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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15399/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

59inoltre:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.

LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi diricorso e insiste per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Palermo, che, parzialmenteriformando quella del g.u.p. del locale Tribunale, nel rito abbreviato, con laconcessione agli imputati delle attenuanti generiche e la riduzione del trattamentosanzionatorio, ha confermato l’affermazione di responsabilità di ValguarneraGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione dell’azienda a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] AlimentareLatte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata da Valguarnera – capo 1) – e di bancarottafraudolenta patrimoniale per dissipazione di diverse somme di denaro, titoli e dirittidi credito – capo 3) – pluriaggravati dall’art. 219 comma 1 e comma 2 cpv. n. 1del r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità, rispettivamente, di amministratoredi fatto e amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 4 dicembre 2015.2.Il ricorso per cassazione, redatto nell’interesse dei due imputati e a mezzo didifensore abilitato, è composto da 4 motivi, di seguito enunciati nei limiti di strettanecessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., tutti fondatisull’assunta esistenza dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., ad eccezione del quarto, poggiato invece sul solo vizio di cui alla lett. b)dell’art. 606 citato.2.1.

Il primo motivo si è profuso sulla irrilevanza penale del contratto di affittoaziendale ricondotto in sentenza al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In realtà, lo scopo degli imputati sarebbe stato quello, lecito, di garantire i posti dilavoro dei dipendenti, la conservazione dello storico marchio “[OSCURATO:PERSONA]” edell’avviamento e di tutelare il ceto creditorio con la prosecuzione dell’attivitàproduttiva. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in condizioni di decozione, aveva chiesto l’ammissionealla procedura di concordato preventivo subito dopo la conclusione del contrattodi affitto, aveva proposto un piano di rientro accolto dai creditori, con il parerefavorevole del commissario giudiziale e la serietà del progetto è desumibiledall’intervento della dichiarazione di fallimento dopo ben due anni; in caso difallimento, il curatore avrebbe, del resto, potuto recedere dal contratto.

Indefinitiva, non vi sarebbe prova dello scopo di danneggiare i creditori, vi sarebbesemmai prova del contrario.

L’imputato, nell’interrogatorio di garanzia, avrebbefornito valide giustificazioni circa l’operazione eseguita, anche in ordine ai pochicanoni di locazione non pagati.2.2.

Il secondo motivo, fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., anche per travisamento della prova, si è concentrato sullecondotte distrattive di cui al capo 3).

I compensi deliberati a favoredell’amministratrice sarebbero leciti e congrui; non vi sarebbe prova dell’impiegodi denaro della società per scopi personali ed extrasociali; il credito nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativo alla locazione di un immobile commerciale, nonsarebbe stato preteso a causa delle condizioni di difficoltà dell’affittuaria, che nonaveva il denaro per pagare i canoni; l’ammontare dei titoli – cassa assegni edeffetti cambiari in portafoglio – non sarebbe reale, e non spetterebbe agli imputatidimostrare l’esistenza delle attività, non evincibile soltanto in base allescritturazioni contabili, in difetto della prova dell’attendibilità di esse; la sommadei crediti vantati nei confronti delle varie società riconducibili alla famiglia Pucciosi riferirebbe a crediti datati e non più esigibili, la cui mancata svalutazione nonpuò costituire distrazione penalmente rilevante ma, al più, una irregolarità deibilanci.2.3.

Il terzo motivo, che ha fatto leva sui vizi di violazione di legge penale e dellamotivazione, ha lamentato il mancato ricorso alla rinnovazione parziale deldibattimento, chiesta dalla difesa in vista dell’audizione del consulente contabileall’uopo incaricato, che avrebbe potuto fornire diversi chiarimenti sulle singole,lacunose contestazioni e, se del caso, in vista della nomina di un perito ad operadella Corte.2.4.

Il quarto motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge penale, in relazioneall’inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen., stante l’identità degli addebiti mossial capo 1), relativo alla distrazione dell’azienda mediante il contratto di affitto, equello elevato nel capo 3), ove il rimprovero è riferito alla mancata corresponsionedella somma di euro 645.707, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avrebbe dovuto erogare alla società affittante, poi fallita.

Si tratterebbe, insomma,della medesima condotta, contestata due volte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso degli imputati merita parziale accoglimento, nei limiti di cui si dirà.2.

Va esaminato preliminarmente, per le potenziali ricadute in rito, il terzomotivo di ricorso, riguardante la dedotta aporia della motivazione che ha respintol’istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, agitata con i motivi di appello.La doglianza sostiene che il giudice d’appello, illegittimamente, non avrebberitenuto di accedere all’introduzione di una consulenza tecnica contabile delladifesa e, se necessario, di una perizia super partes.Il motivo di critica così confezionato è fuori asse, poichè non tiene conto degliorientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in ordineall'integrazione istruttoria del giudizio abbreviato, scelto dal ricorrente per definireil suo processo.

Infatti, nella fase d'appello di tale rito, le parti, secondo un indirizzoermeneutico che, dopo qualche oscillazione, è oramai dominante, sono titolari diuna mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabiledal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603,comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alleparti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampirispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra lepiù recenti massimate, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv.282585 - 01).

Si è anche chiarito, ancor più recentemente, che il giudice di appelloha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiestadi parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia statoesercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio,o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primogrado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 3, n. 13076 del24/02/2024, Xiumei, Rv. 286075).Di tal che, nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di ritoabbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudiceritenga l'assunzione della prova “assolutamente necessaria”, perchépotenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementiacquisiti; solo in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione diprimo grado (art. 603 comma 2 cod. proc. pen.) tale giudizio deve tener contodella "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivoampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata(Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02).L’impugnazione della pronuncia d’appello è apprezzabile sotto questo profilo,dunque, soltanto laddove l'assunzione delle prove sia stata richiesta in relazionealla "novità" di esse e non quando si riferisca a circostanze di fatto già noteall'imputato all’epoca del processo di primo grado e, a fortiori, allorchè sia stataoggetto di rinunzia anche implicita, per effetto della scelta di essere giudicati conil rito abbreviato non condizionato.E vale la pena rimarcare, in proposito, che è preclusa all'imputato che, dopoil rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per ilrito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimitàdel provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senzaintegrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensidell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al ritosubordinata all'assunzione di prove integrative (Sez.2, n. 13368 27/02/2020,Ruggiero, Rv. 278826; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, Rv. 260532); come ineffetti avvenuto nel caso di specie, ove il giudizio abbreviato semplice è statocelebrato in primo grado in accoglimento della richiesta subordinata formulatadalla difesa nell’eventualità di reiezione della richiesta di giudizio abbreviatocondizionato (v. pag. 4 sentenza di primo grado), avente ad oggetto l’audizionedel consulente di parte sulle conclusioni dell’elaborato del consulente tecniconominato dal pubblico ministero; ovvero, in sostanza, il medesimo contributoprobatorio che si è lamentato pretermesso dai giudici del gravame.Il motivo di ricorso si rivela del resto anche generico, perché non enuncia conpuntualità le ragioni di rilevanza determinante della perizia, evocatasemplicemente in ipotesi di ritenuta necessità e, dunque, affidata in totoall’esercizio del potere discrezionale della Corte d’appello.3.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico, non consentitoin sede di legittimità e manifestamente infondato.La sentenza impugnata, che, in doppia conforme sulla responsabilità, puòessere letta in un unicum di argomentazioni con il provvedimento decisorio diprimo grado, ha illustrato nel dettaglio e con dovizia di particolari il compendiodegli indicatori che convergono, logicamente ed univocamente, per l’illiceità penaledell’operazione di affitto di azienda perfezionata con la società ad hoc costituitadai due imputati, priva di equilibrio economico e patrimoniale, ed a lororiconducibile, che ha determinato lo svuotamento degli asset aziendali dellaconcedente, già in istato di decozione, destinata ineluttabilmente al fallimento.In difetto di compiuto confronto dei motivi del ricorso di per cassazione con ipassaggi della motivazione, la Corte territoriale si è soffermata sulla connotazionenon cristallina e nel complesso fraudolenta dell’atto negoziale, perché la societàaffittuaria, subentrata all’affittante nei medesimi locali aziendali, non ha maicorrisposto il prezzo delle rimanenze di magazzino, sia pure alienate al valore diacquisto, per il considerevole importo di euro 374.635, né, sin dall’inizio delrapporto contrattuale, i canoni di locazione per un tempo apprezzabile – 7 mesi –e per un ammontare non irrilevante di euro 85.400, con un postumo,ingravescente incremento dell’esposizione debitoria della new.co, che ha prodottoriflessi esiziali sulle potenzialità di prosecuzione dell’attività della società e, diconseguenza, sulla conservazione della garanzia patrimoniale per i suoi creditori;è stato posto l’accento, appropriatamente, sulla originaria fragilità strutturale dellasocietà di nuova costituzione (apparsa, infatti, immediatamente inaffidabile agliistituti bancari), priva di mezzi propri al punto da non riuscire ad accedere allerichieste del commissario giudiziale della procedura concordataria, formalizzatenel corso del 2015, di corresponsione delle somme destinate ad arginare ilmancato pagamento dei canoni dell’affitto d’azienda sin dal primo anno di attività;sintomo, quest’ultimo, orientativo della volontà di proseguire l’attivitàcaratteristica dell’impresa sotto altra denominazione, liberandosi della zavorradebitoria della società decotta, a detrimento delle prospettive satisfattive della(almeno gran parte della) massa creditizia.La solidità dell’apprezzamento degli indicatori di fraudolenza si è poggiata sulcontegno compiacente degli imputati, che sin dalla data di deposito dell’ istanza diammissione al concordato preventivo, immediatamente successivo allaconclusione del contratto di affitto aziendale, hanno mantenuto l’iscrizionecontabile dei crediti vantati nei confronti dell’affittuaria al valore nominale,nonostante la persistenza dell’inadempimento delle obbligazioni, di cui non è maistato chiesto il soddisfacimento ed alla cui irreversibilità non è seguito il ricorsoall’esercizio del diritto potestativo di risoluzione del contratto di cui all’art. 1456cod. civ.

E la valenza probatoria degli indici così enucleati è corroboratadall’avvenuto perfezionamento di un’operazione c.d. a parti correlate, sintomo discarsa trasparenza perché ragionevolmente caratterizzata dalla commistione diinteressi conflittuali, forieri di influire sulla pattuizione di condizioni economicheanomale o fuori mercato, come, nel caso in esame, di un canone di locazioneobbiettivamente incongruo (pagg.8-10 sentenza di appello).A corollario logico della valutazione della globalità delle emergenze probatorie,la sentenza impugnata ha osservato che una strategia gestionale credibile avrebbeintrapreso un percorso diverso, volto a selezionare soggetti giuridici realmente“terzi”, dotati di stabilità finanziaria e patrimoniale tale da assicurarel’adempimento delle obbligazioni del contratto di affitto e da far fronte, secondole corrette cadenze del concordato preventivo, all’esposizione della societàammessa alla procedura concorsuale nei confronti dei propri creditori, in condizionidi parità e in ragione del grado dei rispettivi privilegi e diritti di prelazione.La sentenza impugnata ha fatto allora buon governo dei consolidati principi didiritto, calabili nel caso concreto, in virtù dei quali il contratto di affitto di aziendapuò connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione, e ciò tantonel caso in cui l’affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n.44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc.

Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quelloin cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei benisocietari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 36850del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 – 01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018,Morelli, Rv. 272841 – 01; Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri,Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5,n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456).

Non solo, è statoaltresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropriapatrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non piùpossibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantirecontestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008) e più specificamente l'affittod'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della societàfallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione (plausibile, n.d.r.) in proposito(Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, Costa, Rv. 259858).Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consistenel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dellostato di insolvenza dell'impresa, né – contrariamente a quanto assunto nel ricorso- lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolevolontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanziadelle obbligazioni contratte (tra le tante: Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348).Le censure dispiegate in ricorso (riguardanti gli obbiettivi di rilancio delmarchio, il mantenimento del valore dell’avviamento, la garanzia dei livellioccupazionali e, nel complesso, intenzioni virtuose e diverse rispetto a quellericostruite nelle pronunce in rassegna), per il vero assertive e sganciate dalleacquisizioni processuali esaminate dalle decisioni del merito, aspiranoesclusivamente ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, secondo unatecnica redazionale inammissibile in sede di legittimità.

Occorre rimarcare che nonsono consentite nel giudizio di Cassazione le censure che siano nella sostanzarivolte a sollecitare soltanto una rivisitazione del risultato probatorio (Sez. 5, n.8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato dellaCorte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacitàdimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., explurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, ilvizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformitàallo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che diesso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto dirilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).4.

Il secondo motivo è infondato.4.1.

Quanto alla liquidazione di compensi esorbitanti in favoredell’amministratrice [OSCURATO:PERSONA] ed alla qualificazione della relativa condotta comebancarotta fraudolenta per distrazione, l’entità dell’emolumento è statoregolarmente deliberato dagli organi sociali ma non è stato in alcun mododimostrato che le somme percepite siano state congrue rispetto al lavoro svolto e,al contrario, la sentenza impugnata ha correttamente puntualizzato che dettaremunerazione sia stata decisa e corrisposta dall’assemblea dei soci in aumento– peraltro, significativamente, «sotto l’influenza dominante dell’amministratoreunico» (pag.17; pag. 15 sent. di primo grado) - in un periodo di conclamatodissesto, profilatosi a partire dall’esercizio 2009, progressivamente aggravatosinel tempo (v.

Sez.5, n. 16111 del 23/02/2017, Branchini, n.m., che ha richiamato,in termini, Sez.5, n. 9188 del 14/02/2007, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 236263); ovvero,in altre parole, in una fase di crisi dell’impresa in cui sarebbe stata giustificata unadecurtazione del compenso o, al più, la sua stabilizzazione.Del resto, che l’emanazione di un pur regolare pronunciamento del consessoassembleare, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ., non valga di per sé a legittimarel’erogazione di qualsiasi forma di mercede a vantaggio della compagineamministrativa, è principio più volte affermato anche nella giurisprudenza civile diquesta Corte, che ha sancito l’invalidità della delibera assembleare della società dicapitali laddove sia stabilito, a favore dell’amministratore, un compenso eccessivoin relazione al fatturato annuo e alla dimensione economica e finanziariadell’impresa sociale e dunque, in sintesi, pregiudizievole per gli interessi dellasocietà (Cass. civ. Sez. 1, Ord. n. 10889 del 23/04/2024, Rv. 671102; Cass. civ.Sez.1, n. 28748 del 03/12/2008, Rv. 605917; Cass. civ. 21/03/2000, n. 3312, Rv.534928).Sfugge, pertanto, a qualsiasi critica la decisione della Corte d’appello, anchein ordine all’irrilevanza delle tariffe dei compensi degli amministratori aziendali dicui al D.M. n. 140 del 2012, enfatizzate dalla difesa, alla luce della diversità edell’autonomia dei criteri che devono sorreggere il vaglio della ragionevolezzaeconomica della determinazione e della liquidazione degli emolumentiorganicamente attribuiti agli amministratori della società.

Ed invero, l’art. 19 delD.M. n. 140 del 2012 riguarda la liquidazione dei compensi agli amministratorigiudiziari nominati dall’autorità giudiziaria e non la remunerazione dei membri delConsiglio di amministrazione della società di capitali in ambito gestionale, che nonpuò non tenere conto delle concrete e transeunti condizioni economico-finanziariedell’impresa.4.2.

Quanto alla dissipazione o distrazione di liquidità per finalità personali edestranee all’oggetto sociale, deve nuovamente ribadirsi che le condotte descritteall'art. 216, comma primo, n. 1 del r.d. n. 267 del 1942 hanno diretto riferimentoalla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di luigrava in vista della conservazione delle ragioni creditorie.

È in funzione di siffattagaranzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso dimancato rinvenimento di risorse o di cespiti da parte della procedura.

Trattasi,invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazionedella concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che(presumibilmente) soltanto il medesimo, che è (oltre che il responsabile) l'arteficedella gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta e altri, inmotivazione).

In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimoniodell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire ladestinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che questeultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezzadella concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loropretese.

E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamentodell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a svellere,introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamenteraggiungibili sul piano logico.Anche in questo caso, al cospetto di proposizioni circostanziate edesaurienti, riguardanti l’accertato distacco di cospicue risorse in denaro dalpatrimonio della società per il perseguimento di scopi individuali o voluttuari (es.ristoranti, alberghi, boutique di moda etc.), talora anche di persone estranee alcontesto aziendale, comunque divaricanti rispetto all’oggetto sociale, il motivo diricorso ha opposto generiche note di dissenso (secondo cui tali costi inerirebberoa “spese di viaggio effettuate dai componenti del C.D.A.”), prive di riscontro neglisollecitare una rielaborazione degli elementi di prova.4.3.

Quanto alla mancata riscossione dei crediti relativi al contratto dilocazione dell’immobile strumentale all’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il motivo diricorso è a-specifico, poiché meramente riproduttivo di profili di censura giàvagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonconsentito e manifestamente infondato.La soluzione adottata dalle sentenze del duplice grado si allinea del resto alcostante indirizzo di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarottafraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancatariscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è ilpatrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche dientità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono allaformazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv.277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232).I provvedimenti in esame hanno convenientemente messo in risalto che dalgiugno 2014 al gennaio 2016 la conduttrice dell’immobile e “parte correlata” [OSCURATO:PERSONA]– stipulato con contratto del 17 giugno 2014 - ed era dunque in condizioni dicorrispondere il proprio dovuto alla fallita, che ha omesso persino di fatturare icanoni di locazione dal 1° giugno 2014 al 21 gennaio 2016.

La difesa dei ricorrentinon si misura con tale, decisivo tratto delle motivazioni, riproduce dissertazioni giàscandagliate e puntualmente non condivise e, in ultimo, con obiezioni vaghe,irrispettose del principio di autosufficienza del ricorso e versate in fatto (incapacitàdi adempiere alle obbligazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], messa in liquidazioneordinaria, ostacoli creati dalla curatela del fallimento), invita il collegio dilegittimità a riassemblare ex novo la trama delle prove raccolte nel corso dei gradidi giudizio.4.4.

Analoghe riflessioni devono essere riservate alla tematica dellabancarotta per distrazione della cassa assegni ed altri titoli di credito, in relazionealla quale la ragione di ricorso contrappone appunti già adeguatamente sondatidalle conformi sentenze, a riguardo, in particolare, dell’assenza di elementiindicativi della falsità ideologica delle scritture contabili di riferimento,fugacemente lambita dalle doglianze di gravame e sviluppata, in violazionedell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., soltanto con il ricorso di legittimità.Non si colgono, in altri termini e a riguardo della voce dell’attivo in esame,nell’incedere delle motivazioni di merito, profili di intrinseca inaffidabilità delleannotazioni contabili o dei bilanci depositati, né si enucleano passaggi da cui risaltimirata e circostanziata allegazione difensiva di inesistenza “originaria” dellepossidenze dell’impresa; anzi, al contrario, la doglianza principale si è concentratasulla possibile commissione di un mero errore di contabilizzazione o di unasvalutazione tardiva di crediti effettivi.

E si tratta di un dato significativo ai finidella delibazione che ne occupa, perché gli arresti giurisprudenziali che pure sisono soffermati sull’improponibilità di “automatismi” che facciano discendere ladisponibilità dei beni dalle formali appostazioni contabili, hanno valorizzatol’emergenza di specifiche e circostanziate obiezioni difensive (Sez.5, n. 52219 del30/10/2014, Ragosa, Rv.262197), ovvero di indicatori oggettivi, che faccianodubitare della rispondenza al vero delle scritturazioni (Sez. 5, n. 55805 del03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274621; Sez.5, n. 40726 del06/11/2006, Abbate, Rv.235767).4.5.

La porzione della doglianza del secondo motivo – che ha investitol’appostazione della “mancata riscossione dei crediti” vantati dalla fallita neiconfronti delle società riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] [capo 3, punto g)] – ed ilquarto motivo del ricorso, sono invece fondati.Quanto alla prima, le argomentazioni spese dalla motivazione della sentenzaimpugnata indugiano non sull’inerzia ingiustificata degli amministratori nell’attivitàdi esazione di crediti in denaro (integratrice di comportamento distrattivo, comeda trama della sentenza di primo grado, ad es. a pag. 23), quanto, piuttosto,sull’osservazione che si sarebbe trattato di crediti “incagliati” da diversi anni, cheavrebbero dovuto essere oggetto, in contabilità, di risalente svalutazione.

Sottotale angolatura di visuale la censura del ricorso coglie nel segno, perché il “valorepresumibile di realizzo” dei crediti attiene alla disciplina dei criteri di iscrizione delleposte del bilancio di esercizio (art. 2426 n. 8 cod. civ.), ed incide, pertanto, sullatrasparenza ostensiva dei dati contabili, ma non è indicativa dell’indebita rinunziaa far valere un’esigibile ragione di credito, sulla quale la decisione impugnata nonsi è soffermata.Quanto alla seconda, in disparte l’improprio riferimento del motivo di ricorsoall’insussistente violazione del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen., èfuor di dubbio che il segmento distrattivo che attiene alla mancata riscossione delcredito relativo al canone di affitto di azienda (enunciato invero nell’imputazionecome riferito “al capo 1”) deve ritenersi inglobato nella più ampia e complessaoperazione di distrazione del compendio aziendale della fallita, già oggetto ditrattazione ed affrontata nel § 3.5.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata in parte qua, senzarinvio per quanto concerne il citato assorbimento della distrazione di cui al capo3), punto c), nell’addebito di cui al capo 1) e con rinvio, per manifesta illogicitàdella motivazione, per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità per l’attodistrattivo contestato al capo 3, punto g).

Per effetto delle nuove valutazioni e nelrispetto della presente decisione, sarà cura della Corte di merito procedere alriesame del trattamento sanzionatorio.

Nel resto, invece, il ricorso degli imputatideve essere respinto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di cuial capo 3), lett. c), assorbita nella condotta di cui al capo 1).

Annulla la medesimasentenza, quanto al trattamento sanzionatorio, nonché quanto alla condotta di cuial capo 3), lett. g), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo.

Rigetta nel resto i ricorsi.Così deciso il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
59inoltre:[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. LUIGIBIRRITTERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi diricorso e insiste per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Palermo, che, parzialmenteriformando quella del g.u.p. del locale Tribunale, nel rito abbreviato, con laconcessione agli imputati delle attenuanti generiche e la riduzione del trattamentosanzionatorio, ha confermato l’affermazione di responsabilità di ValguarneraGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione dell’azienda a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] AlimentareLatte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., amministrata da Valguarnera – capo 1) – e di bancarottafraudolenta patrimoniale per dissipazione di diverse somme di denaro, titoli e dirittidi credito – capo 3) – pluriaggravati dall’art. 219 comma 1 e comma 2 cpv. n. 1del r.d. n. 267 del 1942, commessi in qualità, rispettivamente, di amministratoredi fatto e amministratore di diritto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo con sentenza del 4 dicembre 2015.2.Il ricorso per cassazione, redatto nell’interesse dei due imputati e a mezzo didifensore abilitato, è composto da 4 motivi, di seguito enunciati nei limiti di strettanecessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., tutti fondatisull’assunta esistenza dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., ad eccezione del quarto, poggiato invece sul solo vizio di cui alla lett. b)dell’art. 606 citato.2.1. Il primo motivo si è profuso sulla irrilevanza penale del contratto di affittoaziendale ricondotto in sentenza al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In realtà, lo scopo degli imputati sarebbe stato quello, lecito, di garantire i posti dilavoro dei dipendenti, la conservazione dello storico marchio “[OSCURATO:PERSONA]” edell’avviamento e di tutelare il ceto creditorio con la prosecuzione dell’attivitàproduttiva. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in condizioni di decozione, aveva chiesto l’ammissionealla procedura di concordato preventivo subito dopo la conclusione del contrattodi affitto, aveva proposto un piano di rientro accolto dai creditori, con il parerefavorevole del commissario giudiziale e la serietà del progetto è desumibiledall’intervento della dichiarazione di fallimento dopo ben due anni; in caso difallimento, il curatore avrebbe, del resto, potuto recedere dal contratto. Indefinitiva, non vi sarebbe prova dello scopo di danneggiare i creditori, vi sarebbesemmai prova del contrario. L’imputato, nell’interrogatorio di garanzia, avrebbefornito valide giustificazioni circa l’operazione eseguita, anche in ordine ai pochicanoni di locazione non pagati.2.2. Il secondo motivo, fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., anche per travisamento della prova, si è concentrato sullecondotte distrattive di cui al capo 3). I compensi deliberati a favoredell’amministratrice sarebbero leciti e congrui; non vi sarebbe prova dell’impiegodi denaro della società per scopi personali ed extrasociali; il credito nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., relativo alla locazione di un immobile commerciale, nonsarebbe stato preteso a causa delle condizioni di difficoltà dell’affittuaria, che nonaveva il denaro per pagare i canoni; l’ammontare dei titoli – cassa assegni edeffetti cambiari in portafoglio – non sarebbe reale, e non spetterebbe agli imputatidimostrare l’esistenza delle attività, non evincibile soltanto in base allescritturazioni contabili, in difetto della prova dell’attendibilità di esse; la sommadei crediti vantati nei confronti delle varie società riconducibili alla famiglia Pucciosi riferirebbe a crediti datati e non più esigibili, la cui mancata svalutazione nonpuò costituire distrazione penalmente rilevante ma, al più, una irregolarità deibilanci.2.3. Il terzo motivo, che ha fatto leva sui vizi di violazione di legge penale e dellamotivazione, ha lamentato il mancato ricorso alla rinnovazione parziale deldibattimento, chiesta dalla difesa in vista dell’audizione del consulente contabileall’uopo incaricato, che avrebbe potuto fornire diversi chiarimenti sulle singole,lacunose contestazioni e, se del caso, in vista della nomina di un perito ad operadella Corte.2.4. Il quarto motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge penale, in relazioneall’inosservanza dell’art. 649 cod. proc. pen., stante l’identità degli addebiti mossial capo 1), relativo alla distrazione dell’azienda mediante il contratto di affitto, equello elevato nel capo 3), ove il rimprovero è riferito alla mancata corresponsionedella somma di euro 645.707, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avrebbe dovuto erogare alla società affittante, poi fallita. Si tratterebbe, insomma,della medesima condotta, contestata due volte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso degli imputati merita parziale accoglimento, nei limiti di cui si dirà.2. Va esaminato preliminarmente, per le potenziali ricadute in rito, il terzomotivo di ricorso, riguardante la dedotta aporia della motivazione che ha respintol’istanza di rinnovazione parziale del dibattimento, agitata con i motivi di appello.La doglianza sostiene che il giudice d’appello, illegittimamente, non avrebberitenuto di accedere all’introduzione di una consulenza tecnica contabile delladifesa e, se necessario, di una perizia super partes.Il motivo di critica così confezionato è fuori asse, poichè non tiene conto degliorientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in ordineall'integrazione istruttoria del giudizio abbreviato, scelto dal ricorrente per definireil suo processo. Infatti, nella fase d'appello di tale rito, le parti, secondo un indirizzoermeneutico che, dopo qualche oscillazione, è oramai dominante, sono titolari diuna mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabiledal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603,comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alleparti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampirispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra lepiù recenti massimate, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv.282585 - 01). Si è anche chiarito, ancor più recentemente, che il giudice di appelloha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento nel caso in cui la richiestadi parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, che non sia statoesercitato per forza maggiore o per la sopravvenienza della stessa dopo il giudizio,o perché la ammissione della prova, ritualmente richiesta nel giudizio di primogrado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 3, n. 13076 del24/02/2024, Xiumei, Rv. 286075).Di tal che, nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di ritoabbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudiceritenga l'assunzione della prova “assolutamente necessaria”, perchépotenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementiacquisiti; solo in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione diprimo grado (art. 603 comma 2 cod. proc. pen.) tale giudizio deve tener contodella "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivoampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata(Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02).L’impugnazione della pronuncia d’appello è apprezzabile sotto questo profilo,dunque, soltanto laddove l'assunzione delle prove sia stata richiesta in relazionealla "novità" di esse e non quando si riferisca a circostanze di fatto già noteall'imputato all’epoca del processo di primo grado e, a fortiori, allorchè sia stataoggetto di rinunzia anche implicita, per effetto della scelta di essere giudicati conil rito abbreviato non condizionato.E vale la pena rimarcare, in proposito, che è preclusa all'imputato che, dopoil rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per ilrito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimitàdel provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senzaintegrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensidell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al ritosubordinata all'assunzione di prove integrative (Sez.2, n. 13368 27/02/2020,Ruggiero, Rv. 278826; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, Rv. 260532); come ineffetti avvenuto nel caso di specie, ove il giudizio abbreviato semplice è statocelebrato in primo grado in accoglimento della richiesta subordinata formulatadalla difesa nell’eventualità di reiezione della richiesta di giudizio abbreviatocondizionato (v. pag. 4 sentenza di primo grado), avente ad oggetto l’audizionedel consulente di parte sulle conclusioni dell’elaborato del consulente tecniconominato dal pubblico ministero; ovvero, in sostanza, il medesimo contributoprobatorio che si è lamentato pretermesso dai giudici del gravame.Il motivo di ricorso si rivela del resto anche generico, perché non enuncia conpuntualità le ragioni di rilevanza determinante della perizia, evocatasemplicemente in ipotesi di ritenuta necessità e, dunque, affidata in totoall’esercizio del potere discrezionale della Corte d’appello.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico, non consentitoin sede di legittimità e manifestamente infondato.La sentenza impugnata, che, in doppia conforme sulla responsabilità, puòessere letta in un unicum di argomentazioni con il provvedimento decisorio diprimo grado, ha illustrato nel dettaglio e con dovizia di particolari il compendiodegli indicatori che convergono, logicamente ed univocamente, per l’illiceità penaledell’operazione di affitto di azienda perfezionata con la società ad hoc costituitadai due imputati, priva di equilibrio economico e patrimoniale, ed a lororiconducibile, che ha determinato lo svuotamento degli asset aziendali dellaconcedente, già in istato di decozione, destinata ineluttabilmente al fallimento.In difetto di compiuto confronto dei motivi del ricorso di per cassazione con ipassaggi della motivazione, la Corte territoriale si è soffermata sulla connotazionenon cristallina e nel complesso fraudolenta dell’atto negoziale, perché la societàaffittuaria, subentrata all’affittante nei medesimi locali aziendali, non ha maicorrisposto il prezzo delle rimanenze di magazzino, sia pure alienate al valore diacquisto, per il considerevole importo di euro 374.635, né, sin dall’inizio delrapporto contrattuale, i canoni di locazione per un tempo apprezzabile – 7 mesi –e per un ammontare non irrilevante di euro 85.400, con un postumo,ingravescente incremento dell’esposizione debitoria della new.co, che ha prodottoriflessi esiziali sulle potenzialità di prosecuzione dell’attività della società e, diconseguenza, sulla conservazione della garanzia patrimoniale per i suoi creditori;è stato posto l’accento, appropriatamente, sulla originaria fragilità strutturale dellasocietà di nuova costituzione (apparsa, infatti, immediatamente inaffidabile agliistituti bancari), priva di mezzi propri al punto da non riuscire ad accedere allerichieste del commissario giudiziale della procedura concordataria, formalizzatenel corso del 2015, di corresponsione delle somme destinate ad arginare ilmancato pagamento dei canoni dell’affitto d’azienda sin dal primo anno di attività;sintomo, quest’ultimo, orientativo della volontà di proseguire l’attivitàcaratteristica dell’impresa sotto altra denominazione, liberandosi della zavorradebitoria della società decotta, a detrimento delle prospettive satisfattive della(almeno gran parte della) massa creditizia.La solidità dell’apprezzamento degli indicatori di fraudolenza si è poggiata sulcontegno compiacente degli imputati, che sin dalla data di deposito dell’ istanza diammissione al concordato preventivo, immediatamente successivo allaconclusione del contratto di affitto aziendale, hanno mantenuto l’iscrizionecontabile dei crediti vantati nei confronti dell’affittuaria al valore nominale,nonostante la persistenza dell’inadempimento delle obbligazioni, di cui non è maistato chiesto il soddisfacimento ed alla cui irreversibilità non è seguito il ricorsoall’esercizio del diritto potestativo di risoluzione del contratto di cui all’art. 1456cod. civ. E la valenza probatoria degli indici così enucleati è corroboratadall’avvenuto perfezionamento di un’operazione c.d. a parti correlate, sintomo discarsa trasparenza perché ragionevolmente caratterizzata dalla commistione diinteressi conflittuali, forieri di influire sulla pattuizione di condizioni economicheanomale o fuori mercato, come, nel caso in esame, di un canone di locazioneobbiettivamente incongruo (pagg.8-10 sentenza di appello).A corollario logico della valutazione della globalità delle emergenze probatorie,la sentenza impugnata ha osservato che una strategia gestionale credibile avrebbeintrapreso un percorso diverso, volto a selezionare soggetti giuridici realmente“terzi”, dotati di stabilità finanziaria e patrimoniale tale da assicurarel’adempimento delle obbligazioni del contratto di affitto e da far fronte, secondole corrette cadenze del concordato preventivo, all’esposizione della societàammessa alla procedura concorsuale nei confronti dei propri creditori, in condizionidi parità e in ragione del grado dei rispettivi privilegi e diritti di prelazione.La sentenza impugnata ha fatto allora buon governo dei consolidati principi didiritto, calabili nel caso concreto, in virtù dei quali il contratto di affitto di aziendapuò connotarsi in modo da integrare una bancarotta per distrazione, e ciò tantonel caso in cui l’affitto venga stipulato con canoni incongrui o simulati (Sez. 5, n.44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc. Quattrocchi, Rv. 241830), quanto in quelloin cui la stipula avvenga al preciso scopo di trasferire la disponibilità dei benisocietari ad altro soggetto giuridico in previsione del fallimento (Sez. 5, n. 36850del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 – 01; Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018,Morelli, Rv. 272841 – 01; Sez. 5, n. 46508 del 27 novembre 2008, Scire' e altri,Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28 gennaio 1998, Martinel, Rv. 209947; Sez. 5,n. 11207 del 29 ottobre 1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456). Non solo, è statoaltresì precisato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropriapatrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non piùpossibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantirecontestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778del 10 gennaio 2012, Petruzziello, Rv. 252008) e più specificamente l'affittod'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della societàfallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione (plausibile, n.d.r.) in proposito(Sez. 5, n. 16989 del 2 aprile 2014, Costa, Rv. 259858).Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consistenel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dellostato di insolvenza dell'impresa, né – contrariamente a quanto assunto nel ricorso- lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolevolontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanziadelle obbligazioni contratte (tra le tante: Sez. U n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348).Le censure dispiegate in ricorso (riguardanti gli obbiettivi di rilancio delmarchio, il mantenimento del valore dell’avviamento, la garanzia dei livellioccupazionali e, nel complesso, intenzioni virtuose e diverse rispetto a quellericostruite nelle pronunce in rassegna), per il vero assertive e sganciate dalleacquisizioni processuali esaminate dalle decisioni del merito, aspiranoesclusivamente ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, secondo unatecnica redazionale inammissibile in sede di legittimità. Occorre rimarcare che nonsono consentite nel giudizio di Cassazione le censure che siano nella sostanzarivolte a sollecitare soltanto una rivisitazione del risultato probatorio (Sez. 5, n.8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato dellaCorte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacitàdimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., explurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, ilvizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformitàallo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che diesso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto dirilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).4. Il secondo motivo è infondato.4.1. Quanto alla liquidazione di compensi esorbitanti in favoredell’amministratrice [OSCURATO:PERSONA] ed alla qualificazione della relativa condotta comebancarotta fraudolenta per distrazione, l’entità dell’emolumento è statoregolarmente deliberato dagli organi sociali ma non è stato in alcun mododimostrato che le somme percepite siano state congrue rispetto al lavoro svolto e,al contrario, la sentenza impugnata ha correttamente puntualizzato che dettaremunerazione sia stata decisa e corrisposta dall’assemblea dei soci in aumento– peraltro, significativamente, «sotto l’influenza dominante dell’amministratoreunico» (pag.17; pag. 15 sent. di primo grado) - in un periodo di conclamatodissesto, profilatosi a partire dall’esercizio 2009, progressivamente aggravatosinel tempo (v. Sez.5, n. 16111 del 23/02/2017, Branchini, n.m., che ha richiamato,in termini, Sez.5, n. 9188 del 14/02/2007, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 236263); ovvero,in altre parole, in una fase di crisi dell’impresa in cui sarebbe stata giustificata unadecurtazione del compenso o, al più, la sua stabilizzazione.Del resto, che l’emanazione di un pur regolare pronunciamento del consessoassembleare, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ., non valga di per sé a legittimarel’erogazione di qualsiasi forma di mercede a vantaggio della compagineamministrativa, è principio più volte affermato anche nella giurisprudenza civile diquesta Corte, che ha sancito l’invalidità della delibera assembleare della società dicapitali laddove sia stabilito, a favore dell’amministratore, un compenso eccessivoin relazione al fatturato annuo e alla dimensione economica e finanziariadell’impresa sociale e dunque, in sintesi, pregiudizievole per gli interessi dellasocietà (Cass. civ. Sez. 1, Ord. n. 10889 del 23/04/2024, Rv. 671102; Cass. civ.Sez.1, n. 28748 del 03/12/2008, Rv. 605917; Cass. civ. 21/03/2000, n. 3312, Rv.534928).Sfugge, pertanto, a qualsiasi critica la decisione della Corte d’appello, anchein ordine all’irrilevanza delle tariffe dei compensi degli amministratori aziendali dicui al D.M. n. 140 del 2012, enfatizzate dalla difesa, alla luce della diversità edell’autonomia dei criteri che devono sorreggere il vaglio della ragionevolezzaeconomica della determinazione e della liquidazione degli emolumentiorganicamente attribuiti agli amministratori della società. Ed invero, l’art. 19 delD.M. n. 140 del 2012 riguarda la liquidazione dei compensi agli amministratorigiudiziari nominati dall’autorità giudiziaria e non la remunerazione dei membri delConsiglio di amministrazione della società di capitali in ambito gestionale, che nonpuò non tenere conto delle concrete e transeunti condizioni economico-finanziariedell’impresa.4.2. Quanto alla dissipazione o distrazione di liquidità per finalità personali edestranee all’oggetto sociale, deve nuovamente ribadirsi che le condotte descritteall'art. 216, comma primo, n. 1 del r.d. n. 267 del 1942 hanno diretto riferimentoalla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di luigrava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffattagaranzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso dimancato rinvenimento di risorse o di cespiti da parte della procedura. Trattasi,invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazionedella concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che(presumibilmente) soltanto il medesimo, che è (oltre che il responsabile) l'arteficedella gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta e altri, inmotivazione). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimoniodell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire ladestinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che questeultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezzadella concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loropretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamentodell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a svellere,introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamenteraggiungibili sul piano logico.Anche in questo caso, al cospetto di proposizioni circostanziate edesaurienti, riguardanti l’accertato distacco di cospicue risorse in denaro dalpatrimonio della società per il perseguimento di scopi individuali o voluttuari (es.ristoranti, alberghi, boutique di moda etc.), talora anche di persone estranee alcontesto aziendale, comunque divaricanti rispetto all’oggetto sociale, il motivo diricorso ha opposto generiche note di dissenso (secondo cui tali costi inerirebberoa “spese di viaggio effettuate dai componenti del C.D.A.”), prive di riscontro neglisollecitare una rielaborazione degli elementi di prova.4.3. Quanto alla mancata riscossione dei crediti relativi al contratto dilocazione dell’immobile strumentale all’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il motivo diricorso è a-specifico, poiché meramente riproduttivo di profili di censura giàvagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonconsentito e manifestamente infondato.La soluzione adottata dalle sentenze del duplice grado si allinea del resto alcostante indirizzo di questa Corte, secondo cui integra il reato di bancarottafraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancatariscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è ilpatrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche dientità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono allaformazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv.277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232).I provvedimenti in esame hanno convenientemente messo in risalto che dalgiugno 2014 al gennaio 2016 la conduttrice dell’immobile e “parte correlata” [OSCURATO:PERSONA]– stipulato con contratto del 17 giugno 2014 - ed era dunque in condizioni dicorrispondere il proprio dovuto alla fallita, che ha omesso persino di fatturare icanoni di locazione dal 1° giugno 2014 al 21 gennaio 2016. La difesa dei ricorrentinon si misura con tale, decisivo tratto delle motivazioni, riproduce dissertazioni giàscandagliate e puntualmente non condivise e, in ultimo, con obiezioni vaghe,irrispettose del principio di autosufficienza del ricorso e versate in fatto (incapacitàdi adempiere alle obbligazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA], messa in liquidazioneordinaria, ostacoli creati dalla curatela del fallimento), invita il collegio dilegittimità a riassemblare ex novo la trama delle prove raccolte nel corso dei gradidi giudizio.4.4. Analoghe riflessioni devono essere riservate alla tematica dellabancarotta per distrazione della cassa assegni ed altri titoli di credito, in relazionealla quale la ragione di ricorso contrappone appunti già adeguatamente sondatidalle conformi sentenze, a riguardo, in particolare, dell’assenza di elementiindicativi della falsità ideologica delle scritture contabili di riferimento,fugacemente lambita dalle doglianze di gravame e sviluppata, in violazionedell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., soltanto con il ricorso di legittimità.Non si colgono, in altri termini e a riguardo della voce dell’attivo in esame,nell’incedere delle motivazioni di merito, profili di intrinseca inaffidabilità delleannotazioni contabili o dei bilanci depositati, né si enucleano passaggi da cui risaltimirata e circostanziata allegazione difensiva di inesistenza “originaria” dellepossidenze dell’impresa; anzi, al contrario, la doglianza principale si è concentratasulla possibile commissione di un mero errore di contabilizzazione o di unasvalutazione tardiva di crediti effettivi. E si tratta di un dato significativo ai finidella delibazione che ne occupa, perché gli arresti giurisprudenziali che pure sisono soffermati sull’improponibilità di “automatismi” che facciano discendere ladisponibilità dei beni dalle formali appostazioni contabili, hanno valorizzatol’emergenza di specifiche e circostanziate obiezioni difensive (Sez.5, n. 52219 del30/10/2014, Ragosa, Rv.262197), ovvero di indicatori oggettivi, che faccianodubitare della rispondenza al vero delle scritturazioni (Sez. 5, n. 55805 del03/10/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274621; Sez.5, n. 40726 del06/11/2006, Abbate, Rv.235767).4.5. La porzione della doglianza del secondo motivo – che ha investitol’appostazione della “mancata riscossione dei crediti” vantati dalla fallita neiconfronti delle società riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] [capo 3, punto g)] – ed ilquarto motivo del ricorso, sono invece fondati.Quanto alla prima, le argomentazioni spese dalla motivazione della sentenzaimpugnata indugiano non sull’inerzia ingiustificata degli amministratori nell’attivitàdi esazione di crediti in denaro (integratrice di comportamento distrattivo, comeda trama della sentenza di primo grado, ad es. a pag. 23), quanto, piuttosto,sull’osservazione che si sarebbe trattato di crediti “incagliati” da diversi anni, cheavrebbero dovuto essere oggetto, in contabilità, di risalente svalutazione. Sottotale angolatura di visuale la censura del ricorso coglie nel segno, perché il “valorepresumibile di realizzo” dei crediti attiene alla disciplina dei criteri di iscrizione delleposte del bilancio di esercizio (art. 2426 n. 8 cod. civ.), ed incide, pertanto, sullatrasparenza ostensiva dei dati contabili, ma non è indicativa dell’indebita rinunziaa far valere un’esigibile ragione di credito, sulla quale la decisione impugnata nonsi è soffermata.Quanto alla seconda, in disparte l’improprio riferimento del motivo di ricorsoall’insussistente violazione del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen., èfuor di dubbio che il segmento distrattivo che attiene alla mancata riscossione delcredito relativo al canone di affitto di azienda (enunciato invero nell’imputazionecome riferito “al capo 1”) deve ritenersi inglobato nella più ampia e complessaoperazione di distrazione del compendio aziendale della fallita, già oggetto ditrattazione ed affrontata nel § 3.5.La sentenza impugnata deve essere dunque annullata in parte qua, senzarinvio per quanto concerne il citato assorbimento della distrazione di cui al capo3), punto c), nell’addebito di cui al capo 1) e con rinvio, per manifesta illogicitàdella motivazione, per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità per l’attodistrattivo contestato al capo 3, punto g). Per effetto delle nuove valutazioni e nelrispetto della presente decisione, sarà cura della Corte di merito procedere alriesame del trattamento sanzionatorio. Nel resto, invece, il ricorso degli imputatideve essere respinto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di cuial capo 3), lett. c), assorbita nella condotta di cui al capo 1). Annulla la medesimasentenza, quanto al trattamento sanzionatorio, nonché quanto alla condotta di cuial capo 3), lett. g), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi.Così deciso il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]