CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 agosto 2024
Cassazione n. 32322/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22868/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura della provincia di Grosseto, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentati e pagina difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato -resistenti - Avversoil decreto di convalida ex art. 14, co. 1 bis, d.lgs. 286/98 , del Giudice di Pace di Grosseto, del 26/8/2024, nel giudizio n. 2021/2024 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1)[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Grosseto, qualificata la ric hie sta di convalida d a parte del [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto come richiesta ex art. 14, co. 1 bis d.lgs. 286/1998, ed esaminata la documentazione prodotta dalla Questura (decreto di espulsione del [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ordinanza di consegna del passaporto emessa dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ritenuto sussistere le condizioni previste dall’art. 14, co. 1 bis d.lgs. 286/1998 per aver ordinato il [OSCURATO:PERSONA], in luogo del trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri , la cons e gna del passaporto e l’obbligo di presentazione presso la Questura di Gros seto , ha convalidatol’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2)Con ricorso del 22/10/2024 il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino bengalese, ha impugnato il decretodel GDP di Grosseto, proponendo un motivo di ricorso . Il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura si sono costituiti solo per partecipare all’udienza eventualmente fissata. In data 5/7/2025 è stata emessa proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. La parte ricorrente, con atto del 26/8/2025, ha chiesto la decisione del ricorso. pagina [OSCURATO:PERSONA] 1)Motivo di impugnazione (Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 24 Cost., degli artt. 6 e 7 Convenzione europea dei diritti dell’uomo). 1.1) Il ricorrente denuncia la violazione del su o diritto di difesa, come prescritto dall’art. 13 TUI, secondo il quale il Giudice di Pace “ provvede alla convalida in udienza camerale, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione in cancelleria del decreto di espulsione, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di legge e sentito l'interessato, se comparso, assistito da un difensore». Si lamenta del fatto che non vi è stata alcuna udienza,né l'invito al sig. [OSCURATO:PERSONA] a nominare un proprio difensore, ciò in chiara violazione della citata norma e del diritto alla difesa del cittadino straniero, diritto che sarebbe assicurato dalla tempestiva nomina di un difensore di fiducia affinché partecipi all'udienza di convalida del provvedimento. 1.2) Il motivo è in parte fondato. 1.3)Da un lato si rileva che, l’art. 14 co. 1 bis d.lgs. 286/98 prevede: “Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza pagina dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace”. Come rilevato anche nella proposta di definizione accelerata, questa Corte ha già chiarito che,“in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell'udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dallasentenza della Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13e 24 Cost. , trovando applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] in lingua nota all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questore, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio” (Cass. 24013/2020; Cass. 20348/2021 e n. 31466/2023). Pertanto, è infondata la censura del ricorre n te circ a la mancata fissazione dell’udienza perla convalida. 1.4) Dall’altro lato , è fondata la censura del ricorre n te di violazione del diritto di difesa. Giànel ricorso il ricorrente ha ci t ato l’ a rt. 24 della Costituzione e ha lamentato la violazione del suo diritto di difesa per omissione della comunicazione corretta pagina circa la possibilità di avvalersi di un avvocato difensore nel procedimento di convalida. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 26/8/2025ha precisato: “Né il decreto di espulsione emesso a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Grosseto in data 23/08/2024 e notificato in pari data, né il pedissequo provvedimento del Sig. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Grosseto o la richiesta di convalida dell’espulsione al Giudice di Pace contengano gli elementi individuati dalla Suprema Corte adita e dalla sentenza della Corte Cost.280 del 2019 ossia l’avviso della possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore di ufficio e dei recapiti di quello nominato al quale rivolgersi in concreto per esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice trattandosi di procedimento cartolare”). Si osserva che è vero che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente ammetteessergli stato notificato , contiene l’avviso della trasmissione degli atti al GDP, per la convalida, e dellafacoltà del ricorrente di presentare personalmente o a mezzo difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Tuttavia, a fronte di quanto già osservato da questa Corte (come sopra citata: “Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13e 24 Cost., trovando applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] in lingua nota all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questore, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace), la mancanza, ne ll a comunicazionedi cui all’art. 3, co. 3 e 4, DPR 394/99, di precise indicazioni circa i recapiti dei difensori d’ufficio , la data dell’udienza carto lare fi s sata , il numero di ruolo e il Giudice assegnatario del relativo fascicolo della convalida, rende tale pagina comunicazione non idonea all’esplicazione concreta del diritto di difesa del ricorrente. In tal senso si richiama Cass. civ., sez. I, n. 34849 del 29/12/2024: “ Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte…(Cass.24013/2020; Cass.2924/2021), in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell'udienza partecipata necessariamente dal difensore perché prevista solo in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera. È tuttavia necessario che il contraddittorio cartolare sia assicurato mediante l'applicazione l'art. 3, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, in ordine alla traduzione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] in lingua nota all'interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all'avviso della possibilità di beneficiare dell'assistenza del difensore d'ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l'interessato, dei recapiti dei difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace”. Ci si riportaalle parole della Corte Cost. sentenza n. 105/2001: “Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussimigratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. Tra tali diritti inviolabili vi è appunto ildiritto di difesa (nella specie il diritto di partecipazioneeffettiva al contradditorio cartolare). 2)Il ricorso va pertanto accolto. pagina Il decretodel Giudice di Pace va annullato e la cassazione avviene senza rinvio , perché è venuta meno la possibilità di proseguire il giudizio di convalida- con sanatoria dell’irregolarità su constatata-, essendo ormai decorsi i termini perentori per l’effettuazione della convalida. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato il provvedimento passato in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021 , nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali andranno liquidate dal Giudice di pace di Grosseto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa