CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 agosto 2026
Cassazione n. 24768/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-RICORRENTE-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SICA-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche n.19/2024, depositata il 20/02/2024.Numero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere ilricorso.1. Con sentenza n. 905/2022 il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Napoli ha accolto le domande di CarmineRomano, custode giudiziario dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] e AndreaPepe, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato il Comune diArzano e l’[OSCURATO:SOCIETA]., affidataria del servizio di gestione della reteidrica comunale, al risarcimento dei danni cagionati alle proprietàesclusive degli attori, ubicate nel fabbricato sito in Arzano, via [OSCURATO:PERSONA]. 184, da perdite della condotta idrica comunale.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la decisione, che è stata confermata inappello.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il rapportoconcessorio tra il Comune di Arzano e l’[OSCURATO:SOCIETA]. era ancora efficaceal momento del sinistro per effetto della proroga disposta con determinacommissariale adottata ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 eche, in ogni caso, la custodia della condotta idrica da parte della societàera dimostrata da una pluralità di elementi convergenti (il contrattooriginario di gestione del servizio idrico integrato, l’assenza di prova chel’intervento presso la condotta fosse stato oggetto di un incarico sganciatodall’originario rapporto di affidamento, l’esecuzione, da parte di Artianums.r.l., dell’intervento di riparazione della perdita che aveva causato ildanno). Ha confermato la responsabilità del Comune di Arzano,proprietario della condotta idrica, in concorso con l’[OSCURATO:SOCIETA]. qualegestore della rete.Numero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoaffidato a cinque motivi; il Comune di Arzano resiste con controricorso.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno definito la lite con ilComune di Arzano e la società ricorrente mediante la transazionedepositata in atti, con richiesta di compensazione delle spese processuali.Occorre, quindi, pronunciare solo sul ricorso dell’[OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], dovendo dichiararsi la cessazione dellamateria del contendere tra le parti che hanno transatto la lite.2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 16 e 17del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 1418, 1421, 1325, 1326 e 1350c.c., 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e 97 Cost., per aver il TSAP negatoche la nullità della proroga del contratto di affidamento della gestionedella rete idrica per carenza della forma scritta fosse deducibile o rilevabiled’ufficio in appello.La ricorrente sostiene, inoltre, che la determina commissariale delComune di Arzano non poteva comportare la proroga del contratto, ormaiscaduto il 31 dicembre 2009, in assenza di nuovo accordo debitamentesottoscritto da entrambe le parti, costitutivo di obblighi di gestione e dicustodia della rete.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2729c.c., contestando al TSAP di aver desunto la sussistenza del rapporto dicustodia e la proroga del contratto di appalto da presunzioni prive deirequisiti di gravità, precisione e concordanza.Si sostiene che l’esecuzione di un singolo intervento di manutenzione,l’assenza di prova dell’effettuazione di precedenti riparazioni degliimpianti e la sola determina commissariale di proroga dell’affidamento delservizio, intervenuta a contratto ormai scaduto, non erano sufficienti aNumero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026dimostrare l’esistenza di un dovere di custodia in capo all’originariaaffidataria della gestione della rete idrica.Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.[OSCURATO:SOCIETA]. lamenta che il TSAP abbia invertito l’onere della prova deifatti costitutivi della domanda, avendo ritenuto la società responsabile deldanno per non aver dimostrato di non aver effettuato altri interventi diriparazione su incarico del Comune, spettando – invece - ai danneggiatiprovare l’esistenza dei presupposti applicativi dell’art. 2051 c.c..2.1. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Non rileva, anzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudicedi appello, la nullità della proroga del contratto di affidamento dellagestione del servizio idrico fosse astrattamente deducibile o rilevabiled’ufficio anche in appello.L’errore non inficia la decisione poiché il TSAP ha ravvisato l’esistenza diun potere di custodia in capo alla ricorrente da una pluralità di ulteriorielementi presuntivi, comprovanti una relazione di custodia della rete idricalocale, già oggetto dell’originario contratto di affidamento (cfr. sentenza,pagg. 7-8).La cessazione degli effetti del contratto non escludeva, difatti, laresponsabilità della ricorrente ai sensi dell’art. 2051 c.c..La custodia cui si riferisce la norma non presuppone né implica unospecifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario;l’art. 2051 c.c. ha, invece, lo scopo di imputare la responsabilità a chi sitrovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa edi evitare la verificazione del danno (Cass., n. 4279/2008; Cass., n.11016/2011).Il criterio di imputazione della responsabilità si basa sulla relazionemeramente fattuale col bene e prescinde dal riferimento alla custodia dinatura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o allaNumero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di esserecustodite (Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 1859/2000; Cass. n.20317/2005).La relazione giuridica con il bene non è elemento costitutivo dellaresponsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054c.c.; il responsabile del danno può anche essere un soggetto diverso dachi abbia un titolo giuridico che lo autorizzi a detenere ed utilizzare la res(Cass. n. 153684/2006; Cass. n. 3651/2006).2.2. Il potere di custodia in capo alla società ricorrente è statocorrettamente desunto da una pluralità di elementi convergenti, gravi econcordanti, in ossequio al disposto dell’art. 2729 c.c..L’esistenza dell’originario affidamento della gestione delle reti idriche,l’intervenuta proroga con determina dirigenziale, l’effettuazionedell’intervento, non episodico, da cui è scaturito il danno costituivanoelementi univoci della persistenza del rapporto di custodia al momento delfatto generatore del danno.Il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile insede di legittimità per violazione dell’art. 2729 c.c., qualora il giudiceabbia valorizzato elementi eventualmente ma privi di concordanza,precisione e gravità, o per vizio di motivazione, violazioni la cui denuncianon può risolversi, come nel caso in esame, nella mera prospettazione diun convincimento diverso da quello espresso nel provvedimentoimpugnato, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietàdel ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omessoesame di un punto decisivo (cfr. Cass., n. 27070/2022; Cass., n.20421/2022; Cass., n. 5279/2020; Cass., n. 1234/2019).Non è poi consentito accertare nuovamente i fatti posti a basedell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienzaa quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quandoNumero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026l'interferenza probatoria non sia da essa "necessitata", ma solo quandonon sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita(avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo:Cass., SU, n. 8053/2014).2.3. È insussistente anche la lamentata violazione dell’art. 2697 c.c.: lanorma può ritenersi violata se il giudice abbia deciso la lite in base alcriterio formale dell’onere della prova o abbia posto detto onere ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione dellafattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass., n. 13395/2018;Cass., n. 26769/2018), non quando abbia ritenuto provato il fatto incontestazione nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento dellerisultanze processuali o in base a presunzioni (Cass., n. 18092/2020;Cass., n. 13395/2018; Cass., n. 15107/2013).3. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2043e 2051 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendoche, pur a voler ritenere ancora efficace il contratto di affidamento dellagestione delle reti, il Comune di Arzano si era riservato un potere diingerenza e di controllo sulla rete idrica che lo rendeva responsabile in viaesclusiva del danno.Il motivo è infondato.Il TSAP ha condannato entrambi i convenuti al risarcimento del danno,evidenziando che anche il Comune di Arzano era tenuto alla custodia e allamanutenzione del bene in qualità di proprietario della condotta idrica,dovendo attivarsi per prevenire eventuali danni anche quale responsabiledella corretta gestione dei servizi appaltati.Il potere di ingerenza e di controllo riservato all’Amministrazione nonannulla l’autonomia operativa del gestore e nell’effettuazione degliinterventi sulla rete e non lo priva del potere di custodia, con conseguentecorresponsabilità di entrambi i convenuti per l’apporto di ciascuno di essiNumero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026nella causazione del danno (Cass., n. 15734/2011; Cass., n.16126/2009).4. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 91c.p.c., censurando la condanna della ricorrente al pagamento delle spesedi appello in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci in secondo grado.Il motivo è fondato.Il TSAP ha disposto la condanna al pagamento delle spese di secondogrado, liquidate in dispositivo, in favore di ciascuna delle parti appellate,senza considerare che giudizio di appello si era costituito il solo Comune diArzano e che, pertanto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FilomenaSica non potevano ottenere il rimborso delle spese processuali.È, pertanto, accolto il quinto motivo di ricorso, con rigetto di ogni altracensura; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, nonessendovi accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nelmerito, eliminando la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle speseprocessuali di appello solo in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo le altre parti definito la lite anche relativamente alla pronunciasulle spese di secondo grado.Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate, dato ilparziale accoglimento del ricorso. P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra la societàricorrente, il Comune di Arzano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edispone l’integrale compensazione, tra dette parti, delle spese dilegittimità;accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta le altre censure, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, elimina la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spesedi appello in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8242/2024Numero sezionale 118/2026Numero di raccolta generale 24768/2026Data pubblicazione 25/08/2026Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 24.3.2026.[OSCURATO:PERSONA] D’ASCOLA