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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 31157/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 4696-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 906 GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 375/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/08/2016 R.G.N. 826/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 04696/2017 RILEVATO che con sentenza in data 26 ottobre 2016, la Corte di Appello di Venezia in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., già Società per [OSCURATO:PERSONA] Padova, affidandolo a cinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che va preliminarmente rilevato come la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. anche per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. abbia depositato verbale di conciliazione giudiziale fra le parti, formalizzato innanzi al Tribunale di Verona rinunciando al ricorso; la rinuncia al ricorso risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale e sottoscritta altresì per accettazione; le parti hanno concluso accordo conciliativo in sede giudiziale concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite; quindi, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso nella Adunanza camerale del 3 marzo 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oggi.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4696-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 906 GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 375/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/08/2016 R.G.N. 826/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 04696/2017 RILEVATO che con sentenza in data 26 ottobre 2016, la Corte di Appello di Venezia in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., già Società per [OSCURATO:PERSONA] Padova, affidandolo a cinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO che va preliminarmente rilevato come la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. anche per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. abbia depositato verbale di conciliazione giudiziale fra le parti, formalizzato innanzi al Tribunale di Verona rinunciando al ricorso; la rinuncia al ricorso risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale e sottoscritta altresì per accettazione; le parti hanno concluso accordo conciliativo in sede giudiziale concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite; quindi, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Adunanza camerale del 3 marzo 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oggi.,