CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 aprile 2021
Cassazione n. 47182/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di revoca del decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice il 12/05/2017 presentata da [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di cui all'art. 116, comma 5, cod. strada, accertato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Veniva contestualmente respinta la richiesta di restituzione in termini presentata dal condannato in relazione al medesimo decreto penale. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che il decreto penale di condanna controverso risultava notificato, decorsi i termini di compiuta giacenza, presso il domicilio eletto di [OSCURATO:PERSONA], indicato dal condannato nel verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando cinque motivi di ricorso. Con i primi tre motivi di ricorsi4 di cui si impone una trattazione congiunta, si censurava la regolarità formale della procedura di notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 137, 142, 161 e 162 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto dell'illegittimità del verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], derivante dal rifiuto del ricorrente di sottoscrivere l'atto, che non consentiva di ritenere regolare l'elezione di domicilio effettuata in quella sede. Si deducevano, inoltre, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 460, comma 4, 161, comma 4, 157, comma 8, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che le notifiche eseguite presso il domicilio eletto di [OSCURATO:PERSONA], come sopra indicato, non potevano ritenersi regolari, per effetto della mancanza di validi consegnatari, dalla quale derivava la necessità di riattivare l'intera sequenza procedinnentale relativa al decreto penale controverso. Con il quarto motivo di ricorso si eccepiva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 Cost. e 6 CEDU, atteso che la sequenza procedimentale prefigurata dalla norma censurata non consentiva di ritenere rispettate le disposizioni poste a tutela dell'indagato nelle ipotesi in cui venga emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna, notificato, come nel caso di specie, decorsi i termini di compiuta giacenza presso il domicilio eletto. In via subordinata al mancato accoglimento della doglianza prospettata con il quarto motivo di ricorso, si chiedeva la rimessione della questione ermeneutica alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto giurisprudenziale, non ancora risolto, sul significato da attribuire al rifiuto dell'indagato di sottoscrivere il verbale di elezione di persona sottoposta a indagini redatto nei suoi confronti. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 670, comma 3, 175, comma 2, 459, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni per cui, a fronte delle irregolarità incontroverse che inficiavano la sequenza procedimentale in esame, non si ritenevano sussistenti i presupposti per la rimessione in termini, richiesta da [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla revoca del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati i primi tre motivi di ricors9, di cui si impone una trattazione congiunta, riguardando tali censure difensive la regolarità formale della procedura di notifica del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo avere eletto domicilio nel luogo dove risiedeva e dove veniva notificato il decreto penale di condanna controverso, si rifiutava di sottoscrivere il verbale di identificazione di persona sottoposta a indagini redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rifiuto che appare privo di rilievo processuale, non avendo il condannato esplicitato le ragioni che lo giustificavano.Costituisce un dato parimenti incontroverso quello secondo cui la procedura di notificazione del decreto penale di condanna si concludeva, decorsi i termini di compiuta giacenza, dopo che la seconda notifica dell'atto controverso era stata eseguita nel domicilio eletto di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], identificata quale moglie del ricorrente. In questa cornice, deve rilevarsi che la sequenza procedimentale seguita nel caso di specie appare rispettosa delle norme che sovrintendono alla notifica del decreto penale di condanna, che non consentono di ipotizzare la mancata conoscenza dell'atto processuale controverso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non permettono, conseguentemente, di ritenere attivabili né il rimedio di cui all'art.670 cod. proc. pen. né il rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., richiesto contestualmente. Si consideri, in proposito, che, secondo i parametri processuali previsti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che appaiono pienamente rispettati nel caso in esame, l'elezione di domicilio, che comporta la conoscenza della pendenza del procedimento penale da parte dell'imputato, deve intervenire prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, atteso che, laddove questo atto processuale interviene prima di tale momento, può addebitarsi all'imputato - a maggior ragione quando il domicilio eletto coincida con il luogo dove risiede, che determina una presunzione di elevata conoscenza del procedimento che lo investe - l'inadempimento dell'onere di tenersi informato sulla vicenda processuale che lo riguarda e la mancata conoscenza degli atti successivi (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420- 01). Queste conclusioni, invece, non possono trarsi, sic et sempliciter, per le ipotesi in cui l'elezione di domicilio interviene dopo la vocatio in iudicium dell'imputato, atteso che, in questo caso, non risulta provato che il soggetto ha avuto conoscenza del processo in un momento anteriore al suo inizio e che sia stato posto in condizione di parteciparvi sin dal suo principio. Da tali atti processuali, infatti, è possibile evincere che l'imputato è a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado, atteso che nel verbale di elezione di domicilio non si afferma che l'imputato è sottoposto a un processo penale, ma solo che si stanno svolgendo indagini preliminari nei suoi confronti. In questa cornice, non può che ribadirsi che la notifica del decreto penale di condanna presso il domicilio eletto di [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il suo luogo di residenza, per il decorso dei termini di compiuta giacenza, deve ritenersi perfezionata validamente, essendo stata eseguita in tale luogo la prima notifica il 05/07/2017 e la successiva notifica, a mani della moglie, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso. 3. Le considerazioni esposte nel paragrafo precedente impongono di escludere che le norme applicate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di esecuzione, contrastino con le disposizioni normative degli artt. 3, 24 Cost., 6 CEDU e di ritenere insussistenti i contrasti ermeneutici richiamati dalla difesa del ricorrente con il quarto motivo di ricorso. Non risulta, invero, alcun contrasto giurisprudenziale nella materia oggetto di vaglio, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, ormai definitivamente consolidato, secondo cui deve ritenersi valida l'elezione di domicilio effettuata con dichiarazione riportata in un verbale che il soggetto si rifiuta di sottoscrivere senza indicare le ragioni del suo rifiuto. In queste ipotesi, infatti, è sufficiente che si dia atto - analogamente a quanto riscontrabile nel caso di [OSCURATO:PERSONA] - del rifiuto opposto dall'indagato di sottoscrivere il verbale che lo riguarda; mentre, mentre, è ontate dell'indagato, non rispettato nel caso di specie, di esplicitare le ragioni del suo rifiuto (Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827-01; Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Moualhi, Rv. 276456-01; Sez. 2, n. 33956 del 14/06/2017, Pena, Rv. 270733-01). Quanto alla correlata questione di legittimità costituzionale, relativa alla disciplina della notifica del decreto penale di condanna mediante decorso dei termini di compiuta giacenza, deve osservarsi che a tale forma di comunicazione si può ricorrere solo in presenza di determinati presupposti, che, laddove riscontrati, come nel caso in esame, risultano pienamente idonei a soddisfare le finalità di tutela alle quali il deposito è funzionale, non consentendo di ritenere pregiudicate le garanzie prefigurate dalle disposizioni degli artt. 3, 24 Cost., 6 CEDU. Non può, pertanto, non ribadirsi che, nel caso di specie, la procedura di notificazione del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si perfezionava regolarmente, decorsi i termini di compiuta giacenza presso il domicilio eletto di [OSCURATO:PERSONA], dove la prima notifica era stata eseguita il 05/07/2017 e la successiva notifica era stata eseguita, a mani della moglie, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte nei motivi precedenti, infine, impongono di ritenere infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 670, comma 3, 175, comma 2, 459, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni per cui, a fronte delle irregolarità incontroverse che inficiavano la sequenza procedimentale in esame, non si ritenevano sussistenti i presupposti per la rimessione in termini, richiesta da [OSCURATO:PERSONA] contestualmente alla revoca del decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deve, infatti, ribadirsi che l'assunto difensivo, relativo all'irregolarità della procedura comunicativa riguardante il decreto di condanna controverso risulta smentita dalle considerazioni esposte con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, che occorre richiamare ulteriormente, senza che sia necessario soffermarsi sulle ragioni che ne impongono il respingimento e che non consentono di ritenere fondata la doglianza sulla rimessione in termini proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente