CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sytite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, i quali sostengono che il congiunto abbia patito un periodo di ingiusta detenzione nell'ambito di un procedimento penale in cui era chiamato a rispondere del reato di rapina, lesioni e porto di un coltello. [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto perché gravemente indiziato del delitto di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] e sottoposto alla misura della custodia in carcere e degli arresti domiciliari. In seguito all'accertata evasione dagli arresti domiciliari era ripristinata la misura della custodia in carcere. La presunta vittima denunciava di essere stata rapinata del telefono e del portafoglio dopo essere stata minacciata con un coltello e aggredita violentemente con pugni e calci. Si accertava, all'esito del processo, che la persona offesa aveva ingiustamente accusato il Gordea. Per questa ragione l'imputato era assolto perché il fatto non sussiste e si procedeva a carico della persona offesa per il reato di calunnia (si accertava, attraverso l'acquisizione dei tabulati, che il telefono della persona offesa era sempre rimasto nella sua disponibilità, benché avesse dichiarato in denuncia che aveva formato oggetto della rapina). La difesa impugna il rigetto ed articola un lungo ricorso in cui sostanzialmente esclude che il Gordea si sia dato alla fuga rendendosi irrintracciabile; mette in evidenza la superficialità con cui furono condotte le indagini, ben avendo potuto la polizia svolgere immediati accertamenti idonei a sconfessare il denunciante; critica la motivazione della Corte di merito che ha utilizzato il silenzio serbato dal richiedente in interrogatorio per formare il proprio convincimento. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono da reputarsi infondati. 2. E' d'uopo premettere come, secondo orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, debba ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, Sarnataro e altri, Rv. 203637; Sez.4, n.43302 del 23/10/2008, Rv.242034). A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale, suscettibili di determinare o esplicare un'efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente. Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull'analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato - valutazione che compete al giudice della cognizione - ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio). Non è superfluo aggiungere l'ulteriore principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione, nella valutazione da compiersi nell'ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice della cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto della pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell'ambito del giudizio riparatorio. Deve anche precisarsi come, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, l'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. da parte dell'imputato non rilevi quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. 3. Premessi tutti i principi generali che governano l'istituto, deve ritenersi come le argomentazioni contenute nel provvedimento a sostegno del rigetto resistano al vaglio di legittimità, sebbene sia necessario svolgere alcune precisazioni. In primis, non deve tenersi conto delle argomentazioni contenute nella motivazione dell'ordinanza che riguardano il silenzio serbato dall'imputato in interrogatorio. Come detto in precedenza, sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. — introdotta dall'art. 4, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione". Pertanto, non può più considerarsi, quale causa ostativa all'indennizzo, il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio, neppure "ad adiuvandum". Di qui la fondatezza, sia pure intervenuta ex post, alla luce della modifica normativa, dei motivi di lagnanza sul punto, essendo il provvedimento di rigetto incentrato anche su tale aspetto. Espunti i riferimenti al silenzio in interrogatorio, l'ordinanza deve essere sottoposta alla c.d. "prova di resistenza" per verificare se le residue argomentazioni fondanti il convincimento dei giudici in ordine alla esistenza di elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo siano idonee a supportare la medesima conclusione (cfr., sia pure in tema di assunzione illegale di una prova Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, Pandolfi, Rv. 258007: «La Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l'illegale assunzione di una prova non deve procedere all'automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti»). Pur escludendo le argomentazioni adoperate dal giudice della riparazione in relazione al fatto che il Gordus si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, gli ulteriori elementi valorizzati in motivazione risultano idonei a sostenere la decisione di rigetto. Tali elementi sono costituiti dalla denuncia presentata illo tempore dalla persona offesa, la cui narrazione dei fatti, si legge nella ordinanza, era corroborata dalle dichiarazioni di ben due testimoni, che affermavano di avere assistito all'episodio, e dalle certificazioni mediche attestanti le lesioni asseritamente patite dalla persona offesa. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, oppose resistenza all'atto del fermo di polizia e nella sua abitazione furono rinvenuti, in seguito a perquisizione, un coltello ed un documento intestato al denunciante. Soltanto all'esito del dibattimento, evidenziano i giudici, si accertò l'inattendibilità della persona offesa e l'infondatezza della denuncia. 4. Ebbene, il giudice della riparazione, facendo buon governo dei principi che governano la materia, ha ritenuto, con valutazione ex ante, come gli elementi raccolti (denuncia della persona offesa, dichiarazioni testimoniali, ritrovamento di un documento della persona offesa nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], ritrovamento del coltello) fossero ragionevolmente idonei ad ingenerare nell'Autorità l'erroneo convincimento che il Gordea si fosse reso responsabile dei fatti reato ipotizzati. Le argomentazioni della difesa non si confrontano realmente con gli aspetti evidenziati in motivazione, risultando inidonee a rivelare aspetti di criticità nella motivazione espressa nel provvedimento impugnato. 5. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricors