CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 luglio 2026
Cassazione n. 23608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., a sua volta mandataria di BUONCONSIGLIO 4S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 358/2024depositata il 20/2/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] Cooperativo s.c., qualeincorporante della precedente [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] CreditoCooperativo [OSCURATO:PERSONA], otteneva decreto ingiuntivo nei confronti diLoris Pasquatto ed [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della societàEmma s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., per il pagamento della sommacomplessiva di euro 50.934,32, oltre accessori e spese, derivante dalsaldo debitore del conto corrente n. 32/0090047, acceso il 24 luglio2013 e assistito da apertura di credito, nonché dal saldo debitore delmutuo chirografario n. 3200110322, stipulato il 30 giugno 2015.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ed inparticolare adduceva l’intervenuta liberazione del fideiussore ai sensidell’art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse concesso ulteriorecredito alla debitrice principale senza specifica autorizzazione delgarante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali dellasocietà, nonché la decadenza della banca ai sensi dell’art. 1957 c.c.,assumendo che la debitrice principale fosse inadempiente già dalnovembre 2018 e che la banca si fosse attivata tardivamente.Si costituiva, resistendo, la banca opposta.2. Con sentenza n. 149/2022, il Tribunale di Padova, esaminata conpriorità l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in base al principiodella ragione più liquida, accoglieva l’opposizione dichiarando laliberazione del fideiussore, con conseguente assorbimento dell’eccezioneex art. 1956 c.c., e revocando il decreto ingiuntivo.Numero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/20263. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] 4 s.r.l.,cessionaria da [OSCURATO:PERSONA] del credito garantito, proponeva appello, cuiresisteva [OSCURATO:PERSONA], a sua volta proponendo appello incidentale.4. Dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], che si costituiva aderendo alle domande formulatedall’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. anche confermando l’intervenutacessione del credito in favore di quest’ultima, con la sentenza n.358/2024 la Corte d'Appello di Venezia accoglieva l'appello principale,rigettando l’appello incidentale, e per l’effetto condannava l’appellatoLoris Pasquatto a pagare all’appellante la somma oggetto di ingiunzione,oltre agli interessi di mora al tasso pattuito dalla domanda al saldo;accoglieva pure l’ulteriore domanda dell’appellante di restituzione dellespese pagate in esecuzione della sentenza appellata, con gli interessi alsaggio legale dal pagamento al saldo; condannava infine l’appellato allespese, solo in parte compensandole, del doppio grado di giudizio.5. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione con cinquemotivi. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualerappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] altresì con controricorso,contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente e la società ricorrente incidentale hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 33, commi 1 e 2, lett.t, d.lgs. n. 206/2005, per avere l’impugnata sentenza pregiudizialmentestatuito che la clausola di cui all’art. 5 della fideiussione in data2/8/2013, seppur idonea ad evitare la decadenza della garanziaNumero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026fideiussoria prescindendo dalla proposizione di azioni giudiziarie, dovevaritenersi espressione di autonomia negoziale non in contrasto con ladisciplina consumeristica.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., peravere l’impugnata sentenza ritenuto che, agli effetti della prescrittatutela del fideiussore, la clausola di pagamento a “semplice richiestascritta” non comportasse al debitore alcuna limitazione difensiva e fosse,perciò, equivalente ad una domanda giudiziale.3. Il primo e il secondo motivo, che possono essere scrutinaticongiuntamente giacché interessano entrambi la ratio decidendi con cuila sentenza di merito ha escluso la decadenza ex art. 1957 c.c., sonoinfondati.Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che, dopo aver rilevatoche non risultava esser stato documentato, e neppure addotto, alcunruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella garantita [OSCURATO:SOCIETA]., la corte di meritoha qualificato il fideiussore, odierno ricorrente, come consumatore, inscrupolosa applicazione del costante orientamento di legittimità secondocui occorre avere riguardo alle caratteristiche del soggetto del contrattospecifico (fideiussione/garanzia), a seconda che egli agisca o menonell'ambito della sua attività professionale (v. Cass. n. 5868/2023; Cass.n. 25612/2025; Cass. n. 5423/2022; per la giurisprudenzasovranazionale, v. Corte Giustizia UE 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras).Per altro verso, tuttavia, la corte territoriale ha rilevato la presenza,nel contratto di fideiussione, della clausola n. 5, in base alla quale ilfideiussore “è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplicerichiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse edogni altro accessorio”, ed ha osservato quanto segue: “Alla lucedell’intero testo contrattuale, la clausola n. 5 va, pertanto, interpretataNumero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026come deroga convenzionale alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c.,espressione della comune intenzione dei contraenti di ritenere sufficientela semplice richiesta scritta al fine di evitare la decadenza prevista dallapredetta norma, in tal modo esonerando il creditore dall’onere diproporre un’azione giudiziaria nel termine previsto dalla norma”. Cosìargomentando – a fronte di una clausola che, come condivisibilmenterilevato pure dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], non contiene rinuncia alladecadenza ex art. 1957 c.c. né alla facoltà di opporre eccezioni eneppure deroga al termine semestrale della predetta disposizione - lacorte di merito si è pronunciata conformemente al consolidatoorientamento di questa Suprema Corte, per cui “ove le parti abbianoconvenuto che il pagamento debba avvenire ‘a prima richiesta’,l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza dicui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giustal'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. -esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predettadisposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenzala semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento,non essendo necessario che il termine sia osservato mediante laproposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesidella norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbecontraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosiconsiderare ‘a prima richiesta’ l'adempimento subordinato all'esercizio diun'azione in giudizio" (v. Cass. n. 31509/2021 e Cass. n. 22346/2017).Orbene, la motivazione offerta dalla corte di merito sulla portatadella clausola a prima richiesta non presenta alcuna antinomia rispettoalla qualificazione del ricorrente quale consumatore.La clausola in esame, infatti, non determina alcun squilibrio tra leparti, nella misura in cui non contiene una rinuncia preventiva alle tuteleaccordate al fideiussore dall’art. 1957 c.c., non esclude la proponibilitàNumero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026delle eccezioni derivanti dal rapporto di garanzia e non incide sultermine semestrale previsto dalla citata disposizione, limitandosi aregolare le modalità attraverso le quali il creditore può utilmenteimpedire la decadenza. Con motivata valutazione in fatto, che resiste alsindacato di legittimità, dunque, la corte territoriale ha affermato laqualità di consumatore del fideiussore e l’operatività della clausola dipagamento a prima richiesta, trattandosi di profili che operano su pianiconcettualmente distinti e che, lungi dall’escludersi reciprocamente,concorrono a definire il contenuto e il regime giuridico del rapporto digaranzia nella fattispecie oggetto di causa.4. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1957 c.c. per averel’impugnata sentenza pregiudizialmente affermato che, nel caso dispecie, la decadenza prevista dalla norma non poteva decorrere primadella definitiva revoca dell’affidamento e della risoluzione del contratto dimutuo esistenti tra le parti.4.1. Si sostiene che il dies a quo del decorso del terminedecadenziale avrebbe invece dovuto essere individuato in relazioneall’“inadempimento anche parziale dell’obbligazione, se in grado dideterminare, come nel caso di specie, l’automatica risoluzione ex art.1456 c.c. del contratto di mutuo, in caso di mancato pagamento anchedi una sola rata mensile, e la giusta causa del recesso dall’affidamentoin conto, in caso di sconfinamento non autorizzato” (v. p. 19 delricorso).4.2. Il motivo è infondato.Non solo sollecita un riesame del fatto e della prova, estraneo alsindacato di legittimità – che gli arreca pure inammissibilità -, ma èsoprattutto errato in punto di diritto, poiché, come esattamente rilevatodalla corte di merito, nel contratto di mutuo l'obbligazione è unica e ladivisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delleNumero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una seriedi autonome obbligazioni, per cui il debito non può considerarsi scadutoprima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il terminedi cui al citato art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singolerate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (v. anche Cass. n.2301/2004; Cass. n. 17798/2011).5. Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c.5.1 L’impugnata sentenza avrebbe pregiudizialmente statuito cheLoris Pasquatto con la sottoscrizione di una dichiarazione datata 19giugno 2015 avrebbe riconosciuto di essere a conoscenza delle attualicondizioni patrimoniali del debitore garantito, nonché della richiesta deldebitore, e della concessione da parte della banca, del mutuochirografario.5.2. Il motivo è infondato.Laddove denuncia: “In effetti, la c.d. autorizzazione all’aumentodegli affidamenti fatta sottoscrivere dalla banca a [OSCURATO:PERSONA],nonostante il generico riferimento all’art. 1956 c.c. non è assolutamenteallineata con le prescrizioni della predetta norma” (v. p. 20 del ricorso),il ricorrente in sostanza lamenta l’asseritamente erronea attribuzione daparte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed unsignificato difformi dalle sue aspettative (v. Cass. n. 20322/2005), e perpretendere una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel casooperata dai giudici di merito (cfr. Cass. n. 8932/2006), così in realtàsollecitando un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermoprincipio per cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito diterzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte diCassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito perpervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n.5443/2006; Cass. n. 32505/2023; Cass. n. 9097/2017).Numero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/20266.1. Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 111,sesto comma, Cost., per omessa motivazione nell’impugnata sentenzadella statuizione che il contratto di mutuo chirografario troverebbelegittimazione nella dichiarazione fatta sottoscrivere dalla banca alfideiussore [OSCURATO:PERSONA] in data 19 giugno 2015.6.2. Il motivo è infondato.Laddove formalmente evoca la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e censura affermazioni, da parte della corte territoriale, chesarebbero “del tutto disallineate rispetto al quadro probatorio e alleevidenze processuali ed inoltre obiettivamente inidonee a far conoscerel’iter logico-giuridico seguito per la formazione del convincimento” inrelazione alla c.d. speciale autorizzazione ex art. 1956 c.c. contenutanella dichiarazione sottoscritta dal ricorrente il 19 giugno 2015, il motivonon prospetta correttamente il vizio di motivazione, perché lo riferiscead elementi desunti aliunde (dal compendio probatorio acquisito ingiudizio) e dunque estranei al contenuto motivazionale dell’impugnatasentenza, in difformità dai principi enunciati da Sez. Un., n. 8053 e n.8054 del 2014, per cui la nullità della sentenza per mancanza dimotivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., puòammettersi solo nei seguenti casi: a) quando la motivazione manchi deltutto, anche “sotto l’aspetto materiale e grafico”; b) quando siapuramente apparente; c) quando contenga un “contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili”; d) quando, infine, sia “perplessa edobiettivamente incomprensibile”.Neppure, poi, è sostanzialmente configurabile l’invocata omessamotivazione, giacché la sentenza impugnata espone in modo intelligibilele ragioni poste a fondamento della decisione e rende percepibile ilpercorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.Numero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026La censura, in ultima analisi, pur formalmente prospettata comeviolazione dell’art. 132 c.p.c., si risolve nella richiesta di una diversalettura delle risultanze processuali e quindi di una rivalutazione delmerito della controversia, estranee al sindacato di legittimità.7. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denunciaviolazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.dell’art. 1957 c.c. per non avere la corte di merito escluso la decadenzaconsiderata la tempestiva proposizione delle istanze contro il debitoreprincipale, divenute successivamente inefficaci per cause non imputabilial creditore e perciò irrilevanti, avendo il creditore depositato, entro i seimesi, ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principalee ottenuto il relativo decreto, divenuto poi inefficace a causadell’intervenuto fallimento del medesimo, fatto non imputabile alcreditore ed inidoneo a rendere irrilevante, ai fini dell’art. 1957 c.c.,l’attività giudiziale intrapresa.Il motivo e quindi tutto il ricorso incidentale condizionato sonoassorbiti dal rigetto del primo e del secondo motivo del ricorsoprincipale.8. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito appuntoil ricorso incidentale condizionato.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 si dàversamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 8973/2024Numero sezionale 2199/2026Numero di raccolta generale 23608/2026Data pubblicazione 20/07/2026Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentalecondizionato.Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. le spese, che liquida in euro 2.800 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre a spese forfettarie nellamisura del 15 per cento e accessori di legge.Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], le speseche liquida in euro 3100 per compensi ed euro 200 per esborsi,oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI