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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 34780/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 aprile 2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2024, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputata era stato condannata, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2000, perché, al fine di ottenere l'ammissione al reddito di /4) cittadinanza, nel dichiarare la sussistenza delle condizioni economiche per ottenere il beneficio, ometteva di indicare redditi da lavoro dipendente come lavoratrice domestica per euro 5040,00, nella domanda presentata il 29 ottobre 2020, corredata da dichiarazioni a fini ISEE del 24 aprile 2020.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, la mancanza o contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che il rapporto di lavoro era stato regolarmente denunciato all'Inps ed era stato regolarmente interrotto con lettera di licenziamento.

Secondo la difesa, la Corte di appello erroneamente ritiene sussistente una duplice omissione, per la domanda del 9 marzo 2020, rifiutata dal portale Inps, perché mancante di alcuni requisiti necessari, alla quale ha fatto poi seguito l'invito a presentare nuova istanza corretta tramite l'ausilio del CAF.

Con una seconda censura, si denunciano vizi della motivazione quanto alla finalizzazione delle omesse dichiarazioni all'ottenimento di un beneficio non spettante o spettante in misura diversa.

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la duplice omissione dell'imputata era diretta all'ottenimento del beneficio, rispetto al quale l'Inps ha fatto poi richiesta di restituzione.

3. La difesa ha depositato memoria di replica, con la quale insiste in quanto già dedotto e si oppone alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso formulata dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati direttamente, perché attengono entrambi alla motivazione della sentenza impugnata circa l'accertamento della responsabilità penale - è inammissibile.

A fronte di generiche asserzioni difensive dirette a contestare l'accertata valenza frodatoria del comportamento dell'imputata, delle quali i motivi di ricorso per cassazione costituiscono la pedissequa ripetizione, i giudici di primo e secondo grado, con conforme e adeguata valutazione, hanno evidenziato che: a) nella prima dichiarazione sostitutiva unica del 9 marzo 2020, l'imputata aveva dichiarato di non avere percepito alcun reddito; b) l'Inps aveva rilevato di averle corrisposte un'indennità Naspi, conseguente alla perdita del lavoro per licenziamento e le aveva chiesto la rettifica della dichiarazione; c) l'imputata aveva presentato una nuova dichiarazione, in data 24 aprile 2020, indicando la suddetta indennità, ma senza fare alcuna menzione, per la seconda volta, del reddito da lavoro percepito in precedenza nella stessa annualità; d) tale sequenza dei fatti fa emergere con chiarezza la consapevolezza dell'imputata di avere lavorato nel 2018, percependo il relativo reddito, è l'occultamento di tale reddito in sede di integrazione della dichiarazione sostitutiva, all'evidente fine di ottenere l'erogazione indebita, in tutto in parte, del reddito di cittadinanza; e) risulta incontestato che il beneficio sia stato effettivamente percepito e che sia stato oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'Inps, in quanto indebito.

Le asserzioni difensive, come anticipato, si risolvono in una mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello e, comunque, dirette ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione della responsabilità penale, per di più sulla base di considerazioni volte a negare l'evidenza dei fatti.

In questa chiave, devono essere interpretate le sollecitazioni difensive circa un nuovo esame del quadro istruttorio, ovviamente precluso nel giudizio di cassazione.

2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 aprile 2024, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 febbraio 2024, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui l'imputata era stato condannata, per il reato di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2000, perché, al fine di ottenere l'ammissione al reddito di /4) cittadinanza, nel dichiarare la sussistenza delle condizioni economiche per ottenere il beneficio, ometteva di indicare redditi da lavoro dipendente come lavoratrice domestica per euro 5040,00, nella domanda presentata il 29 ottobre 2020, corredata da dichiarazioni a fini ISEE del 24 aprile 2020. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, la mancanza o contraddittorietà della motivazione, sul rilievo che il rapporto di lavoro era stato regolarmente denunciato all'Inps ed era stato regolarmente interrotto con lettera di licenziamento. Secondo la difesa, la Corte di appello erroneamente ritiene sussistente una duplice omissione, per la domanda del 9 marzo 2020, rifiutata dal portale Inps, perché mancante di alcuni requisiti necessari, alla quale ha fatto poi seguito l'invito a presentare nuova istanza corretta tramite l'ausilio del CAF. Con una seconda censura, si denunciano vizi della motivazione quanto alla finalizzazione delle omesse dichiarazioni all'ottenimento di un beneficio non spettante o spettante in misura diversa. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la duplice omissione dell'imputata era diretta all'ottenimento del beneficio, rispetto al quale l'Inps ha fatto poi richiesta di restituzione. 3. La difesa ha depositato memoria di replica, con la quale insiste in quanto già dedotto e si oppone alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso formulata dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati direttamente, perché attengono entrambi alla motivazione della sentenza impugnata circa l'accertamento della responsabilità penale - è inammissibile. A fronte di generiche asserzioni difensive dirette a contestare l'accertata valenza frodatoria del comportamento dell'imputata, delle quali i motivi di ricorso per cassazione costituiscono la pedissequa ripetizione, i giudici di primo e secondo grado, con conforme e adeguata valutazione, hanno evidenziato che: a) nella prima dichiarazione sostitutiva unica del 9 marzo 2020, l'imputata aveva dichiarato di non avere percepito alcun reddito; b) l'Inps aveva rilevato di averle corrisposte un'indennità Naspi, conseguente alla perdita del lavoro per licenziamento e le aveva chiesto la rettifica della dichiarazione; c) l'imputata aveva presentato una nuova dichiarazione, in data 24 aprile 2020, indicando la suddetta indennità, ma senza fare alcuna menzione, per la seconda volta, del reddito da lavoro percepito in precedenza nella stessa annualità; d) tale sequenza dei fatti fa emergere con chiarezza la consapevolezza dell'imputata di avere lavorato nel 2018, percependo il relativo reddito, è l'occultamento di tale reddito in sede di integrazione della dichiarazione sostitutiva, all'evidente fine di ottenere l'erogazione indebita, in tutto in parte, del reddito di cittadinanza; e) risulta incontestato che il beneficio sia stato effettivamente percepito e che sia stato oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'Inps, in quanto indebito. Le asserzioni difensive, come anticipato, si risolvono in una mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello e, comunque, dirette ad ottenere in sede di legittimità una rivalutazione della responsabilità penale, per di più sulla base di considerazioni volte a negare l'evidenza dei fatti. In questa chiave, devono essere interpretate le sollecitazioni difensive circa un nuovo esame del quadro istruttorio, ovviamente precluso nel giudizio di cassazione. 2. Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in f
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