratoné, del resto , l’avviso è stato riprodotto in ricorso per mettere ilCollegio nelle condizioni di operare una verifica . 11.Inammissibile in quanto del tutto eterogeneo è poi il profilo di vio- lazionedell’art. 28 d.lgs. n.175/14 , in quanto non applicabile ratione temporisalla fattispecie circa le conseguenze dell’estinzione della so- cietà,aspetto solo abbozzato a pag. 10 del ricorso che non ha nulla a chevedere con la notifica del p.v.c. oggetto del motivo in disamina espostonelle pagg.7 - 9 del ricorso . Il profilo è oltretutto anche desti- tuitodi fondamento, in quanto il richiamo impreciso all ’art. 28 cit. è ininfluente e al più idoneo a determina re una correzione di motiva- zione, ferme le conclusioni. Infatti, in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art.2495 comma 2 cod. civ., come modificato dall’art.4d.lgs. n.6/2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dalregistro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica chenei debiti sociali subentrano ex lege i soci , senza che abbia rilievo alcunoil fatto che sia intervenuta la distribuzione degli utili in sede di bilanciofinale di liquidazione (Cass. Sez. U. n.619/2021) . A ciò si ag- giunge che sussiste il concorrente titolo di responsabilità di ammini- stratoresino al 1° marzo 2014, come accertato in entrambi i gradi di giudizio,e dunque per il periodo di imposta oggetto del presente pro- cesso. 12.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380 - bis cod. proc. civ., vanno applicati, come previsto dalterzo comma, ultima parte, dello stesso art.380 - bis cit. il terzo e quarto comma dell’art.96 cod. proc. civ.. Ai fini del terzo comma di talenorma va constatata la colpa grave del ricorrente per aver chie- sto,ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis cod. proc. civ., a fronte diuna proposta di definizione accelerata di rigetto per inammissibilità dientrambi i motivi , la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilitàdella propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un.n.32001/2022).La presente motivazione si è limitata a specificare il contenutodella proposta e, p er l’effetto, va pronunciata la condanna diparte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente de- terminata,mentre discende ope legis dalla conformità dell’odierna de- cisione alla proposta di definizione la condanna al pagamento di un altro importo – entro i limiti di legge – in favore della Cassa delle ammende. 13.Il contributo unificato è regolato come da dispositivo (Cass. Sez. Un.20 febbraio 2020 n.4315). P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso ; condannail ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito ; condannala parte ricorrente , ai sensi dell’art.96 cod. proc. civ., al pagamento in favore della parte resistente della somma di Euro 2.900,00,equitativamente determinata , oltre interessi legali da oggi al soddisfo,nonché della somma di Euro 1.500 in favore della Ca