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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1970

Cassazione n. 13114/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/08/1970 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 11 luglio 2019 in ordine al reato di cui all'art.116 e al reato di cui all'art.187, commi 1 e 1-bis, d.

Igs. n.285/92 commesso in Tarcento il 2 dicembre 2017.

L'esponente lamenta erronea applicazione dell'art.116 cod. strada, che non costituisce più reato a fronte di più contestazioni della violazione amministrativa in breve arco di tempo; omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancata applicazione dlel'art.131 bis cod. pen.; violazione dell'art.114 disp att. cod. proc. pen. 2.

Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'arti, comma 1, d.

Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

E ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della «recidiva nel biennio» rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto- reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, non potendosi tenere conto di condotte meramente contestate, dunque non ancora accertate con sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep.2018, Okere, Rv. 272209; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 27340501; Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016, T, Rv. 26851601).

In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez.

U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art.9 d.

Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo.

Gli atti vanno, pertanto, trasmessi al Prefetto di Udine.

Con riguardo alle ulteriori censure, si tratta di motivi di ricorso inammissibili.

Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.4-6 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.116 cds perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti (copia della comunicazione notizia reato e di questa sentenza) al Prefetto di Udine per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cd s.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il 0à sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/08/1970 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Udine il 11 luglio 2019 in ordine al reato di cui all'art.116 e al reato di cui all'art.187, commi 1 e 1-bis, d. Igs. n.285/92 commesso in Tarcento il 2 dicembre 2017. L'esponente lamenta erronea applicazione dell'art.116 cod. strada, che non costituisce più reato a fronte di più contestazioni della violazione amministrativa in breve arco di tempo; omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancata applicazione dlel'art.131 bis cod. pen.; violazione dell'art.114 disp att. cod. proc. pen. 2. Deve, anzitutto, osservarsi che la contravvenzione di cui all'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'arti, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. E ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della «recidiva nel biennio» rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto- reato precedente rispetto a quello per il quale si procede, non potendosi tenere conto di condotte meramente contestate, dunque non ancora accertate con sentenza irrevocabile (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep.2018, Okere, Rv. 272209; Sez. 4, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 27340501; Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016, T, Rv. 26851601). In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Gli atti vanno, pertanto, trasmessi al Prefetto di Udine. Con riguardo alle ulteriori censure, si tratta di motivi di ricorso inammissibili. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale alle pagg.4-6 in replica ad analoghe deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.116 cds perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti (copia della comunicazione notizia reato e di questa sentenza) al Prefetto di Udine per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cd s. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il 0à sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]
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