CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'Aglio– controricorrente –Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3837/2024 depositata il08/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3837/2024, pubblicata in data 8 aprile 2024, ilTribunale di Milano, nella regolare costituzione dell’appellato MIRKOPLATANIA, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 1222/2022,depositata in data 2 marzo 2022, e, per l’effetto, ha revocato il decretoingiuntivo n. 30966/2019, condannando il medesimo MIRKO PLATANIAa restituire a [OSCURATO:PERSONA] quanto da quest’ultima corrispostoin eccedenza rispetto all’importo di € 2.337,37, ritenuto dovuto.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva ottenuto l’emissione neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo con il qualeveniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.672,40, quale sommadovuta a titolo di interessi su quattro buoni fruttiferi postali serie “Q/P”,dell’importo di £ 100.000,00 ciascuno, sottoscritti nel corso dell’anno1988.In particolare, l’odierno ricorrente aveva dedotto che gli interessidovevano essere calcolati sulla base della tabella riportata sul retro deititoli e che il timbro apposto successivamente sui titoli medesimi –recante tassi inferiori – era parziale e incompleto, in quanto relativosolo ai primi vent’anni – senza peraltro annullare i tassiprecedentemente indicati - con la conseguenza che per il periodo dal21° al 30° anno dovevano applicarsi i rendimenti originariamenteindicati.Sez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] – la qualeaveva dedotto sia che i rendimenti dei buoni riconducibili alla serie Q/Perano disciplinati dal D.M. 13 giugno 1986 sia che l’apposizione deitimbri era conforme all’art. 5 del medesimo decreto ministeriale sia chel’assenza di indicazioni sul tasso di interessi applicabile a partire dal21° anno non poteva comportare l’applicazione dei tassiprecedentemente indicati - Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva respintol’opposizione, affermando che il rapporto doveva essere regolato dallecondizioni risultanti dai titoli e che, in caso di contrasto tra le condizioniriprodotte nel titolo e le indicazioni di cui al decreto ministeriale,dovevano prevalere le indicazioni sui medesimi buoni postali, con laconseguenza che, per il periodo dal 21° al 30° anno, dovevanoapplicarsi i rendimenti originariamente indicati dai titoli.3. Il Tribunale di Milano, nel valutare il gravame, ha, in primo luogorichiamato l’art. 173, d.P.R. n. 156/1973, il quale consente lavariazione dei tassi mediante decreto ministeriale, ed il D.M. 13 giugno1986, che, introducendo la serie “Q”, ha previsto che i buoni della serie“P” emessi dopo il 1° luglio 1986 fossero qualificati come serie “Q/P”ed ha imposto l’apposizione di timbri con i nuovi tassi.Indi, il Tribunale ha osservato che i buoni postali costituiscono titolidi legittimazione e non titoli di credito, con la conseguenza che per glistessi non opera il principio di letteralità in senso stretto ed è possibilel’eterointegrazione del rapporto contrattuale, chiarendo, ulteriormente,che il precedente di questa Corte Cass. S.U. 13979/2007, invocatodall’odierno ricorrente, riguardava ipotesi diverse e non poteva essereinvocato per sostenere una prevalenza automatica della tabella sultitolo.Richiamando diversi precedenti di questa Corte, il Tribunale haquindi affermato che l’emissione di una nuova serie di buoni - effettuataSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediantel’apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie(«Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovitassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d’interessedella precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa al decenniofinale - non consente al possessore del titolo di pretendere, per l’ultimodecennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie,poiché l’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione deltimbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevantee non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaroche l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi,comunque, tenere conto che, ai sensi dell’art. 1342, primo comma,c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniformedeterminati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono suquelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili.Il Tribunale ha ulteriormente escluso la possibilità di operare unacombinazione dei regimi delle due serie di buoni, affermando che taleoperazione è illogica e contraria ai criteri interpretativi del contratto eche la qualificazione “Q/P” implica l’applicazione della disciplina dellaserie Q.Sempre richiamando precedenti di questa Corte, il Tribunale haquindi osservato che i buoni devono oggetto di una interpretazionesistematica del titolo e che non è possibile isolare un segmento dellatabella originaria relativo al solo ultimo decennio.Ha concluso il Tribunale che si deve invece ritenere che venga adoperare una integrazione suppletiva ex art. 1374 c.c. in relazione allalacuna che caratterizza il periodo da 21° al 30° anno, dandoapplicazione alla disciplina del D.M. 13 giugno 1986 relativa alla serieSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/20264. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano ricorreMIRKO PLATANIA.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 173, terzocomma, d.P.R. n. 156/1973 e del D.M. 13 giugno 1986.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haritenuto applicabili i tassi previsti dal D.M. 13 giugno 1986 anche per ilperiodo dal 21° al 30° anno, nonostante il contenuto dei buoniindicasse condizioni diverse.Il ricorrente richiama l’art. 173, terzo comma III, d.P.R. n.156/1973 – il quale stabilisce che gli interessi sono corrisposti in basealla tabella apposta sul titolo nonché il D.M. 13 giugno 1986 il qualeribadirebbe che il valore complessivo è quello risultante dalle tabelleriportate a tergo dei buoni – per argomentare che la normativaimponeva, per l’adeguamento dei buoni serie P alla serie Q/P,l’apposizione di timbri completi indicanti i nuovi tassi.Poiché, invece, sui buoni è stato apposto un timbro incompleto eprivo di indicazioni per il periodo decorrente dal 21° anno, il ricorrentededuce che devono prevalere le condizioni originarie stampate sulbuono fruttifero.Secondo il ricorrente, quindi, il Tribunale avrebbe erroneamenteSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026adeguata trasposizione nel titolo ed avrebbe in tal modo trascurato lafunzione informativa dei timbri nonché violato il principio secondo cuiil contenuto del titolo costituisce il parametro di determinazione delcredito, oltre a non considerare che, ex art. 1342 c.c., le clausoleaggiunte non possono prevalere sulle condizioni precedentementeindicate.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1339 e 1374 c.c.Si censura la decisione impugnata, nella parte in cui la stessaavrebbe ritenuto applicabile il meccanismo della sostituzioneautomatica di clausole ex art. 1339 c.c.Argomenta il ricorso che tale sostituzione è applicabile solo quandovi sia una norma imperativa che preveda espressamente talesostituzione, laddove nella specie mancherebbero tali presupposti inquanto le disposizioni del D.M. 13 giugno 1986 non hanno talecarattere.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circaun fatto controverso e decisivo per il giudizio”.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa “non haadeguatamente motivato la propria decisione in merito alla pretesainapplicabilità dei rendimenti previsti dalla serie “P” per l’ultimodecennio, trascurando di considerare la giurisprudenza costante chetutela l’affidamento del sottoscrittore basato sulla chiara indicazionedei tassi d’interesse riportati sui titoli.”.Si argomenta che il Tribunale avrebbe riconosciuto l’esistenza diuna tabella a tergo del titolo ma ne avrebbe negato la rilevanza senzaadeguata giustificazione.Sez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026La decisione impugnata sarebbe quindi viziata perché non avrebbespiegato la ragione per cui le indicazioni apposte sui buoni devonoessere superate e non avrebbe considerato adeguatamentel’incompletezza del timbro, attribuendo attribuisce al risparmiatorel’onere di reperire autonomamente le informazioni nei decretiministeriali.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.Deduce, testualmente, il motivo che “La Corte di Appello haerroneamente affermato che “era onere del sottoscrittore dimostraredi non essere stato informato delle modifiche normative intervenutecon il D.M. 13 giugno 1986” (p. 13). Principio totalmente inconsistenteoltre che evidentemente erroneo. Il sottoscrittore del buono non risultaneppure menzionato all’interno del buono medesimo e comunque nonè soggetto facente parte del giudizio quindi non si può certamentepretendere che un soggetto estraneo al giudizio civile provi alcunchè.[OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la pronuncia di appello qui impugnata haerrato nell’applicazione delle norme regolanti l’onere probatorio e inparticolare ha errato e/o falsamente applicato il disposto di cui all’art.2697 c.c.”Argomenta poi che la mancata informazione costituisce un fattonegativo, non direttamente provabile e che l’onere della provadell’informazione grava sull’emittente, cioè l’odierna controricorrente,imputando alla decisione impugnata di avere invertito illegittimamentel’onere della prova.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la “erronea valutazione del principio di buona fedecontrattuale e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.”.Sez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026Il ricorso esordisce con l’affermazione per cui “La Corte di Appelloha negato che “la condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa essere consideratain violazione del principio di buona fede, poiché l’omissione di indicarei tassi di interesse per il periodo successivo al 20° anno non ha influitosulla validità del titolo” (p. 14). Anche siffatto passaggio dellapronuncia impugnata risulta del tutto errato e inconcludente oltre cheinconferente con gli atti di causa.”Deduce quindi il ricorrente che l’odierna controricorrente avrebbeviolato la regola di buona fede contrattuale in quanto avrebbe indottoil risparmiatore a confidare in rendimenti più elevati.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, c.p.c., “Difetto di pronuncia in ordine alla domandariconvenzionale - Illegittimità della condanna alle spese operata nellasentenza di primo grado”.Il ricorrente rammenta che le spese di lite del giudizio di primogrado erano state compensate dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaravvisato un’ipotesi di reciproca soccombenza per aver respinto ladomanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall’odierno ricorrente.Rammenta ulteriormente che “con la comparsa di costituzione inappello contenente domanda riconvenzionale, l’odierno ricorrenteaveva dedotto e argomentato come tale statuizione fosse erroneaperché resa in violazione dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dallagiurisprudenza consolidata.”.Lamenta, quindi, che il Tribunale non avrebbe esaminato taledomanda riconvenzionale ed avrebbe modificato la regolazione dellespese anche per il primo grado in assenza di domanda, in tal modoincorrendo in una statuizione resa ultra petitum.2. Il ricorso, nell’insieme di motivi in cui si viene ad articolare, nonmerita accoglimento.Sez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicaz ion e 07/07/20262.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso – i quali possono essereesaminati congiuntamente, vertendo sostanzialmente sulla medesimaquestione del regime degli interessi alla luce dell’art. 173, d.P.R. n.156/1973 e D.M. 13 giugno 1986 – risultano infondati.Questa Corte, infatti, intende confermare l’orientamento giàespresso in una nutritissima serie di propri precedenti, a far tempo dal2023 (cfr. Cass. Sez. 1, Sez. 1 - Sentenza n. 22619 del 26/07/2023;Cass. Ordinanza n. 21908 del 2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29665del 2024 ma si vedano anche le ordinanze nn. 25583/2023,25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023),orientamento correttamente richiamato, quanto alle prime decisioni,anche dalla decisione impugnata, evidenziandosi, in tal modo,l’assenza radicale di ragioni per accogliere la richiesta di rimessionedella questione alle Sezioni Unite, come invece sollecitato dalricorrente.Questa Corte, infatti, ha chiarito che, l'indicazione, per i buonipostali fruttiferi della serie “Q/P”, di rendimenti relativi alla serie “P”per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul pianointerpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di unatabella sostitutiva di quella della serie “P”, e ciò perché – premessoche, in tema di buoni postali fruttiferi, l'interpretazione del testocontrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alladichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare auna parte soltanto di essa - la tabella in questione adotta una modalitàdi rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentricarispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidentel'assenza di continuità tra le diverse previsioni con la conseguenza chein presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontàdelle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissioneSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, deveoperare una integrazione suppletiva che consente di associare al titoloi tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministerialerichiamato dal primo comma del detto articolo.Al principio in tal modo enunciato, la decisione del Tribunale diMilano si è pienamente e correttamente conformata, operando unapuntuale ricostruzione dei passaggi logico-argomentativi da cui èscaturito l’orientamento di questa Corte, al punto che ben può dirsi chele censure formulate con i due motivi in esame si riferiscono non tantoe non solo alla decisione del Tribunale di Milano, quanto – e soprattutto– all’orientamento di questa Corte.Ma si tratta di censure che fanno mostra di non aver invece colto lasostanza delle argomentazioni svolte da questa Corte.Così è per il reiterato riferimento alla necessità di dare prevalenzaalle condizioni originariamente stampate sul titolo e per il richiamoall’art. 1342 c.c., dal momento che tali argomenti non si confrontanoconcretamente né con l’affermazione di questa Corte per cui i buonipostali integrano dei titoli di legittimazione - sono, cioè, dei documentiche servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione e cometali, a norma dell’art. 2002 c.c., non sono soggetti alle norme dettateper i titoli di credito – con la conseguenza che ai buoni postali restanoestranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e diletteralità, rendendosi quindi applicabile il meccanismo di integrazionecontrattuale previsto dall’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 cit., il qualeimplica che il creditore soggiaccia alle variazioni del saggio di interessesuccessive al momento di sottoscrizione del titolo né con laconsiderazione per cui - ricorrendo non un’ipotesi di radicale contrastotra la tabella stampata sul buono e la previsione del decretoministeriale che ne regola l’emissione (questione ben diversa sullaSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026quale questa Corte si è pronunciata con Cass. Sez. U. 15 giugno 2007,n. 1397) bensì un’ipotesi in cui la singola previsione relativa ai tassidell’ultimo decennio è sostituita, sul titolo, da altra tabella – si pone,semmai una questione interpretativa, la quale non può essere risoltaaffermando – come vorrebbe il ricorrente – la persistente applicazioneal terzo decennio del tasso di interessi previsto per la serie “P”, e cioèper una serie cui i buoni in questione non appartengono.Così è per le censure mosse con il secondo mezzo all’applicazionedegli artt. 1339 e 1374 c.c., dal momento che le stesse –sovrapponendo previsioni di ben diversa operatività – da un lato non siconfrontano con la ratio della decisione impugnata nel momento in cuiquest’ultima, richiamando l’orientamento espresso da questa Corte, haescluso – e non affermato – l’operatività dell’art. 1339 c.c. (cfr.motivazione pag. 7) e, dall’altro lato, a ben vedere non muovonoalcuna concreta obiezione all’applicabilità del meccanismo dieterointegrazione delle lacune del regolamento contrattuale di cuiall’art. 1374 c.c., come già affermato da questa Corte.Così è, infine, per l’argomentazione – reiterata anche in memoriaex art. 380-bis.1 c.p.c. – per cui il ragionamento seguito dal [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe fallace in quanto non terrebbe conto del fatto chei buoni del ricorrente sono stati emessi due anni l’entrata in vigore delD.M. 13 giugno 1986, con la conseguenza che “non si verte, dunque,in un’ipotesi di variazione sopravvenuta del saggio di interesse su titoligià emessi, rispetto alla quale opera il meccanismo dell’art. 173,comma 1, d.P.R. n. 156/1973 e la conoscenza legale assicurata dallapubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (…)” (memoria ex art. 380-bis.1c.p.c., pag. 3), dal momento che tale argomentare, ancora una volta,non tiene conto del fatto che a venire in rilievo, si ripete, è il profilonon di una variazione sopravvenuta di tassi già individuati bensì di unaSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026corretta interpretazione del tenore del titolo e della correttaindividuazione – mediante procedimento ermeneutico – dei tassiconcretamente applicabili già al momento dell’emissione, una voltaconstatata l’apposizione di una nuova tabella contenente una diversadisciplina del saggio di interessi e la sussistenza di una lacuna delregolamento contrattuale, necessitante di una integrazione.È, poi, da sottolineare, un’ulteriore circostanza che vale adevidenziare la fallacia di fondo del complessivo argomentare delricorso.I due motivi ora in esame – ma, si vedrà, si tratta di profilo cheinteressa anche gli altri motivi – vengono, ad operare apparentirichiami testuali alla motivazione della decisione impugnata, con veri epropri “virgolettati” che, tuttavia, non trovano alcun riscontro nelprovvedimento del Tribunale di Milano.Così è nel caso della nona pagina del ricorso, ove compaiono due“virgolettati” attribuiti alla decisione del Tribunale di Milano, ma chenella decisione medesima non vi è modo di rinvenire, pur con unaricerca operata mediante mezzi telematici.Così è nel caso del richiamo - contenuto nel secondo motivo – aduna decisione attribuita alla “Corte d’appello”, cui ancora una volta èeffettivamente impugnato.Ove si consideri, ulteriormente, che tali richiami sono operatiaddirittura a numeri di pagine non esistenti – come nel caso delrichiamo alla pagina 9, laddove la sentenza del Tribunale di Milanoconsta di sole otto pagine – è inevitabile constatare che parte delleargomentazioni del ricorrente sono da considerarsi addiritturainammissibili, in quanto riferite ad una ratio decidendi che neppure èdato rinvenire nel provvedimento oggetto di ricorso.Sez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicaz ion e 07/07/20262.2. Inammissibile è, invece, il terzo motivo.Questa Corte è costantemente chiamata a ribadire il principio percui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5),c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimitàsulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale",con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Tornando al caso ora in esame, si rileva che nessuna delle carenzeappena enumerate risulta ravvisabile nella motivazione della decisioneimpugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in mododiffuso, completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazionireciprocamente inconciliabili e che, nel concreto, le doglianze delricorrente si sostanziano in una inammissibile critica del merito delladecisione.Si deve, del resto, osservare che, anche nell’ambito di questomotivo, compaiono riferimenti – anche mediante citazione testuale –che non presentano alcun collegamento con la decisione impugnata, alÈ, del resto, da rilevare che, anche in questo caso, il motivo(tredicesima pagina) opera un richiamo apparentemente testuale allaSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026pagina 10 della sentenza della “Corte d’appello” – laddove si deveribadire che il provvedimento qui impugnato è del Tribunale e constadi otto pagine – e si rivela, quindi, ulteriormente inammissibile, inquanto censura rationes decidendi del tutto estranee al contenuto delladecisione concretamente impugnata.2.3. La medesima considerazione appena svolta deve condurreall’ulteriore declaratoria di inammissibilità del quarto e quinto motivo.Gli stessi, infatti, muovono rilievi a rationes decidendi non presentinella decisione impugnata, operando entrambi citazioni testualidecisione, mentre va ribadito che la decisione impugnata è stataassunta dal Tribunale ed è di sole otto pagine.2.4. Infondato, infine, è l’ultimo motivo.Osserva questa Corte che – al di là del non perspicuo riferimentoad una “domanda riconvenzionale” che l’odierno ricorrente avrebbeformulato con la comparsa di costituzione e risposta in appello(diciassettesima pagina del ricorso), riferimento in relazione la quale ilricorso non rispetta minimamente i requisiti di specificità di cui all’art.366 c.p.c. – è sufficiente osservare che il Tribunale di Milano ha datopiena, consapevole e corretta applicazione all’orientamentocostantemente espresso da questa Corte, a mente del quale il giudiced'appello, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenzaimpugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza dellapronunzia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle speseprocessuali, il cui onere va attribuito tenendo presente l'esitocomplessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera,ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario eglobale (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025; Cass. Sez.Sez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicaz ion e 07/07/20263 - Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.14916 del 13/07/2020).Conclusione, questa, che non esime questa Corte dall’osservareche, anche in questo caso, si regista un’accusa di “psittacismo” rivoltaalla “Corte d’appello”, con riferimento ad una inesistente pagina 14della sentenza.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Ritiene, anzi, questa Corte di dover dare applicazione deldisposto di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c., emergendo significativiprofili di colpa grave nell’iniziativa del ricorrente.Ci si riferisce, in particolare, al già evidenziato reiterato richiamoanche testuale a passaggi motivazionali del tutto privi di risconto nelladecisione impugnata e in diversi casi riferiti alla “Corte d’appello”.Richiami che si sono tradotti nella formulazione di numerosecensure prive della benché minima pertinenza rispetto alla decisionedel Tribunale di Milano.Richiami per i quali risulta superfluo rinvenire una spiegazione,essendo sufficiente rilevare che gli stessi evidenziano una marcatasuperficialità nella predisposizione del ricorso, tale da integrare gliestremi di cui all’art. 96, terzo comma, c.p.c. e da condurre allacondanna del ricorrente alla corresponsione in favore dellacontroricorrente di una somma che si stima di determinare in €1.500,00, e cioè nella stessa misura del compenso determinato per lespese di lite.5. Poiché il presente giudizio di legittimità è stato introdottosuccessivamente al 28 febbraio 2023, deve trovare applicazione ancheSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026l’art. 96, quarto comma, c.p.c., comma aggiunto dal D. Lgs. N.149/2022.Consegue l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento in favoredella Cassa delle Ammende di una somma che si stima di determinarenella misura di € 1.500,006. Stante il tenore della pronuncia, infine, va dato atto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 1.700,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, della somma equitativamente determinata in €1.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delleammende, della somma di € 1.500,00, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilSez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 24240/2024Numero sezionale 2947/2026Numero di raccolta generale 22844/2026Data pubblicazione 07/07/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 24240/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 17 di 17