CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 28/03/2019 del Tribunale di Lecco, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. "Art. 606 comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 63 e 191 c.p.p., in punto utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato". 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che le dichiarazioni dell'imputato sono state acquisite con il consenso delle parti, così mancando ogni possibilità di denunciarne l'inutilizzabilità. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga [OSCURATO:PERSONA] 7 i'pà