CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Moncalieri (To) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 129/22 del Tribunale di Torino del 04/03/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 1 febbraio 2022 gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine a tre episodi di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (art. 110, 319 cod. pen. di cui capi 28, 29, 30), costituenti oggetto delle imputazioni provvisorie. In particolare, le accuse riguardano due condotte (capi 28 e 30) in cui l'indagato - funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Moncalieri - ha agito da intermediario tra il corruttore (l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]) e i corrotti, nelle persone dell'arch. [OSCURATO:PERSONA] (funzionario dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Nichelino) e dell'ing. Ronco (dell'[OSCURATO:PERSONA] di Rivalta), percettori delle utilità elargite dall'imprenditore, nel primo caso al fine di ostacolare l'avvio di un'attività commerciale gestita da un imprenditore di origine cinese, concorrente del Wang e nel secondo caso per facilitare il rilascio di una licenza edilizia a società riconducibile direttamente al corruttore. Un terzo addebito (capo 29) riguarda, invece, l'assenza del certificato di agibilità edilizia contestata in prima persona dall'indagato nella sua veste istituzionale ad altra società concorrente del Wang, seguita, tuttavia, dal rilascio del permesso di riaprire l'esercizio commerciale, una volta accertato il regolare possesso del titolo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, indicati con motivazione apparente, priva di un'autonoma valutazione degli elementi di fatto e senza confrontarsi con i rilievi difensivi, con un acritico rimando alla ordinanza genetica. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza di cui al provvisorio capo 28. In data 4 marzo 2019 veniva inviato un esposto alla Procura di Torino; il 27 marzo 2019 veniva inviato un esposto al Comune di Nichelino; in data 5 aprile 2019 avveniva il sopralluogo che 3 evidenziava difformità in opere interne; il 9 aprile 2019 il Comune di Nichelino emetteva l'avvio del procedimento; veniva trasmesso un ulteriore esposto ed in data 8 maggio 2019 veniva rilasciato dal Comune il permesso di costruire (che all'evidenza era diritto della parte ottenere una volta verificata la sussistenza di tutte le condizioni). L'Ispettorato del Lavoro, medio tempore, comminava una sanzione da 100.000,00 euro alla ditta che stava operando all'interno del cantiere in violazione di legge. Non risultano, tuttavia, dagli atti, con riguardo al periodo ed agli episodi in contestazione, chat intercorse tra il ricorrente e il co-indagato [OSCURATO:PERSONA], cui è stata applicata la sola misura interdittiva nonché tra il ricorrente ed un terzo indagato, a sua volta denunciato soltanto a piede libero. Le segnalazioni pervenute all'ufficio sono state seguite solo nei casi in cui, effettivamente, vi erano delle ragioni che giustificavano l'avvio del relativo procedimento che, a seconda dei casi, si è concluso con quanto legalmente e legittimamente dovuto (sanzione, sospensione, apertura, archiviazione). Il controllo legittimo e legittimamente operato non ha violato i richiamati doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che gravitano sul pubblico ufficiale e, conseguentemente, nessun atto contrario ai doveri d'ufficio è stato posto in essere. Erroneo ed illogico è, poi, l'assunto che nega che altro negozio di Nichelino sarebbe stato oggetto di controllo, dal momento che, per comune esperienza, tutti i nuovi esercizi vengono sottoposti al controllo ed alla verifica, come pure i relativi cantieri, soprattutto quando trattasi di realtà imprenditoriali "cinesi". Quanto ai gravi indizi di colpevolezza di cui al provvisorio capo 29. L'intervento dell'ufficio vigilanza edilizia privata necessita di una segnalazione e tale modo di procedere è quello normalmente utilizzato proprio per venire a conoscenza di realtà e situazioni che, diversamente, l'amministrazione non potrebbe conoscere, come per l'appunto è accaduto nel caso in esame. Il ricorrente non ha compiuto atti contrari al dovere d'ufficio allorché ha eseguito un sopralluogo presso i locali commerciali ove accertava l'assenza di agibilità, di cui il locale era tuttavia provvisto ancorché la stessa proprietà non ne fosse a conoscenza e in realtà solo il suo intervento è risultato determinante ai fini della risoluzione del problema, comportando una chiusura dell'esercizio commerciale di brevissima durata. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza di cui al provvisorio capo 30. Premesso che attualmente l'area di che trattasi parrebbe essere oggetto di cantiere che, a quanto consta, potrebbe protrarsi per ulteriori dieci o dodici mesi (con un ritardo di almeno quattro anni a partire dal parere preliminare alla realizzazione), destituita di ogni fondamento risulta l'affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe coordinato tutte le forze in campo al fine di velocizzare e superare gli ostacoli che di volta in volta si presentavano in relazione al rilascio del permesso di costruire.2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, sub specie di reiterabilità della condotta, ai sensi degli artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen. per mancanza di elementi di concretezza ed attualità che sempre debbono sussistere per la applicazione della più gravosa delle misure. I fatti oggetto di contestazione sono riferiti ad un ben delimitato periodo ormai lontano nel tempo e per nessuna delle ipotesi di reato parrebbe essere derivata una voluta ed illecita conseguenza dannosa; l'ultimo episodio risale, anzi, ad oltre due anni or sono. Al momento della emissione dell'ordinanza applicativa, il ricorrente risultava, inoltre, già trasferito ad altro incarico e recentemente ha subito la sospensione cautelare dal servizio. La valutazione sul rischio di reiterazione criminosa non può, pertanto, atteggiarsi in termini di mera potenzialità del pericolo, in ipotesi desumibile da circostanze distanti nel tempo o dalla gravità del reato posto a base del titolo restrittivo, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi e non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano siffatta esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. 3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'adeguatezza e proporzionalità della misura coercitiva e in tali termini deve essere accolto. 2. Vanno, tuttavia, preliminarmente respinte le doglianze difensive con cui si allegano pretesi vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati oggetto di provvisoria imputazione. Le analitiche censure formulate dalla difesa del ricorrente mirano, in realtà, a conseguire una diversa valutazione delle risultanze investigative, poiché attengono in maniera diretta al merito (cautelare) ed alla valutazione che di quelle risultanze hanno fornito il giudice della cautela ed il Tribunale in sede di riesame. Comprensibilmente, infatti, il ricorrente tenta di sminuire la valenza degli elementi valorizzati dal Tribunale, accentuando per contro la rilevanza di altri, soprattutto di carattere negativo (come ad es. l'assenza di contatti tra il ricorrente e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'imputazione di cui al capo 28), al fine di sostenere la tesi difensiva della carenza di una adeguata base indiziaria, ma il tipo di apprezzamento che egli richiede a tal fine esula dalle finalità proprie del vaglio di legittimità, implicando un potere di apprezzamento nel merito estraneo alle attribuzioni di questa Corte di cassazione. A parte una rivedibile questione di migliore qualificazione giuridica della condotta oggetto della provvisoria imputazione di cui al capo 30, si ritiene, pertanto, che il Tribunale abbia congruamente motivato sulla base di una adeguata provvista indiziaria riguardante lo scambio tra utilità patrimoniali e atto contrario ai doveri di ufficio nel caso di cui al capo 28 (verifica condotta dallo [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Nichelino) estrinsecatosi nel controllo dell'attività edilizia eseguita da una società concorrente del corruttore Wang, avviata dietro esposto anonimo prevenuto al [OSCURATO:PERSONA] ed ai [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto gli investigatori non siano riusciti ad individuare l'autore degli esposti, il Tribunale ha non illogicamente argomentato che i colloqui telefonici intercettati hanno permesso di stabilire che il pubblico ufficiale ha venduto la propria discrezionalità amministrativa, orientando la propria azione al servizio dell'interesse del privato, in tale vicenda il ricorrente svolgendo il ruolo di intermediario e gestore dei contatti tra corrotto e corruttore Anche nell'episodio contestato al capo 29, in cui l'indagato ha agito in prima persona da funzionario del Comune di Moncalieri, il Tribunale ha congruamente evidenziato l'instaurarsi di un sinallagma illecito tra utilità corrisposte dal corruttore (carte prepagate per l'acquisti di beni e servizi spese dalla moglie del Nidola) e atto contrario ai doveri di ufficio, rappresentato dalla illegittima contestazione del certificato di agibilità edilizia ad un altro imprenditore concorrente del Wang, riuscito in seguito a dimostrare il regolare possesso del titolo. Analogamente, infine, può dirsi, con la puntualizzazione anzidetta, quanto all'episodio contestato al capo 30, in cui il ricorrente ha nuovamente agito da intermediario affinché una pratica amministrativo-edilizia attivata dal corruttore Wang non subisse intralci di natura amministrativa.3. Tutto quanto premesso in ordine al profilo della gravità indiziaria, deve ora essere affrontato quello riguardante le esigenze cautelari ed il tipo di misura coercitiva in vigore, che non può che prendere le mosse dalla circostanza che i fatti in addebito risalgono al più tardi al mese di ottobre del 2019. A tal fine l'ordinanza impugnata ha, invero, curato di evidenziare che, nonostante le condotte penalmente rilevanti rimontino cronologicamente al 2019, il ricorrente: 1) ha dimostrato di potere esercitare la propria influenza anche nell'ambito di uffici di altri Comuni, oltre quello di Moncalieri dove svolge(va) la propria funzione, preposti al controllo dell'attività edilizia locale; 2) ha percepito utilità dal corruttore Wang fino al 2021 e per l'esattezza al 9 febbraio 2021 data di rilascio di una carte prepagata cd. GIFT utilizzata dalla moglie. [OSCURATO:PERSONA], pur dando atto della rilevanza di tali indicazioni per i fini d'interesse in rapporto alla gravità della condotte contestate, congruamente messe in rilievo nell'ordinanza impugnata, non può, tuttavia, non rimarcare il dato della collocazione cronologica dei fatti (risalenti come anzidetto al 2019) e che, normativamente rilevante ai sensi dell'art. 292 lett. c), ult. parte, cod. proc. pen., non può non rifluire quanto meno sulla valutazione della proporzionalità e adeguatezza della misura coercitiva oggi in vigore, questione specificamente dedotta dal ricorrente con riferimento alla sostanziale mancata valutazione della possibilità di applicazione degli arresti domiciliari, eventualmente assistiti dai presidi elettronici e dalla limitazioni nelle comunicazioni ritenuti necessari. Se il Tribunale ha, pertanto, adeguatamente dato conto della concreta possibilità che il ricorrente possa reiterare le condotte criminose e che quindi una misura coercitivkappare allo stato tuttora necessaria, non è date, tuttavia, una motivazione altrettanto persuasiva in ordine alla persistente adeguatezza della misura carceraria, tenuto anche conto della intervenuta sospensione del ricorrente dal servizio cui era adibito. La valutazione in ordine alla gravità degli addebiti deve, infatti, sempre coniugarsi con il dato obiettivo dell'epoca di commissione dei fatti, che altrimenti resterebbe privo di significato pratico, al fine di evitare che l'applicazione di una determinata misura coercitiva divenga anticipazione di pena futura, potendo trovare un utile punto di equilibrio in termini di adeguatezza e proporzionalità del tipo di cautela imposta, la cui concreta individuazione tenga conto di entrambi i termini della questione e delle opposte esigenze che agli stessi si collegano. 4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla adeguatezza e proporzionalità della misura della custodia in carcere in vigore, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Torino. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Ma