CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 29197/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 18219-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (gia' [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 257, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANDREA DELL'OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 567/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/07/2015 R.G.N. 1218/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 23 luglio 2015, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la condanna delle Società, previo accertamento della dequalificazione asseritamente subita dal Colombo nel periodo dal marzo 2000 al 31 dicembre 2007, alla reintegrazione del medesimo nelle pregresse mansioni di responsabile dell'innovazione tecnologica o in mansioni equivalenti nonchè al risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale, alla capacità lavorativa specifica e da demansionamento oltre al rimborso delle spese mediche; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalle Società ed infondato altresì il gravame proposto dal Colombo non essendo ravvisabile a carico del primo giudice né la violazione del principio dell'onere della prova, incombendo al lavoratore la prova della ricorrenza di fatti riconducibili alla denunciata dequalificazione, né il malgoverno del materiale istruttorio stante la riconosciuta carenza di prova sul punto a carico del Colombo; - per la cassazione di tale decisione ricorre il Colombo, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, le Società; - che le Società controricorrenti hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2103 c.c. nonché dell'art.416, comma 3 e 244 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova derivandolo dalla contestazione dell'ammissibilità dei capitoli di prova articolati dalle Società originariamente convenute a detta del ricorrente formulati in contrasto con le invocate regole procedurali; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 253, comma 1, c.p.c., il ricorrente ribadisce con riferimento alla regola procedurale che inibisce ai testi la formulazione di giudizi e valutazioniammissibilità dei capitoli di prova articolati dalle Società originariamente convenute; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. è prospettata in relazione al dedotto vizio di motivazione qualificata come meramente apparente ed inficiata da irriducibile contraddittorietà e da manifesta illogicità; che tutti gli esposti motivi sono strettamente connessi, essendo l'impugnazione nel suo complesso volta a sostenere come il giudizio espresso dalla Corte territoriale sia fondata su elementi istruttori illegittimamente acquisiti ed inidonei a sostenere la prova dell'inconfigurabilità nella specie di fatti riconducibili alla lamentata dequalificazione professionale, per cui possono essere qui trattati congiuntamente. Essi devono ritenersi inammissibili, valendosi il ricorrente dei primi due motivi volti a denunciare l'illegittima formulazione ed assunzione dei capitoli di prova articolati dalle Società originariamente convenute, per non misurarsi con l'apprezzamento, adeguatamente motivato ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, che di quel materiale istruttorio ha liberamente operato la Corte territoriale• , confronto che neppure si ravvisa nel terzo motivo, in cui genericamente si deduce il carattere meramente apparente della motivazione, censura questa argomentata semplicemente minimizzando le risultanze istruttorie al contrario valorizzate dalla Corte territoriale . Invero la Corte territoriale è plausibilmente giunta ad escludere la denunciata dequalificazione professionale con riguardo all'asserito ruolo di responsabile dell'innovazione tecnologica in relazione a quanto riferito dai testi, in contrasto con il radicale svuotamento di mansioni affermato dal ricorrente, in ordine alle attività dal medesimo svolte ed a maggior ragione sulla non contestata offerta di una progressione di carriera dal ricorrente rifiutata; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021. Il Presidente «Yuri et V fl A